Associazione badanti colf domestiche - Friuli Venezia Giulia e Veneto
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perdite delle FERIE per negligenza

se la badante non vuole andare in FERIE

perdita delle FERIE per colpa grave

aggiornamento TRATTO da      BROCARDI

Lavoratore,

 non puoi chiedere i soldi per le ferie non godute se

vieni licenziato per colpa tua: nuova sentenza

 08/05/2026 - AVV. LILLA LAPERUTA

 

 

Il diritto all’indennità per ferie non godute può essere riconosciuto alla cessazione del rapporto di lavoro, ma viene escluso quando la mancata fruizione è collegata a comportamenti del lavoratore che hanno portato al licenziamento disciplinare, cioè quando la perdita del diritto al riposo non è indipendente dalla sua volontà.

 

In materia di monetizzazione delle ferie nel lavoro pubblico rileva il divieto previsto dall’art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012.


Tale disposizione normativa prevede:

  • l’obbligo in capo al dipendente pubblico di fruire delle ferie;
  • il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute;
  • l’estensione del divieto anche a ipotesi riconducibili alla volontà del lavoratore o alla fisiologica cessazione del rapporto (dimissioni, mobilità, risoluzione consensuale o unilaterale, pensionamento anche per limiti di età).


Nell’impianto della norma, la fruizione delle ferie costituisce un obbligo giuridico del lavoratore, mentre non è previsto che il divieto di monetizzazione sia subordinato a specifici adempimenti formali del datore di lavoro volti a sollecitarne il godimento.
In tale prospettiva, l’azione datoriale assume principalmente la funzione di corretta gestione organizzativa del rapporto di lavoro, mediante programmazione delle ferie e verifica della loro effettiva fruizione nei termini previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, al fine di garantire continuità ed efficienza del servizio.

Con
l’ordinanza n. 20444/2025, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che il lavoratore non perde il diritto alla monetizzazione delle ferie qualora il datore non dimostri di averlo invitato in modo formale e documentato alla loro fruizione, con contestuale avviso della perdita del diritto in caso di inerzia.
La Suprema Corte ha affermato, inoltre, che tale principio opera anche nelle ipotesi di cessazione del rapporto per iniziativa del lavoratore (dimissioni, mobilità) o per fatto a lui imputabile (ad esempio licenziamento disciplinare), qualora manchi il suddetto invito formale.


Secondo la Cassazione, infatti, la perdita del diritto alla monetizzazione non può verificarsi quando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo per cause imprevedibili, ma anche quando sia riconducibile alla capacità organizzativa del datore di lavoro, il quale deve garantire che il diritto alle ferie sia effettivamente esercitato, in coerenza con l’art. 36 Cost. e con le fonti sovranazionali.

Adesso il Consiglio di Stato, con la
sentenza n. 2909/2026, ha ribadito che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie è un principio fondamentale, ma non può considerarsi illimitato.


In linea generale, tale compenso spetta quando il lavoratore non ha potuto usufruire delle ferie per cause indipendenti dalla sua volontà. Tuttavia, questo diritto viene meno in situazioni in cui il mancato godimento delle ferie dipenda da comportamenti imputabili al dipendente stesso.

La logica della decisione si basa quindi sul principio di responsabilità:

  • 1) il compenso per ferie non godute è riconosciuto solo se la perdita del diritto al riposo non è stata causata dal lavoratore;                                                             
  • 2) non spetta alcun indennizzo quando il dipendente si è reso responsabile di condotte che hanno portato a conseguenze disciplinari gravi, fino al licenziamento;       
  • 3) in questi casi, il licenziamento non è un evento imprevedibile, ma la conseguenza delle sue azioni;                                                                                                                                             
  • 4) non è ammissibile ottenere un vantaggio economico da una propria violazione contrattuale.

Di conseguenza, i giudici hanno escluso il pagamento delle ferie maturate ma non godute quando è lo stesso lavoratore, con il proprio comportamento, a determinare la cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, l’impossibilità di fruirne.

