Associazione badanti colf domestiche - Friuli Venezia Giulia e Veneto organizzazione No Profit
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richiesta RESIDENZA dalla badante convivente

Informazioni legali

Dispositivo dell'art. 7 Testo unico sull'immigrazione

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro

Articolo 43 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 06/02/2025]

Domicilio e residenza

 

Dispositivo dell'art. 43 Codice Civile

Il DOMICILIO

di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [14 Cost., artt. 45 e 46 c.c.].

 

La RESIDENZA

è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale [144].

 

Ratio Legis

Le persone devono poter essere rintracciate, per i più disparati motivi, e rilevano quindi i luoghi ove esse si trovano.

I criteri di collegamento tra persone e luoghi sono tre, e comprendono domicilio, residenza e dimora.
La norma va letta in relazione con l'art. 14 Cost. che sancisce, tra le libertà fondamentali, la libertà di domicilio da intendersi in senso lato quale abitazione (residenza), ma anche luogo dove il soggetto ha la sede dei suoi affari ed interessi, come l'attività lavorativa (domicilio in senso stretto) e quale dimora occasionale (ove il soggetto permane in modo non abituale).
Elaborazione:
  • Definizione:
    Il domicilio è il luogo in cui un individuo svolge la maggior parte delle proprie attività economiche, professionali o legali, e dove concentra i propri interessi.
     
     
    Differenza con la residenza:
  • La residenza, invece, è legata alla dimora abituale, cioè il luogo dove la persona vive stabilmente e con continuità. 
     
     
    Non richiede formalità:
  • La scelta del domicilio non richiede alcuna registrazione o comunicazione ufficiale all'anagrafe, a differenza del cambio di residenza.
     
     
    Non certificabile:
  • Non esiste un certificato di domicilio, ma è possibile fornire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in caso di necessità.
     
     
    Esempio:
  • Un professionista può avere il domicilio nel proprio studio, che può essere diverso dalla sua residenza.
    Domicilio elettivo:
  • È possibile eleggere un domicilio specifico per determinati affari, che è valido solo per quel determinato atto o affare. 
     
    Libertà di domicilio:
  • La Costituzione italiana (art. 14) tutela la libertà di stabilire il domicilio ovunque si voglia, in quanto corollario del diritto di libertà.
     
     
    Domicilio digitale:
  • È possibile anche eleggere un domicilio digitale per le comunicazioni elettroniche

Le persone senza fissa dimora devono essere iscritte nel registro dell'anagrafe della popolazione residente del Comune presso il quale hanno stabilito il proprio domicilio. In mancanza del domicilio si considerano residenti nel Comune di nascita (Legge 24/12/1954, n. 1228, art. 1 e 2).

 

nella DENUNCIA rapporto di lavoro INPS

viene posta la domanda: " sussiste convivenza tra datore di lavoro e assistito ? "

risposta:  " Si "

La residenza è obbligatoria?  = Si

 

La legge obbliga tutti coloro che risiedono stabilmente in Italia ad iscriversi all'anagrafe e, quindi, ad indicare un luogo di residenza dove è fissata la propria abitazione.

Rendersi reperibili è, infatti, un dovere di tutti; al contrario, se così non fosse, non si potrebbero condurre indagini, punire i colpevoli o anche solo intentare giudizi civili, non si potrebbero notificare atti fiscali o giudiziari, contravvenzioni, consegnare le raccomandate.

L’indirizzo di residenza deve coincidere con il luogo dove il cittadino vive gran parte dell’anno, cioè la sua “dimora abituale”. Questo non vuole dire che se si trascorrono le ferie al mare bisogna cambiare residenza per poi mutarla ancora a settembre. L’importante è che la residenza sia fissata nel luogo ove prevalentemente si abita.

E chi non ha casa, per esempio chi alloggia e presso residence diversi o chi vive sotto i ponti, è tenuto a fornire all’anagrafe una residenza virtuale, cioè un luogo ove il soggetto può essere reperibile pur non rappresentando per lui una vera dimora, come la reception di un hotel.

Quando si viene cancellati dall’anagrafe?

Ci si cancella dall’anagrafe di un Comune quando ci si trasferisce presso un altro Comune.    In questa situazione, il cittadino deve dichiarare la nuova residenza presso il nuovo Comune e successivamente L'Anagrafe da sola dopo una accurata ispezione, iscriverà la badante come RESIDENTE nel comune dove lavora e contestualmente il Comune stesso, informerà il Comune precedente, dove la badante aveva la precedente Residenza, di aver provveduto a una nuova Residenza e quest'ultimo procederà alla cancellazione.

