aggiornamento TRATTO da BROCARDI
Lavoratore,
non puoi chiedere i soldi per le ferie non godute se
vieni licenziato per colpa tua: nuova sentenza
• 08/05/2026 - AVV. LILLA LAPERUTA
Il diritto all’indennità per ferie non godute può essere riconosciuto alla cessazione del rapporto di lavoro, ma viene escluso quando la mancata fruizione è collegata a comportamenti del lavoratore che hanno portato al licenziamento disciplinare, cioè quando la perdita del diritto al riposo non è indipendente dalla sua volontà.
In materia di monetizzazione delle ferie nel lavoro pubblico rileva il divieto previsto dall’art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012.
Tale disposizione normativa prevede:
Nell’impianto della norma, la fruizione delle ferie costituisce un obbligo giuridico del lavoratore, mentre non è previsto
che il divieto di monetizzazione sia subordinato a specifici adempimenti formali del datore di lavoro volti a sollecitarne il godimento.
In tale prospettiva, l’azione datoriale assume principalmente la funzione di corretta gestione organizzativa del rapporto di lavoro, mediante programmazione delle ferie e verifica della loro
effettiva fruizione nei termini previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, al fine di garantire continuità ed efficienza del servizio.
Con l’ordinanza n. 20444/2025, la Corte di
Cassazione ha riconosciuto che il lavoratore non
perde il diritto alla monetizzazione delle ferie qualora il datore non dimostri di averlo invitato in modo formale e documentato alla loro fruizione, con contestuale avviso della perdita del
diritto in caso di inerzia.
La Suprema Corte ha affermato, inoltre, che tale principio opera anche nelle ipotesi di
cessazione del rapporto per iniziativa del lavoratore (dimissioni, mobilità) o per fatto a lui imputabile (ad esempio licenziamento disciplinare), qualora manchi il suddetto invito
formale.
Secondo la Cassazione, infatti, la perdita del diritto alla monetizzazione non può
verificarsi quando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo per cause imprevedibili, ma anche quando sia riconducibile alla
capacità organizzativa del datore di lavoro, il quale deve garantire che il diritto alle ferie sia effettivamente esercitato, in coerenza con l’art. 36 Cost. e con le fonti
sovranazionali.
Adesso il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2909/2026, ha ribadito che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie è un principio fondamentale, ma non può
considerarsi illimitato.
In linea generale, tale compenso spetta quando il
lavoratore non ha potuto usufruire delle ferie per
cause indipendenti dalla sua volontà.
Tuttavia, questo diritto viene meno in situazioni in cui il mancato godimento delle ferie dipenda da comportamenti imputabili al dipendente stesso.
La logica della decisione si basa quindi sul principio di responsabilità:
Di conseguenza, i giudici hanno escluso il pagamento delle ferie maturate ma non godute quando è lo stesso lavoratore, con il proprio comportamento, a determinare la cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, l’impossibilità di fruirne.
VADEMECUM SEMPLIFLICATIVO
Le ferie non godute non si perdono automaticamente, ma devono essere smaltite o pagate. La legge stabilisce regole precise per il loro godimento.
Le tempistiche e le modalità di gestione prevedono:
Cosa dice il contratto lavoro colf e badanti: C.C.N.L.
Art. 17 Ferie
Chiarimento a verbale: I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
E PER FINIRE:
Le ferie arretrate e non godute non possono essere cancellate, ecco il chiarimento ARAN: puoi richiedere il pagamento
• Lavoro - 28/08/2024 - AVV. LILLA LAPERUTA
Scopriamo insieme cosa succede alle ferie residue non godute dal lavoratore
Nell’ipotesi in cui Tizio non goda delle ferie maturate e non fruite entro il termine stabilito dalla normativa contrattuale, il
diritto al loro godimento deve essere considerato decaduto? Il
datore di lavoro ha facoltà di azzerare le ferie del dipendente, nel caso in cui quest’ultimo non ne abbia goduto nel termine ultimo stabilito dalla contrattazione collettiva?
La normativa italiana in materia di ferie non godute è molto dettagliata e prescrive diritti e doveri per entrambe le parti: lavoratore e datore di lavoro.
In primo luogo la Costituzione, all’art. 36, stabilisce che le ferie sono a tutti gli effetti un diritto irrinunciabile dei
lavoratori e la loro fruizione è, quindi, un
obbligo.
