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nessuna disoccupazione alle badanti che si fanno licenziare non presentandosi al posto di lavoro per ottenere la disoccupazione!

 

 

 

Naspi 2025,

niente disoccupazione ai furbetti che si fanno licenziare

per assenze ingiustificate:

ecco le nuove regole

• Previdenza Sociale - 
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Naspi 2025, niente disoccupazione ai furbetti che si fanno licenziare per assenze ingiustificate: ecco le nuove regole
Vediamo insieme le nuove regole che occorre rispettare per poter accedere alla NASpI senza incorrere in problematiche
Le assenze ingiustificate si verificano quando un lavoratore si assenta dal lavoro senza fornire una giustificazione valida nei tempi previsti dalla normativa vigente. Queste situazioni adesso possono anche configurare una fattispecie di esclusione dal diritto alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).
Preliminarmente, è utile chiarire che la NASpI è una indennità mensile di disoccupazione, disciplinata dagli artt.1 e seguenti del D. Lgs. 22/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali), che viene erogata su domanda dell'interessato.
Si tratta di un istituto, sotto forma di sussidio, a favore dei soggetti che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria, a compensazione del mancato guadagno degli stessi e in modo proporzionale al loro reddito da lavoro precedentemente percepito.

La NASpI spetta, quindi, ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi: apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Quali le novità?

Ebbene, ora il nuovo Collegato Lavoro ha introdotto una serie di novità che impattano incisivamente anche sulla possibilità di accedere a questa prestazione.
Si fa riferimento alle regole stringenti dettate in materia di assenze non giustificate dei lavoratori.
Al riguardo, particolarmente rilevante è la previsione - nei casi di licenziamento per giusta causa causato da assenze reiterate e immotivate - secondo cui il lavoratore perde il diritto alla NASpI, considerata, invero, una misura a cui si accede solo rispettando precisi obblighi contrattuali.

Si sottolinea, pertanto, per il futuro l’importanza di seguire le procedure previste per la giustificazione delle assenze, poiché il rischio di perdere l’indennità diventa una conseguenza diretta e immediata.

Questo perchè si configura un caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie:
  • in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro
  • o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni.

La nuova normativa consente, cioè, al datore di lavoro di non attendere più l’avvio della procedura telematica da parte del lavoratore, sollevandolo anche dagli obblighi legati all’avvio di un licenziamento disciplinare, che parte con un procedimento disciplinare, cui seguono la comunicazione formale del licenziamento e il pagamento del ticket licenziamento all’INPS.
Prima dell’approvazione del Collegato Lavoro, se l’assenza di un lavoratore si prolungava, il datore di lavoro doveva contestarla formalmente e procedere con il licenziamento. In questi casi, l’azienda era obbligata a versare il ticket di licenziamento all’INPS, mentre il lavoratore poteva accedere alla NASpI.

La nuova disciplina, tuttavia, non trova applicazione se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza. Sul datore di lavoro incombe, infatti, l'obbligo di comunicare l’assenza ingiustificata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), il quale potrà accertarne l’effettività e verificare eventuali abusi da parte del datore stesso.
In altri termini, in queste ultime circostanze, l’assenza prolungata e ingiustificata non sarebbe più considerata dal legislatore come dimissione volontaria del lavoratore e verrebbe meno, pertanto, la condizione che giustifica la risoluzione in via automatica del rapporto di lavoro.

Si rammenta, infine, che il percettore dell’indennità NASpI, in base a quanto indicato D. Lgs. 22/2015, può intraprendere una nuova attività di lavoro autonomo, a condizione che siano rispettati determinati limiti di reddito.
                                              IN CONCLUSIONE 
                           CON LA NUOVA INTERPRETAZIONE DEI FATTI                             
Se un lavoratore è assente ingiustificato per più di tre giorni, il datore di lavoro può licenziarlo per giusta causa, concedendo così il diritto alla Naspi.
Tuttavia, se l'assenza dura oltre 15 giorni, la legge stabilisce che il datore di lavoro può considerare la mancata presenza come una dimissione volontaria.    
NOTA: il Legislatore, ha impiegato oltre 20 e piu' anni, per comprendere l'inganno del licenziamento dovuto all'assenza del lavoratore al posto di lavoro.... per poter venir licenziato dal datore di lavoro esasperato per la sua assenza...! L'assenza dal lavoro invece, era solo un pretesto per farsi assumere e poi non presentarsi al lavoro, per prendere la disoccupazione... e vivere felici e contenti... per la cui soluzione  era sufficiente solo un paio di minuti per capire...!
Il reddito di cittadinanza, forse, ha insegnato qualcosa...?

         

Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso

Dispositivo dell'art. 40 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico

1. Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l’osservanza dei seguenti termini di preavviso: per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
  •  fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
  •  oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore; per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
  •  fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
  •  oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.                                                                                                  
2. I termini di preavviso di cui al comma precedente saranno raddoppiati nell’eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità.                               
3. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di:
  •  30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità;
  •  60 giorni di calendario per anzianità superiore.

Alla scadenza del preavviso, l’alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.                                                          
4. In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.                                                                                                         
5. Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.                                                                                        
6. Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l’indennità di mancato preavviso.                                                                                                  
7. In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo.
8.
I familiari coabitanti, i coniugi, le persone unite da unione civile o da stabile convivenza di fatto ai sensi della L. n. 76/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui stato familiare sia certificato da registrazione storico anagrafica, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati dal prestatore di lavoro. In ogni caso il soggetto obbligato in solido risponde solo entro i limiti della durata temporale risultante dalla suddetta registrazione storico anagrafica.
9. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato mediante intimazione del licenziamento, il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore, sarà tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti l’avvenuto licenziamento
.

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