Associazione badanti colf domestiche - Friuli Venezia Giulia e Veneto
                    Associazione badanti colf domestiche  - Friuli Venezia Giulia e Veneto                                                                                                                             

Badante lavoro in NERO

Badante convivente dichiarata Non convivente                = compenso a ore e non a mese

orario di lavoro superiore a quanto dichiarato

contratto dichiarato 24 ore, lavorato 54 ore 

evasione contributiva Inps

BADANTE Colf sottopagata

  Lavoratore, ora non possono più sottopagarti approfittando del tuo bisogno, il              datore rischia il carcere: nuova sentenza

                                                                                                                                             • Lavoro - 09/07/2026 - AVV. MARCO DE GREGORIO

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                                   Anche per le BADANTI, colf e lavoro domestico.

 

 

    Paghe dimezzate, lavoro nero e sicurezza negata: la Cassazione chiarisce quando il mancato              rispetto del CCNL diventa caporalato.

 

  C'è una soglia oltre la quale pagare poco un lavoratore non costituisce più soltanto una violazione contrattuale     sanabile con un decreto ingiuntivo, ma diventa un reato, ossia il delitto di intermediazione illecita e                  sfruttamento del lavoro, meglio noto come caporalato, punito dall'art. 603 bis del c.p. con la reclusione fino  a 4 anni e la multa fino a 1.000 euro per ciascun lavoratore coinvolto. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, con la sentenza n. 20151, depositata il 3 giugno 2026.

 

              Un maglificio, operaie in nero e quattro anni pagati a metà tariffa

  La vicenda inizia con un'ispezione avvenuta il 19 giugno 2020 presso un laboratorio tessile specializzato nel        confezionamento di camicie, operante in Sicilia. Gli ispettori trovano una situazione definita dai giudici di merito sistematica e prolungata nel tempo. Il titolare dell’azienda aveva corrisposto alle lavoratrici – in parte impiegate completamente in nero, in parte successivamente regolarizzate –

 una retribuzione oraria oscillante tra i 4 e i 5 euro, comprensiva di tredicesima e quattordicesima, per almeno un triennio. Il CCNL applicabile al settore prevedeva invece

   una paga di circa 9,69/9,81 euro l'ora, quasi il doppio di quanto effettivamente percepito.

 

Le lavoratrici, inoltre, erano costrette a operare in locali privi di impianti di aerazione e climatizzazione anche durante i mesi estivi, in presenza di un impianto elettrico non conforme alle norme di sicurezza, senza aver mai frequentato i previsti corsi di formazione professionale e senza essere state sottoposte alle visite mediche periodiche obbligatorie per legge. I riposi settimanali, le ferie e i periodi di aspettativa obbligatoria risultavano sistematicamente violati.

 

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 14 novembre 2024, aveva ritenuto l'imprenditore penalmente responsabile del reato di cui all'art. 603-bis c.p., condannandolo a 1 anno e 6 mesi di reclusione, 6.000 euro di multa e al risarcimento del danno in favore di una delle parti civili costituite.

 

La Corte d'Appello di Messina aveva confermato integralmente quella condanna.

 Pertanto, l'imputato proponeva ricorso per cassazione, contestando la sussistenza degli indici di sfruttamento nonché l'accertamento dello stato di bisogno delle lavoratrici e l'elemento soggettivo del reato.

 

Sfruttamento confermato, stato di bisogno da rivalutare

La Suprema Corte affronta, in primo luogo, la contestazione dell'imputato relativa ai minimi previsti dal CCNL: secondo la sua tesi, le lavoratrici avrebbero dovuto essere inquadrate al livello 3 del contratto, per il quale la paga sarebbe stata di 8 euro lordi. Gli Ermellini, nel rigettare la tesi difensiva, ricordano che, secondo giurisprudenza consolidata della stessa Sezione IV, l'indice di sfruttamento retributivo non si misura esclusivamente sulla paga oraria nominale. Richiamando la sentenza n. 2573 del 2024, la Corte precisa che la retribuzione va valutata tenendo conto “delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro, dell'orario lavorativo, dell'assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che la retribuzione corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal lavoratore che versi in stato di bisogno”.

 

In altre parole, chi lavora in nero non perde soltanto una quota della paga oraria, ma anche i contributi previdenziali, la copertura in caso di malattia o maternità, la protezione assicurativa, il corretto computo delle ferie. Questi “benefici negati”, come li chiama la stessa Corte d'Appello di Messina nella sentenza confermata, rientrano pienamente nel parametro retributivo rilevante ai fini dell’art. 603-bis c.p.

 

Accertamento individuale obbligatorio dello stato di bisogno

Con riferimento allo stato di bisogno, la Cassazione effettua una distinzione tra due gruppi di lavoratrici. Per le tre cittadine albanesi – appena trasferitesi in Italia, prive di permesso di soggiorno, ospitate gratuitamente da una conoscente e disposte, per propria stessa ammissione, ad accettare qualunque lavoro pur di sostentarsi – lo stato di bisogno era concretamente accertato e la condanna reggeva. Per le altre sette lavoratrici, invece, la Corte d'Appello aveva motivato in modo generico.

 

La Cassazione annulla su questo punto, richiamando il proprio precedente n. 24441 del 2021, secondo cui lo stato di bisogno presuppone “una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose”. Si tratta, dunque, di un dato che deve essere verificato caso per caso, con riferimento alla specifica situazione economica, familiare e personale di ciascun lavoratore.

 

Non serve voler arricchirsi

La difesa eccepiva altresì l'assenza di prova dell'intento lucrativo. Tale contestazione viene dichiarata manifestamente infondata per la parte relativa alle lavoratrici albanesi e assorbita per le altre. La Cassazione ribadisce che il reato previsto dall'art. 603-bis, comma 1, n. 2) c.p. – quello che riguarda direttamente il datore di lavoro che utilizza le prestazioni – “è fattispecie a dolo generico, essendo sufficiente per il perfezionamento del reato la rappresentazione e volontà del fatto tipico”.

 

Non occorre dimostrare uno scopo di arricchimento o una specifica intenzione di profitto. È sufficiente che il datore fosse consapevole delle condizioni di sfruttamento in cui versavano i lavoratori e dello stato di bisogno degli stessi e che, ciononostante, abbia scelto di proseguire con quel modello organizzativo. La “palese difformità retributiva” rispetto ai minimi contrattuali era, secondo la Corte, elemento sufficiente a dimostrare quella consapevolezza.

 

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