Oltre alla Costituzione, il diritto alle ferie è regolamentato da altre norme. Si citano in
particolare:
• l’art. 2109 del codice civile, che ne disciplina le modalità di maturazione e fruizione;
• l’art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003, con cui il legislatore ha stabilito che al dipendente spettano almeno 4 settimane di ferie retribuite all’anno.
Secondo i principi generali, il lavoratore dipendente deve utilizzare 2 settimane di ferie durante l’anno di maturazione; i giorni residui – quelli conteggiati nella parte bassa della busta paga –
potranno essere goduti entro i 18 mesi successivi.
In materia rilevano altresì due disposizioni di matrice europea:
• l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, laddove si definisce il diritto alle ferie retribuite come fondamentale e di fatto irrinunciabile, in
quanto diretto al recupero delle energie psicofisiche spese dal lavoratore per la prestazione lavorativa svolta;
• l’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, nel punto in cui si stabilisce che “ogni lavoratore
ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali, retribuite”.
La Corte di Giustizia Europea, dal canto suo, ha ripetutamente affermato che il succitato art. 7 della Direttiva 2003/88/CE vada interpretato
nel senso che esso "osta ad una
normativa nazionale che preveda il mancato riconoscimento dell’indennizzo per le ferie di cui il lavoratore non abbia potuto usufruire per causa al medesimo non imputabile prima della data della
cessazione del rapporto" (sul punto si v. Corte UE 18.01.2024 in causa C-218/22, punti da 48 a 50).
La questione delle sorti delle ferie pregresse e non godute è stata affrontata anche
dall’ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Il contratto collettivo - sottolinea l'ARAN - in linea con il dettato costituzionale conferma il
carattere di irrinunciabilità delle ferie stesse; pertanto, la questione delle ferie pregresse e non godute configura "un’eccezione non contemplata neanche dalla normativa contrattuale"
(cfr. parere ARAN del 09.02.2024 e art. 28 del CCNL 16.10.2008).
L’ ARAN ribadisce, inoltre, che il carattere inderogabile del diritto alle ferie è finalizzato a consentire al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche, a
tutela della sua salute e dello sviluppo della sua personalità complessiva. Tali finalità costituiscono, di conseguenza, una vera e propria obbligazione per il datore di lavoro, rendendolo “debitore”
dell’obbligo di sicurezza e di tutela della personalità e della salute psicofisica dei propri dipendenti ai sensi dell’art. 2087 del codice civile.
Sotto tale profilo e secondo costante giurisprudenza - tenuto anche conto del vigente divieto di monetizzazione delle ferie - è onere dell’amministrazione vigilare sulla fruizione delle ferie da
parte dei lavoratori e, di conseguenza, sul rispetto dei termini temporali previsti.
In particolare - anche alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza europea (Corte UE 6.10.2018 in causa C-684/16, punti da 45 a 47) - il
datore di lavoro:
• non può sottrarre automaticamente al lavoratore il diritto alle ferie dopo aver preso atto della loro mancata fruizione entro i tempi
contrattuali;
• prima di poter “azzerare” il
contatore delle ferie maturate e non godute, ha l’onere di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse messo effettivamente in condizione di
fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto;
• è tenuto ad assicurarsi che
il lavoratore fruisca delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario anche formalmente - a fruirne in tempo utile a garantire che le stesse siano ancora idonee ad apportare
all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte.
Si deve concludere che, pur non potendosi escludere casi
eccezionali che rendono di fatto impossibile la fruizione delle ferie nei tempi stabiliti contrattualmente (come, ad esempio, un lungo periodo di malattia), in via ordinaria, il lavoratore non dovrà
subirne la cancellazione di imperio da parte del datore di lavoro, tranne nel caso in cui abbia consapevolmente deciso di rinunciarvi.
Il dipendente non solo non può perdere il diritto a fruire delle ferie pregresse, ma soprattutto permane il suo diritto a vedersele monetizzate dopo la
cessazione del rapporto di lavoro.
Grava, quindi, sul datore l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a consentire al lavoratore di esercitare concretamente il suo diritto
informandolo, altresì, che la mancata fruizione potrebbe
comportare la perdita dell’indennizzo, e che, quindi, il lavoratore abbia - nonostante tutto - rinunciato volontariamente e consapevolmente con conseguente perdita della
corrispondente indennità finanziaria.
Qualora ciò non accada, sarà quindi possibile attivarsi nei confronti del datore per richiedere il pagamento dell’indennità relativa ai giorni di ferie accumulati negli anni, nella misura pari alla
retribuzione lorda per ogni giorno non goduto, oltre ai riflessi previdenziali.
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