Associazione badanti colf domestiche - Friuli Venezia Giulia e Veneto organizzazione No Profit
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                           oltre le 10 ore giornaliere                                                      sono considerate                                     lavoro straordinario badante   

Art. 15     Lavoro straordinario
 
 
1. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.
 
2. È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata all’art. 14, comma 1, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.
 
3. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:
 del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
 
 del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
 
 del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nell’art. 16.
 
4. Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorate del 10%.
5. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
6. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.
 
Art. 16 Festività nazionali ed infrasettimanali
1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono 12 giorni FESTIVI NAZIONALI, che vengono retribuiti senza prestare nessuna prestazione di lavoro.
Altresì se vengono lavorati sono da pagae come prestazioni STRAORDINARIE e debbono venir calcolate con la maggiorazione prevista:
 
  1° gennaio,
  6 gennaio,
  lunedì di Pasqua,
 25 aprile,
 1° maggio,
 2 giugno,
 15 agosto,
 1° novembre,
 8 dicembre
 25 dicembre,
 26 dicembre,
 S. Patrono.
 
In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
2. Per il rapporto ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un 1/6 dell’orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa.
 
3. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.
 
4. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
 
5. Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell’intera giornata nelle festività di cui al comma 1.

 

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