INFO: TERMINE PAGAMENTO
e
CONSEGNA BUSTA PAGA
ALLA BADANTE E COLF
Cari associati e associate dell’Associazione colf badanti.
Sempre riceviamo telefonate ai primi giorni del mese, giorni:
1.mo, 2.do, 3.zo, 4.to … sollecitando l’invio delle buste paga…! e sempre le badanti: collaboratrici familiari, esigono di venir pagate immediatamente nei primi giorni del mese: giorni 1.mo, 2.do, 3.zo, 4.to, 5.to giorno del mese successivo e così via, ponendo addirittura il datore di lavoro Fuori Legge…per ritardato pagamento della busta paga del mese precedente!
Ma non
è così.
La Legge dice ben altro…
LEGGE 2 aprile 1958, n. 339 Art. 6.
Testo in vigore dal: 01-01-2004
Diritti e doveri
Il lavoratore e' tenuto a:
prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessita, e gli interessi della famiglia per la quale
lavora, seguendo le disposizioni dei datori di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a:
corrispondere puntualmente al lavoratore la remunerazione alle condizioni stabilite e comunque a periodi di
tempo non superiori al mese;
Ecco di seguito alcuni esempi di Ccnl:
• il Ccnl Alimentari industria (articolo 50) prevede che il pagamento delle retribuzioni «sarà effettuato secondo le consuetudini dell’azienda, mediante buste o altri stampati
individuali, sui quali saranno specificati i singoli elementi di competenza e le previste ritenute, indicando il periodo di paga cui si riferiscono» inoltre dell’eventuale «cambiamento delle modalità
consuetudinarie di pagamento» tra cui rientrano anche le tempistiche di liquidazione della retribuzione «l’azienda darà congruo preavviso»;
•
• il Ccnl Chimica industria (articolo 16) precisa che la retribuzione «deve essere corrisposta ai lavoratori nei termini e con le modalità in atto nelle
singole imprese», peraltro se l’impresa ritarda «di oltre dieci giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto» con
decorrenza dalla medesima scadenza di pagamento (il lavoratore avrà inoltre facoltà di «risolvere il rapporto di lavoro» con diritto all’indennità di mancato preavviso);
• il Ccnl Cooperative sociali dispone (articolo 84) che la retribuzione debba essere corrisposta «in una data stabilita non oltre il 20° giorno
successivo alla fine di ciascun mese»;
• il Ccnl Metalmeccanica industria (articolo 4) stabilisce che la «retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore non oltre la fine di ogni
mese».
il pagamento della retribuzione deve avvenire entro una data stabilita dal CCNL di riferimento.
NOTA: il contratto Collettivo Nazionale Colf: C.C.N.L. COLF e BADANTI in
vigore, aggiornato a dicembre 2020, nulla dice a tale riguardo, per cui per difetto si applica l’Art. n.6 n. 399 02/04/1958 aggiornato al
01/01/2024. ( 30 giorni del mese successivo).
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Tuttavia, se in nessuna fonte normativa è specificata tale data, il datore di lavoro deve versare lo stipendio alla fine di ogni mese, ossia il giorno 30 o il 31 del mese. (DEL MESE successivo)
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Come regola generale possiamo considerare quindi che la retribuzione deve essere pagata entro il mese successivo a
quello in cui viene effettuata la prestazione lavorativa.
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La maggior parte dei contratti collettivi attualmente approvati stabilisce, come termine entro cui va versata la busta paga, il giorno 10 del
mese successivo a quello lavorato. Tanto per fare un esempio, il mese di settembre va accreditato entro il 10 di ottobre.
INFINE a disciplinare le norme concernenti l’obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti paga è la legge n. 4 del 5 gennaio 1953:
deve avvenire alla consegna della busta paga.
Conclusione: il C.C.N.L.: Contratto Collettivo Nazionale Lavoro delle Colf e badanti non prevede nessun termine per la consegna e il pagamento della busta
paga, se non per difetto (nessun articolo è stato scritto!) per cui in mancanza di un regolamento viene applicato di Legge Codice Civile: Art. 2 aprile 1958, n. 339 Art. 6 di
cui sopra: entro 30 giorni del mese successivo sia la consegna della busta paga e il pagamento ma, per prassi e consuetudine la consegna e il pagamento della busta paga dovrebbe
avvenire entro il 10 o il 15/16 del mese successivo, similarmente uguale alla maggioranza dei contratti nazionali che prevedono tale data: 10/ 15/ oppure 16 del mese successivo.
Di prassi la nostra Associazione consegna le buste paga con Posta.1 entro i primi 3/5 giorni del mese e il pagamento, di solito, avviene entro 2/5 giorni data ricevimento busta paga.
Basta mettersi d’accordo!
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