Giorni di ferie:
Ogni badante ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie all'anno: giorni feriali e non Festivi che vanno goduti e non possono essere pagati in busta paga se non alla fine del rapporto di lavoro, se non usufruiti:
ovvero solo in caso di licenziamento o dimissioni.
Cosa fare
DIVIETI:
Ferie annuali, non è possibile la fruizione ad ore
La risposta da dare al quesito appena esposto è negativa, e ora vedremo perché.
Secondo l’art. 36 della Costituzione, e a tutela del diritto alla salute, il dipendente ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali pagate.
A tale diritto corrisponde l’obbligo aziendale di accordare queste ultime, anche se l’ultima parola sull’individuazione dei giorni di ferie in calendario – in un delicato contemperamento di distinti interessi – spetterà sempre all’azienda o datore di lavoro.
Che succede in caso di fruizione di ferie ad ore
Nella prassi possono verificarsi casi di fruizione illegittima delle ferie a ore. Come abbiamo visto, però, c’è il divieto e, pertanto, se utilizzate potranno comunque essere riaccreditate. Infatti l’ispettore del lavoro avrà il potere di disporre il ripristino del periodo di riposo del dipendente, in conformità alla disposizioni di legge e in tutela di quest’ultimo.
In altre parole, è certamente consentito sollecitare l’azienda affinché riaccrediti le ferie concesse a ore nel relativo contatore, riportando così la situazione alla normalità. E laddove il datore di lavoro agisca tempestivamente, risolvendo l’irregolarità e ottemperando al provvedimento impartito dall’ispettore, non rischierà di incappare in alcuna sanzione amministrativa.
Conclusioni
In attuazione di quanto previsto in Costituzione il legislatore ha dunque previsto un periodo minimo di ferie, che non può essere derogato dalle parti neanche con richieste di fruizione ‘ad ore’.
Le trattative in merito all’organizzazione del periodo di riposo dovranno sempre attenersi al dato della legge, per non rischiare contenziosi con i dipendenti e i sindacati.
Articolo 36 Costituzione
[Aggiornato al 22/10/2023]
Dispositivo dell'art. 36 Costituzione
Fonti → Costituzione → PARTE I - Diritti e doveri dei cittadini → Titolo III - Rapporti economici
Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé e
alla famiglia [31] un'esistenza libera e
dignitosa [2099, 2100, 2101, 2102, 2120, 2121, 2122, 2126, 2131 c.c.].
La durata massima della giornata
lavorativa è stabilita
dalla legge [2107, 2108 c.c.].
Il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi [2109].
Spiegazione dell'art. 36 Costituzione
Il titolo III della Costituzione disciplina in generale i rapporti economici e contiene le disposizioni fondamentali in materia di rapporti
di lavoro e di regime
giuridico della proprietà.
L'affermazione dello Stato sociale ed il riconoscimento dei suoi principi va integrata e resa compatibile con la logica dell'economia di mercato
proclamata dal costituente.
L'articolo in esame sancisce innanzitutto il principio della giusta retribuzione, secondo il quale vi deve essere proporzione tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro prestato e secondo
cui la retribuzione debba essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia
un'esistenza libera e
dignitosa.
La norma costituzionale non stabilisce, in concreto, quale retribuzione spetti al prestatore, perchè questo viene lasciato alla legislazione ordinaria. La Costituzione, però, detta
i criteri sulla base dei quali emanare questa normativa che sono quello della proporzionalità e quello della sufficienza. In base al primo, deve esserci una relazione
corrispettiva tra ogni elemento della retribuzione ed ogni elemento della prestazione lavorativa: così, ad esempio, una parte di retribuzione può consistere in elargizioni
diversi dal denaro, come le partecipazioni agli utili societari. Inoltre, la proporzionalità può anche mancare, come accade quando il prestatore riceve la retribuzione anche per il
periodo di ferie. La sufficienza indica la misura minima del compenso, che deve essere tale da rispettare libertà e dignità del lavoratore e della
sua familia.
L'immediata forza cogente della norma in oggetto inserisce il suo dettato tra i diritti
irrinunciabili del lavoratore, senza cioè necessità di altre disposizioni complementari.
Corollario di quanto affermato è che la sufficienza del salario ha assunto efficacia ultrattiva ai:
contratti collettivi di categoria
Contratto Collettivo Nazionale Colf e Badanti: C.C.N.L. stipulati dalle organizzazioni sindacali e che dunque il minimo salariale si applica per tutti i lavoratori
della categoria, a prescindere da una loro adesione alle organizzazioni sindacali stipulanti.
