Associazione badanti colf domestiche - Friuli Venezia Giulia e Veneto organizzazione No Profit
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obbligo per badanti e colf timbrare o firmare le ore effettive di lavoro:  FOGLIO PRESENZE                 

Baby sitter, badanti e colf, ora è obbligatorio per il datore registrare la durata effettiva di lavoro:

ecco le novità

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Baby sitter, badanti e colf, ora è obbligatorio per il datore registrare la durata effettiva di lavoro: ecco le novità
Baby sitter, colf e badanti avranno ora diritto a un sistema che misuri in modo preciso la durata effettiva dell'orario. Ma quali sono le implicazioni per i datori di lavoro? Scopriamolo insieme
Il lavoro domestico in Italia si conferma un pilastro fondamentale della società e dell’economia, coinvolgendo oltre 3,3 milioni di persone. Secondo i dati forniti dall’ISTAT, le famiglie italiane investono complessivamente 13 miliardi di euro nel lavoro domestico, di cui 7,6 miliardi per i regolari e 5,4 miliardi per gli irregolari.

La disciplina del lavoro domestico in Italia trova fondamento in diverse fonti: nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore domestico e nelle disposizioni del codice civile e delle leggi in materia di lavoro. Il contratto collettivo, aggiornato periodicamente, stabilisce i diritti e i doveri delle parti, indicando le modalità di assunzione, l’inquadramento del lavoratore, l’orario di lavoro e la retribuzione minima. La legge prevede, inoltre, l’obbligo di registrare il rapporto di lavoro presso l’INPS e di versare regolarmente i contributi previdenziali e assistenziali.

Ancora, è obbligatorio comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro agli enti competenti, in modo da garantire al lavoratore la copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali, nonché il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR). La mancata osservanza di queste norme configura una situazione di irregolarità, con rilevanti implicazioni legali.

In tale contesto, un punto di svolta è stato segnato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza storica C-531/23 “Loredas, laddove si afferma il principio secondo cui anche i lavoratori domestici, tra cui colf e badanti, avranno diritto a un sistema che misuri in modo preciso la durata effettiva dell'orario di lavoro giornaliero.

Il caso

La decisione della Corte trae origine dal ricorso presentato da una collaboratrice domestica spagnola assunta a tempo parziale. Dopo il licenziamento, la lavoratrice aveva richiesto un risarcimento per ferie non godute e ore di straordinario non retribuite. Tuttavia, il tribunale spagnolo di primo grado aveva respinto la domanda, sostenendo che la lavoratrice non aveva una prova precisa delle ore effettivamente fornite, anche perché la normativa nazionale non obbligava i datori di lavoro a registrarle.
La Corte di Giustizia UE ha ribaltato questa impostazione: richiamando una precedente sentenza del 14 maggio 2019 (CCOO, causa C-55/18), ha dichiarato che le norme che esonerano i datori di lavoro dall'obbligo di istituire un sistema di registrazione dell'orario di lavoro sono contrarie alla direttiva 2003/88/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro.
Tale direttiva mira a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, stabilendo limiti chiari sulla durata massima dell'orario di lavoro. Senza un sistema di rilevazione, infatti, i lavoratori domestici si troverebbero privi di strumenti per verificare le ore effettivamente prestate e per far valere il rispetto delle normative sui limiti massimi di orario settimanale.

I giudici hanno, quindi, affermato che l'onere della prova non può ricadere sul lavoratore, bensì sul datore di lavoro, il quale è tenuto a registrare e conservare i dati relativi alle ore lavorate.

Tuttavia, l'introduzione di questo obbligo solleva una questione di carattere pratico: come garantire il rispetto della normativa senza creare inutili difficoltà per le famiglie?
Per conformarsi alle norme europee, sarà necessario introdurre strumenti di tracciamento ma, al riguardo, la Corte europea non fa mai riferimento alla timbratura di un cartellino, all’introduzione di un badge, o a qualsiasi altro strumento tecnologico. Né tutti i datori di lavoro domestico sarebbero in grado di gestirlo (si pensi, ad esempio, al caso dell’anziano non autosufficiente presso cui lavora la badante).
Invero, la sentenza della Corte di Giustizia Ue indica solo l’obbligo di predisporre un sistema che consenta di misurare la durata dell’orario giornaliero dei collaboratori domestici, ma senza specificare le modalità.

A tal proposito, Lucia Valente, Professore di Diritto del Lavoro presso l'Università "La Sapienza", propone una possibile soluzione: l'implementazione di una piattaforma digitale gestita dall'INPS, accessibile anche tramite un'applicazione, che consente a datori di lavoro e lavoratori di registrare, in modo semplice e immediato, l'inizio e la fine della giornata di lavoro

                      contratto lavoro colf e badanti:                C.C.N.L.

Art.14,  Art.15  orario di lavoro colf e badanti

 
                                                              Art. 14 Orario di lavoro
  1. La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:
    • 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
    • 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
  2. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:< >interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00; interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.Tabella B allegata al presente contratto, fermo restando l’obbligo di corresponsione dell’intera retribuzione in natura. Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario effettivo di lavoro concordato nell’atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all’interno della tipologia di articolazione dell’orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste dall’ art. 15.
  3. L’assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l’orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale nell’ambito delle articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale dell’orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa.
  4. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all’effettivo recupero delle energie psicofisiche. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
  5. La collocazione dell’orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro, nell’ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio intero; per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti.
  6. Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 11 e 12, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, così come previsto dall’art. 15.
  7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell’orario di lavoro.
  8. Al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un’indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito.
  9. Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura delle ore e giorni di riposo, giornaliere e settimanali, dei lavoratori titolari dell’assistenza. Tali prestazioni saranno retribuite sulla base della Tabella G e della Tabella F inerente le indennità di vitto e alloggio di cui all’art. 36, qualora spettanti.
                                           Art. 15 Lavoro straordinario
  1. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.
  2. È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata all’art. 14, comma 1, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.
  3. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:
    • del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
    • del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
    • del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nell’art. 16.
  4. Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorate del 10%.
  5. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
  6. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.

     per leggere e consultare tutti gli articoli di legge del Contratto Colf e Badanti: C.C.N.L.

 

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esempio foglio presenze precompilato da firmare da entrambe le parti: datore lavoro + badante

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