 

                        

                          VADEMECUM   SEMPLIFLICATIVO

 

Le ferie non godute non si perdono automaticamente, ma devono essere smaltite o pagate. La legge stabilisce regole precise per il loro godimento. 

Le tempistiche e le modalità di gestione prevedono:

 

 

  • Termine di fruizione: Per legge (D.Lgs. 66/2003), almeno 2 settimane di ferie devono essere godute entro l'anno di maturazione. Le restanti vanno fruite entro  18 mesi dal termine dell'anno di maturazione.                                        ( PER LE BADANTI Art. 17 comma 8 = accumulo giorni FERIE  2 anni )

 

  • Obbligo del datore di lavoro: L'azienda deve mettere il lavoratore nelle condizioni di smaltire le ferie. Se il datore di lavoro impedisce o non sollecita il godimento delle ferie residue entro i limiti, rischia sanzioni amministrative.

 

  • Monetizzazione durante il rapporto: Durante il contratto di lavoro, le ferie minime previste dalla legge (4 settimane) non possono essere pagate al posto del riposo. Possono essere liquidate solo se previsto in eccesso dal CCNL di riferimento (es. superamento dei limiti contrattuali).

 

  • Cessazione del rapporto: In caso di dimissioni, licenziamento o pensionamento, tutte le ferie non godute devono essere pagate in busta paga tramite l'indennità sostitutiva.

 

  • Prescrizione: Il diritto a richiedere il pagamento delle ferie residue maturate e non godute si                                            prescrive in 10 anni dalla fine del rapporto di lavoro

 

accumulo giorni FERIE: massimo 2 anni

                      Cosa dice il contratto lavoro colf e badanti: C.C.N.L.

                         Art. 17 Ferie

  1. Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.                                                                                                  
  2. I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.                                                                                                                    
  3. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.                                                                                                                     
  4. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8.        
  5. Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 8, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.                                                                                                                                                   
  6. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.                                                                                                             
  7. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.                                                                                                     
  8. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto al comma 4.                                                                                           
  9. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d’inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.                                                                                 
  10. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.                                                                               
  11. Il godimento delle ferie non interrompe la maturazione di tutti gli istituti contrattuali.                            
  12. L’eventuale patologia contratta dal lavoratore durante il periodo feriale che determini il ricovero ospedaliero, laddove debitamente certificata, interrompe il godimento delle ferie per l’intera sua durata.

Chiarimento a verbale: I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie

                    E PER FINIRE:

 

Le ferie arretrate e non godute non possono essere cancellate, ecco il chiarimento ARAN: puoi richiedere il pagamento

Lavoro - 28/08/2024 - AVV. LILLA LAPERUTA

Scopriamo insieme cosa succede alle ferie residue non godute dal lavoratore

Nell’ipotesi in cui Tizio non goda delle ferie maturate e non fruite entro il termine stabilito dalla normativa contrattuale, il diritto al loro godimento deve essere considerato decaduto? Il datore di lavoro ha facoltà di azzerare le ferie del dipendente, nel caso in cui quest’ultimo non ne abbia goduto nel termine ultimo stabilito dalla contrattazione collettiva?

La normativa italiana in materia di ferie non godute è molto dettagliata e prescrive diritti e doveri per entrambe le parti: lavoratore e datore di lavoro.

In primo luogo la Costituzione, all’art.
36, stabilisce che le ferie sono a tutti gli effetti un diritto irrinunciabile dei lavoratori e la loro fruizione è, quindi, un obbligo.


Oltre alla Costituzione, il diritto alle ferie è regolamentato da altre norme. Si citano in particolare:
• l’art.
2109 del codice civile, che ne disciplina le modalità di maturazione e fruizione;
l’art.
10 del D. Lgs. n. 66/2003, con cui il legislatore ha stabilito che al dipendente spettano almeno 4 settimane di ferie retribuite all’anno.

Secondo i principi generali, il lavoratore dipendente deve utilizzare 2 settimane di ferie durante l’anno di maturazione; i giorni residui – quelli conteggiati nella parte bassa della busta paga – potranno essere goduti entro i 18 mesi successivi.

