aggiornamento da BROCARDI
- 27/05/2026 - AVV. MARCO DE GREGORIO -
La Cassazione ha stabilito che lo stipendio della badante per disabili gravi è interamente deducibile dal reddito, ma l’Agenzia delle Entrate non ha ancora recepito la novità nel 730/2026
Chi assiste un familiare affetto da disabilità grave, spesso, sostiene costi pesanti anche per la retribuzione di un badante.
Tuttavia, una recente decisione della Corte di
Cassazione apre alla possibilità di dedurre interamente lo
stipendio del lavoratore domestico dal proprio reddito imponibile.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 449 del 2025, ha ribaltato l’orientamento consolidato dell'Agenzia delle Entrate sul punto, fornendo un’interpretazione evolutiva e
costituzionalmente orientata
dell'art. 10 del T.U.I.R., comma 1, lett.
b). La Suprema Corte ha chiarito che
l'espressione normativa “assistenza specifica” non deve essere interpretata in senso restrittivo, ovvero limitando il beneficio fiscale alle sole prestazioni erogate da
personale in possesso di una qualifica prettamente sanitaria o riabilitativa.
L'elemento decisivo ai fini dell'applicazione della deduzione non è il titolo di studio o la qualificazione professionale di chi eroga il servizio, bensì la finalità
dell'assistenza in stretto
rapporto con le condizioni soggettive dell'assistito. Di conseguenza, anche le somme corrisposte a un badante possono essere sottratte integralmente dal reddito complessivo
del contribuente, superando i tetti previsti per le detrazioni d'imposta, purché l'attività sia direttamente finalizzata alla cura di un
soggetto in condizioni di grave vulnerabilità.
I requisiti oggettivi per l'accesso alla deduzione
totale
Il rapporto di lavoro domestico deve avere una serie
di requisiti che ne attestino la natura di assistenza specifica. Il primo presupposto riguarda lo stato di salute del familiare assistito, il quale deve aver ottenuto il
riconoscimento formale di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 della legge 104, comma 3. Questa certificazione medica rappresenta l'unico titolo idoneo a comprovare la necessità di una cura continuativa e permanente.
Sotto il profilo contrattuale, la prestazione lavorativa deve essere inquadrata in una categoria adeguata alle mansioni di assistenza personale, come il livello CS previsto
dal Contratto
Collettivo Nazionale del lavoro domestico. Il contribuente ha,
inoltre,
l'onere di garantire la perfetta tracciabilità dei flussi finanziari,
conservando le buste paga
mensili, i bollettini dei contributi previdenziali e le relative ricevute di pagamento bancarie o postali.
Il blocco dei software ministeriali e la posizione dell'Agenzia delle Entrate
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate non ha recepito,
nell’ambito delle istruzioni ufficiali per la compilazione del Modello 730/2026, l'interpretazione di cui all’ordinanza n. 449 del 2025 della
Cassazione. Il Fisco, infatti, fa ancora riferimento a un
elenco tassativo di figure professionali abilitate alla deduzione, che comprende esclusivamente infermieri, educatori professionali, operatori
socio-assistenziali e addetti alla terapia occupazionale. Questa mancata integrazione si traduce in un blocco tecnico invalicabile per i CAF e per i professionisti
abilitati.
I CAF, infatti, sono tenuti per legge ad apporre il
visto di conformità sui dati esposti in dichiarazione sulla base delle sole circolari ministeriali vigenti. Poiché i software di trasmissione controllano in modo automatico
la coerenza dei codici di spesa, l'inserimento dell'intera retribuzione della badante nel rigo E25 dedicato agli oneri deducibili viene rigettato dal sistema. Gli intermediari non possono forzare tale
operazione, poiché si esporrebbero a responsabilità per visto infedele e alle relative sanzioni amministrative.
Le opzioni del contribuente e la via della dichiarazione
integrativa
La speranza è che l'Agenzia delle Entrate si adegui all'orientamento della Cassazione tramite
l'emanazione di una circolare esplicativa. In questo caso, i contribuenti che hanno impiegato un modello 730 con i limiti della prassi precedente potranno presentare una
dichiarazione integrativa a proprio favore. Tale istanza formale di rettifica può essere trasmessa entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
originaria, consentendo il recupero delle maggiori imposte versate.
Articolo 10 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
Dispositivo dell'art. 10 TUIR
Fonti → Testo unico delle imposte sui redditi → Titolo I - Imposta sul reddito delle persone fisiche → Capo I - Disposizioni generali
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
[Aggiornato al 20/02/2026]
1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base(1).
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato(1).
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici(1).
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
[Termini e Condizioni]