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Art. 1857-BIS - OBBLIGO ALLE BANCHE APRIRE CONTO CORRENTE

Art. 1857-BIS - DIVIETO ALLE BANCHE CHIUDERE CONTO CORRENTE SE ATTIVO

D.D.L. 763 _Tutti i lavoratori sono obbligati avere conto bancario per ricevere bonifico stipendio

Tutti i datori di lavoro sono obbligati pagare lo stipendio su conto corrente lavoratore: TRACCIABILITA'

VIETATO PAGARE

STIPENDIO IN CONTANTI

DALLA SENTENZA 6633/2026 nasce l'esigenza di una nuova Legge che impone alle banche di aprire un conto corrente a tutti i lavoratori e DIVIETO a chiudelo se attivo.

Lavoratore, se ti pagano lo stipendio in contanti è illegale

e scatta una multa per ogni pagamento: nuova sentenza.

 

Pagare i dipendenti in contanti è una violazione di legge che può costare migliaia di euro per ogni singolo pagamento effettuato. Con la sentenza n. 6633/2026, la Corte di Cassazione ha chiuso definitivamente ogni spiraglio interpretativo,

lasciando i datori di lavoro di fronte a una realtà molto chiara e molto costosa. 

 

 

  Conto corrente,   la banca non potrà più   chiudertelo quando le pare né rifiutarsi di aprirlo:   nuova legge in arrivo

 

Tra  obbligo a contrarre, tutele sul recesso e collegamento con le norme sull'accredito degli stipendi, il testo ridisegna il rapporto tra banche e clientela.

 

Aprire un conto corrente potrebbe presto smettere di essere una concessione della banca e diventare, a tutti gli effetti, un diritto del cittadino. È questa la portata del disegno di

legge S. 1595, già approvato dalla Camera dei deputati e ora al vaglio della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, dove è approdato lo scorso 4 luglio. Il testo non obbliga nessuno ad aprire un conto, ma piuttosto impone alle banche di non poterlo più negare senza un motivo legittimo.

Il nuovo obbligo per gli istituti di credito

 

L’obiettivo del legislatore è capovolgere il rapporto di forza tra cliente e banca. Secondo quanto emerso nel corso dei lavori parlamentari, il D.d.l. introdurrebbe nel Codice civile un nuovo articolo, il 1857-bis, che sancirebbe l'obbligo per gli istituti bancari di stipulare un contratto di conto corrente con chiunque ne faccia richiesta.

 

Allo stesso modo, una volta aperto il rapporto, la banca non potrà più chiuderlo unilateralmente, che si tratti di un conto a tempo determinato o indeterminato, finché il saldo resta attivo.

 

Le uniche eccezioni ammesse riguardano le violazioni della normativa antiriciclaggio e delle disposizioni sul contrasto al finanziamento del terrorismo. In tutti gli altri casi, diniego e recesso diventerebbero illegittimi. E, anche quando la banca ritenga di avere validi motivi per rifiutare l'apertura, dovrà comunicarli per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta, motivando

le proprie ragioni.

 

Perché la riforma nasce ora

La ratio della norma sta nel fatto che, ormai, la vita quotidiana passa in larga parte attraverso il conto corrente. La riduzione dell'uso del contante, l'obbligo di tracciabilità per numerosi pagamenti e la digitalizzazione dei servizi pubblici hanno reso questo strumento indispensabile e non più meramente accessorio. Non avere un conto significa, oggi, restare tagliati fuori da pensioni, stipendi e risparmi, con ripercussioni pesanti sulla vita economica delle persone.

 

Le modifiche al Codice del consumo

Il D.d.l. 1595 non si limita a introdurre l'obbligo a contrarre, ma interviene anche sul Codice del consumo, cancellando la disposizione che consentiva a banche e società finanziarie di inserire nei contratti clausole di recesso unilaterale senza preavviso.

 

Si tratta di clausole considerate da tempo squilibrate a svantaggio del cliente, che la riforma intende superare per garantire maggiore trasparenza e stabilità nei rapporti contrattuali con gli istituti di credito.

 

Conto corrente, la banca non potrà più chiudertelo quando le pare né rifiutarsi di aprirlo: nuova

legge in arrivo

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Il collegamento con il D.d.l. 763 sugli stipendi

Nel corso dell'esame in Commissione, il provvedimento è stato affiancato a un secondo disegno di legge, il n. 763, che introduce la regola per cui gli stipendi versati tramite bonifico dovranno essere accreditati esclusivamente su un conto intestato al lavoratore, escludendo conti cointestati o intestati a terzi.

 

Secondo i promotori, la misura rafforzerebbe l'autonomia economica individuale e contribuirebbe a ridurre il divario di genere anche sul piano finanziario, assicurando a ciascun lavoratore la piena disponibilità delle proprie risorse. I due testi sono di fatto complementari in quanto, se il D.d.l. 763 impone che lo stipendio finisca su un conto personale, il D.d.l. 1595 garantisce che quel conto possa effettivamente essere aperto da chiunque.

 

Le criticità sollevate da Banca d'Italia e Abi

Nel corso dei lavori parlamentari è stato ricordato come, nelle scorse legislature, Banca d'Italia e Abi avessero già segnalato alcune criticità rispetto a un obbligo generalizzato a carico degli istituti di credito. Le banche restano imprese private e, normalmente, dispongono di un margine di autonomia nella scelta dei rapporti contrattuali da instaurare con la clientela. Comprimere questo

margine, secondo le associazioni di categoria, potrebbe avere effetti sulla gestione del rischio e sull'organizzazione complessiva del sistema bancario.

La legge che vieta i pagamenti in contanti ai dipendenti
tratto da Brocardi
Il fondamento normativo non è nuovo. È la Legge di Bilancio 2018 ad aver stabilito che tutte le somme dovute al lavoratore - stipendio, anticipi, premi, indennità e qualsiasi altra voce collegata al rapporto di lavoro - devono essere corrisposte esclusivamente tramite strumenti tracciabili: bonifico bancario, assegno, strumenti di pagamento elettronico. Il contante, in questo ambito, è semplicemente vietato.
La ratio della norma è quella di contrastare il lavoro nero, l'evasione fiscale e contributiva, garantendo trasparenza nel mercato del lavoro e tutela concreta dei diritti dei lavoratori. La tracciabilità, in tal senso, è considerata dal legislatore parte integrante della correttezza del rapporto di lavoro, al pari della corretta applicazione del contratto collettivo nazionale. Non basta pagare la cifra giusta: bisogna pagarla nel modo giusto.
Chi viola questa regola incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 e 5.000 euro.
L'Ispettorato del Lavoro ha inoltre chiarito che, in questo caso, non è applicabile l'istituto della diffida, quello strumento che normalmente consente di "sanare" la violazione prima che diventi definitiva. Si applica invece la procedura ordinaria prevista dalla legge n. 689/1981, con la possibilità di pagare in misura ridotta pari a 1.666,67 euro (un terzo del massimo edittale).

per qualsiasi prblema non esitate a contattarci

 

T.:  327_3781387

 

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