Esiste anche l’obbligo di aggiornare l’indirizzo di residenza quando si cambia dimora abituale: viola la legge chi, pur avendo cambiato casa, non chiede al Comune di aggiornare la residenza.

Chi, invece, fornisce una residenza falsa, ossia indica un luogo ove non abita, commette il reato di falso in atto pubblico.

Può però anche accadere di essere cancellati dall’anagrafe. Ciò accade quando il cittadino è irreperibile a seguito di svariati tentativi di notifica e, se tale situazione di irreperibilità perdura nel tempo, l’episodio viene segnalato alle autorità che iniziano a svolgere indagini. Se a conclusione di queste la persona non viene rintracciata, questa viene automaticamente cancellata dall’anagrafe.

Residenza senza fissa dimora

Le persone senza fissa dimora possono ottenere una residenza anagrafica ma che non deve per forza essere un’abitazione: può trattarsi, infatti, di una stazione ferroviaria, di una panchina in un parco, di una via, di uno scantinato. Inoltre, il domicilio può essere fissato anche in una via inesistente, che dovrà però avere una rilevanza giuridica: ogni Comune, infatti, possiede un elenco di indirizzi fittizi che possono essere scelti dalle persone senza fissa dimora per stabilire la propria residenza.

NOTA:  In ogni caso, anche se il datore di lavoro nega la residenza alla badante, trascorso un periodo di 185 giorni, (oltre la metà dell'anno) si dà per certo che la badante viva ed abiti presso il luogo di lavoro in quanto convivente, ed il Comune, iscriverà di propria iniziativa la Badante all'anagrafe e rilascierà la nuova Carta di Identità.

A questo punto la badante basta che si rechi anche da sola all'Ufficio Anagrafe e presenti:          1) denuncia Rapporto lavoro numero xxxxxxx , con indicato: Sussiste conviventra tra datore di lavoro =Si

2) le ultime buste paga e l Comune dovrà concedere la residenza con nucleo famigliare separato dal datore di lavoro e/o assistito.

NOTA.2:  prima di concedere la Residenza la Legge impone agli uffici Comunali, di inviare un messo comunale a verificare di persona:

1) l'idoneità alloggiativa,

2) di verificare se l'indirizzo è vero ed esistente,

3) se i servizi igienici sono a norma,

4) se non vi sia sovra affollamento,

5)  se lo spazio vivibile sia  sufficiente, (VEDI: stanza/alloggio idonea dove sia rispettata la privacy.                                                                                                                                             ESEMPIO: La presenza di un divano letto nella sala da pranzo o salotto, NON è una sistemazione idonea, e la residenza sarà rifiutata)

6) verificare se l'immobile è in affitto o è di proprietà, 

7) ove il concedente la residenza sia in affitto, dovrà venir interpellato il vero proprietario dell'immobile se questi sia disposto, per iscritto, a concedere la residenza,

8) il messo comunale verificherà il contratto d'affitto e verificherà a quanti e quali sono i nominativi di persone che sono stati elencati per il godimento dei locali, e potrà produrre il "NUCLEO FAMIGLIARE"

9) La badante, avendo il messo Comunale accertato che la badante ha una stanza / locale idoneo ad abitare, concederà la "residenza" e iscriverà la badante come  "NUCLEO FAMIGLIARE" indipendente.                                                                                                          Vedi dichiarazione dei Redditi, con nuclei famigliari separati all'interno dello stesso appartamento.

Solo dopo questa ispezione e controllo da parte del messo comunale, l'anagrafe darà il consenso all'iscrizione della residenza alla badante.

Infatti, il Comune risponderà civilmente e l'addetto comunale risponderà PENALMENTE se ha omesso il controllo e se addirittura avesse concesso la residenza, quando invero il proprietario dell'immobile non ne sia a conoscenza.

Vedi ad esempio "occupazione abusiva" degli immobili, ove il Comune abbia concesso la Residenza agli abusivi e in seguito l'abusivo abbia sottoscritto i contratti per le forniture di:      Enel luce, Gas, Acqua.

Senza la residenza, la Badante, non potrà ottenere la Tessera Sanitaria e non potrà scegliere il medico di base, e addiritture, aprire un conto Bancario: IBAN,  sul quale accreditare lo stipendio. 

Le ASL: Azienda Sanitaria Universitaria di riferimento rilasciano la Tessera solo ai residenti che abitano nel distretto Sanitario di competenza Territoriale.