In materia rilevano altresì due disposizioni di matrice europea:

l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, laddove si definisce il diritto alle ferie retribuite come fondamentale e di fatto irrinunciabile, in quanto diretto al recupero delle energie psicofisiche spese dal lavoratore per la prestazione lavorativa svolta;
l’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, nel punto in cui si stabilisce che “ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali, retribuite”.

La Corte di Giustizia Europea, dal canto suo, ha ripetutamente affermato che il succitato art. 7 della Direttiva 2003/88/CE vada interpretato nel senso che esso
"osta ad una normativa nazionale che preveda il mancato riconoscimento dell’indennizzo per le ferie di cui il lavoratore non abbia potuto usufruire per causa al medesimo non imputabile prima della data della cessazione del rapporto" (sul punto si v. Corte UE  18.01.2024 in causa C-218/22, punti da 48 a 50).

La questione delle sorti delle ferie pregresse e non godute è stata affrontata anche dall’ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Il contratto collettivo - sottolinea l'ARAN - in linea con il dettato costituzionale conferma il carattere di irrinunciabilità delle ferie stesse; pertanto, la questione delle ferie pregresse e non godute configura "un’eccezione non contemplata neanche dalla normativa contrattuale" (cfr. parere ARAN del 09.02.2024 e art. 28 del CCNL 16.10.2008).

L’ ARAN ribadisce, inoltre, che il carattere inderogabile del diritto alle ferie è finalizzato a consentire al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche, a tutela della sua salute e dello sviluppo della sua personalità complessiva. Tali finalità costituiscono, di conseguenza, una vera e propria obbligazione per il datore di lavoro, rendendolo “debitore” dell’obbligo di sicurezza e di tutela della personalità e della salute psicofisica dei propri dipendenti ai sensi dell’art.
2087 del codice civile.

Sotto tale profilo e secondo costante giurisprudenza - tenuto anche conto del vigente divieto di monetizzazione delle ferie - è onere dell’amministrazione vigilare sulla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori e, di conseguenza, sul rispetto dei termini temporali previsti.

In particolare - anche alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza europea (Corte UE 6.10.2018 in causa C-684/16, punti da 45 a 47) -  il datore di lavoro:

non può sottrarre automaticamente al lavoratore il diritto alle ferie dopo aver preso atto della loro mancata fruizione entro i tempi contrattuali;
                
prima di poter “azzerare” il contatore delle ferie maturate e non godute, ha l’onere di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse messo effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto;                                           
è tenuto ad assicurarsi che il lavoratore fruisca delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario anche formalmente - a fruirne in tempo utile a garantire che le stesse siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte.

Si deve concludere che, pur non potendosi escludere casi eccezionali che rendono di fatto impossibile la fruizione delle ferie nei tempi stabiliti contrattualmente (come, ad esempio, un lungo periodo di malattia), in via ordinaria, il lavoratore non dovrà subirne la cancellazione di imperio da parte del datore di lavoro, tranne nel caso in cui abbia consapevolmente deciso di rinunciarvi.

Il dipendente non solo non può perdere il diritto a fruire delle ferie pregresse, ma soprattutto permane il suo diritto a vedersele monetizzate dopo la cessazione del rapporto di lavoro. 

Grava, quindi, sul datore l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a consentire al lavoratore di esercitare concretamente il suo diritto informandolo,
altresì, che la mancata fruizione potrebbe comportare la perdita dell’indennizzo, e che, quindi, il lavoratore abbia - nonostante tutto - rinunciato volontariamente e consapevolmente con conseguente perdita della corrispondente indennità finanziaria.                                                                       
Qualora ciò non accada, sarà quindi possibile attivarsi nei confronti del datore per richiedere il pagamento dell’indennità relativa ai giorni di ferie accumulati negli anni, nella misura pari alla retribuzione lorda per ogni giorno non goduto, oltre ai riflessi previdenziali.

 

 

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