Il secondo
comma stabilisce
invece una riserva di legge per determinare la durata massima della giornata lavorativa. Ad oggi il limite massimo stabilito è, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, quello delle 40 ore
settimanali (salvo particolari categorie di lavoratori, come le
donne o i minori o certe tipologie di lavoro.
BADANTE convivente 54 ore settimanali).
COSA DICE IL CONTRATTO: C.C.N.L :
Contratto Collettivo Nazionale colf e badanti
Art. 14 Orario di lavoro
Articolo 2109 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
[Aggiornato al 10/10/2025]
Dispositivo dell'art. 2109 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO QUINTO - Del lavoro → Titolo II - Del lavoro nell'impresa → Capo I - Dell'impresa in generale → Sezione III - Del rapporto di lavoro
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica [Cost. 36].
Ha anche diritto [dopo un anno d'ininterrotto servizio](1) ad un periodo annuale di ferie retribuito [2243], possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative,] dagli usi o secondo equità(2).
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso di licenziamento o dimissioni.
Mentre dall’altro l’art. 10 del d. lgs. n. 66 del 2003, in tema di ferie annuali, stabilisce che:
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore..
Articolo 10 Norme in materia di orario di lavoro
(D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66)
[Aggiornato al 01/01/2019]
Ferie annuali
Dispositivo dell'art. 10 Norme in materia di orario di lavoro
Fonti → Norme in materia di orario di lavoro → Capo III - Pause, riposi e ferie
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice Civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. (NOTA: Non si possono pagare le ferie MATURATE in busta paga. Le FERIE vanno godute e non monetizzate)
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.
aggiornamentoTRATTO da: BROCARDI
Lavoratore,
non puoi chiedere i soldi per le ferie non godute se vieni licenziato per colpa tua: nuova sentenza
•e - 08/05/2026 - AVV. LILLA LAPERUTA
Il diritto all’indennità per ferie non godute può essere riconosciuto alla cessazione del rapporto di lavoro, ma viene escluso quando la mancata fruizione è collegata a comportamenti del lavoratore che hanno portato al licenziamento disciplinare, cioè quando la perdita del diritto al riposo non è indipendente dalla sua volontà
In materia di monetizzazione delle ferie nel lavoro pubblico rileva il divieto previsto dall’art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012.
Tale disposizione normativa prevede:
Nell’impianto della norma, la fruizione delle ferie costituisce un obbligo giuridico del lavoratore, mentre non è previsto
che il divieto di monetizzazione sia subordinato a specifici adempimenti formali del datore di lavoro volti a sollecitarne il godimento.
In tale prospettiva, l’azione datoriale assume principalmente la funzione di corretta gestione organizzativa del rapporto di lavoro, mediante programmazione delle ferie e verifica della loro
effettiva fruizione nei termini previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, al fine di garantire continuità ed efficienza del servizio.
Con l’ordinanza n. 20444/2025, la Corte di
Cassazione ha riconosciuto che il lavoratore non
perde il diritto alla monetizzazione delle ferie qualora il datore non dimostri di averlo invitato in modo formale e documentato alla loro fruizione, con contestuale avviso della perdita del diritto
in caso di inerzia.
La Suprema Corte ha affermato, inoltre, che tale principio opera anche nelle ipotesi di cessazione del rapporto per
iniziativa del lavoratore (dimissioni, mobilità) o per fatto a lui imputabile (ad esempio licenziamento disciplinare), qualora manchi il suddetto invito formale.
Secondo la Cassazione, infatti, la perdita del diritto alla monetizzazione non può verificarsi quando il mancato godimento
delle ferie sia incolpevole, non solo per cause imprevedibili, ma anche quando sia riconducibile alla capacità organizzativa del datore di lavoro, il quale deve garantire che il diritto alle ferie
sia effettivamente esercitato, in coerenza con
l’art. 36 Cost. e con le fonti sovranazionali.
Adesso il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2909/2026, ha ribadito che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie è un principio fondamentale, ma non può
considerarsi illimitato.
In linea generale, tale compenso spetta quando il
lavoratore non ha potuto usufruire delle ferie per
cause indipendenti dalla sua volontà.
Tuttavia, questo diritto viene meno in situazioni in cui il mancato godimento delle ferie dipenda da comportamenti imputabili al dipendente stesso.
La logica della decisione si basa quindi sul principio di responsabilità:
Di conseguenza, i giudici hanno escluso il pagamento delle ferie maturate ma non godute quando è lo stesso lavoratore, con il proprio comportamento, a determinare la cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, l’impossibilità di fruirne.
[Termini e Condizioni]