  Cosa succede se i vigili non ti trovano a casa per la residenza?                                         

  Se al primo tentativo il cittadino non viene trovato in casa? 

 

    i vigili possono tornare fino a un massimo di tre volte. 

 

 In caso di ripetuta irreperibilità, la richiesta di cambio di residenza può essere revocata.

 

 Il Comune può respingere la richiesta di residenza quando mancano i presupposti.             “La Corte di casszione con l'ordinanza n. 13241/2018, ha respinto il ricorso di una cittadina che contestava il rifiuto del Comune di concederle la residenza.

 

La dichiarazione di una falsa residenza può costituire un reato, in particolare il falso ideologico (art. 483 codice penale). La comunicazione di una falsa residenza è considerata una falsa dichiarazione di stato, e può essere punita con sanzioni penali.

 La Corte di Cassazione ha chiarito che la dichiarazione di una falsa residenza è un reato a tutti gli effetti, anche se spesso rimanga impunita. 

 

 

CHIARIMENTI::

La dichiarazione di falsa residenza è un reato che si configura come falso ideologico, previsto dall'articolo 483 del codice penale. Questo reato riguarda la presentazione di dichiarazioni non veritiere, che possono avere diverse conseguenze a seconda del contesto in cui vengono fatte.
In particolare, la dichiarazione di falsa residenza può essere penale se utilizzata per ottenere vantaggi indebiti, ad esempio per accedere a servizi pubblici, o per occultare attività illegali. La pena per questo reato può variare a seconda delle circostanze, ma può arrivare a due anni di reclusione.
La Corte di Cassazione ha confermato più volte che la dichiarazione di falsa residenza integra il reato di falso ideologico. Questo significa che la dichiarazione falsa è considerata un atto delittuoso, che può avere conseguenze penali per chi la compie.
In sintesi, la dichiarazione di falsa residenza è un reato penale, che può essere perseguito in base all'articolo 483 del codice penale. La pena per questo reato può arrivare a due anni di reclusione, a seconda delle circostanze. 
Punti importanti:
  • FALSO IDEOLOGICO:
    La dichiarazione di falsa residenza si configura come falso ideologico, reato previsto dall'articolo 483 del codice penale.
     
    Sanzioni:
  • La pena per questo reato può arrivare a due anni di reclusione.
     
    Conseguenze:
  • La dichiarazione di falsa residenza può avere conseguenze penali per chi la compie, e può essere utilizzata per ottenere vantaggi indebiti o occultare attività illegali. 
     
     
    Corte di Cassazione:
  • La Corte di Cassazione ha confermato più volte che la dichiarazione di falsa residenza integra il reato di falso ideologico. 

PERTANTO LA RESIDENZA sarà OBBLIGO CONCEDERLA

solo dopo se la verifica da parte del Comune è stata positiva

disquisizioni sulla Residenza

1)  La residenza di una badante convivente non è sempre obbligatoria, ma in alcuni casi è necessario o consigliatoLa badante può avere la sua residenza altrove e comunque lavorare in convivenza, ma se non ha altra residenza in Italia, il datore di lavoro potrebbe averla. 

 

 

2)  Cosa succede se la badante ha già una residenza?
Se la badante ha già una residenza in Italia, non è obbligatorio che il datore di lavoro le conceda la residenza nella sua casa. In questo caso, la badante può continuare ad avere la residenza nel luogo dove è registrata e semplicemente modificare il proprio domicilio. 
 3) Cosa succede se la badante non ha altra residenza?
Se la badante non ha altra residenza in Italia, il datore di lavoro potrebbe averla nella propria abitazione. Inoltre, se la badante straniera si trasferisce in Italia per lavorare come convivente, potrebbe dover richiedere una nuova residenza presso il comune dove vive e lavora. 
4)  Perché è importante la residenza?
  • Per la regolarizzazione del lavoro domestico:
    La residenza è un elemento importante per la regolarizzazione del lavoro domestico, in quanto permette di avere un indirizzo di riferimento per la badante e per il datore di lavoro.
5)  Come richiedere la residenza?
Se la badante ha bisogno di richiedere la residenza nel comune dove vive e lavora, deve recarsi presso l'ufficio anagrafe del comune e presentare i seguenti documenti:
Fotocopia fronte e retro del documento di identità (o del permesso di soggiorno, se la badante è straniera, contratto di lavoro e ultime buste paga piu' DENUNCIA rapporto INPS nel quale la badante risulta che lavora presso l'assistito in regime di convivenza.
 
 

 

ESEMPIO MODULO  RICHIESTA RESIDENZA

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