il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per colf e badanti è stato firmato e AGGIORNATO ed è entrato in vigore il 1° novembre 2025.
il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per colf e badanti è stato AGGIORNATO e firmato ed è entrato in vigore il 1° novembre 2025.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE COLF E BADANTI
validità dal 1 novembre 2025 al 31 ottobre 2028 - sottoscritto il 28 ottobre
2025
*** Nota: Le evidenze in giallo costituiscono le modifiche rispetto al contratto precedente
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INDICE con indirizzamento a WEBCOLF
INDICE
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 – Inscindibilità della presente regolamentazione
Art. 3 – Condizioni di miglior favore
Art. 4 – Documenti di lavoro
Art. 5 – Assunzione
Art. 6 – Contratto individuale di lavoro (Lettera di assunzione)
Art. 7 – Assunzione a tempo determinato
Art. 8 – Lavoro ripartito
Art. 9 – Inquadramento dei lavoratori
Art. 10 – Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
Art. 11 – Prestazioni esclusivamente d’attesa
Art. 12 – Periodo di prova
Art. 13 – Riposo settimanale
Art. 14 – Orario di lavoro
Art. 15 – Lavoro straordinario
Art. 16 – Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 17 – Ferie
Art. 18 – Sospensioni di lavoro extraferiali
Art. 19 – Permessi
Art. 20 – Permessi per formazione professionale
Art. 21 – Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Art. 22 – Assenze
Art. 23 – Diritto allo studio
Art. 24 – Matrimonio
Art. 25 – Tutela delle lavoratrici madri
Art. 26 – Tutela del lavoro minorile
Art. 27 – Malattia
Art. 28 – Tutela delle condizioni di lavoro
Art. 29 – Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 30 – Tutele previdenziali
Art. 31 – Servizio militare e richiamo alle armi
Art. 32 – Trasferimenti
Art. 33 – Trasferte
Art. 34 – Retribuzione e prospetto paga
Art. 35 – Minimi retributivi
Art. 36 – Vitto e alloggio
Art. 37 – Scatti di anzianità
Art. 38 – Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell’alloggio
Art. 39 – Tredicesima mensilità
Art. 40 – Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Art. 41 – Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
Art. 42 – Indennità in caso di morte
Art. 43 – Permessi sindacali
Art. 44 – Interpretazione del Contratto
Art. 45 – Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo
Art. 46 – Commissione Paritetica Nazionale
Art. 47 – Commissioni territoriali di conciliazione
Art. 48 – Ente bilaterale Ebincolf
Art. 49 – Contrattazione di secondo livello
Art. 50 – Cas.sa.Colf
Art. 51 – Fondo Colf
Art. 52 – Previdenza complementare
Art. 53 – Contributi di assistenza contrattuale
Art. 54 – Decorrenza e durata
Art. 55 – Aumenti retributivi
Art. 56 – Decorrenza e durata
Appendice n.1
Chiarimenti a verbale
Art. 1 Sfera di applicazione
da una parte,
dall’altra,
disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico.
Il contratto si applica agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali di cui al presente CCNL), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti,
addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.
Art. 2 Inscindibilità della presente regolamentazione
Art. 3 Condizioni di miglior favore
Art. 4 Documenti di lavoro
Art. 5 Assunzione
Art. 6 Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
Art. 7 Assunzione a tempo determinato
Art. 8 Lavoro ripartito
Art. 9 Inquadramento dei lavoratori
Gli assistenti familiari sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è definito “super”:
Note a verbale:
Art. 10 Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
Art. 11 Prestazioni esclusivamente di attesa
Art. 12 Periodo di prova
Art. 13 Riposo settimanale
Art. 14 Orario di lavoro
A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla Tabella B allegata al presente contratto, fermo restando l’obbligo di corresponsione dell’intera retribuzione in natura. Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario effettivo di lavoro concordato nell’atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all’interno della tipologia di articolazione dell’orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste dall’ art. 15.
Art. 15 Lavoro straordinario
Art. 16 Festività nazionali ed infrasettimanali
In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
Art. 17 Ferie
Chiarimento a verbale: I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
Art. 18 Sospensioni di lavoro extraferiali
Art. 19 Permessi
Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.
Art. 20 Permessi per formazione professionale
Art. 21 Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Art. 22 Assenze
Art. 23 Diritto allo studio
Art. 24 Matrimonio
Art. 25 Tutela della maternità, paternità e genitorialità
Detti periodi sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi gratifica natalizia e ferie.
Dichiarazione congiunta. Le Parti Sociali firmatarie del presente CCNL, al fine di estendere le tutele delle lavoratrici madri, promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di enti, organi e istituzioni, tenuto conto delle particolari condizioni esistenti nell’ambito delle famiglie datrici di lavoro domestico.
Art. 26 Tutela del lavoro minorile
Art. 27 Malattia
Art. 28 Tutela delle condizioni di lavoro
Dichiarazione congiunta: atteso che la violenza e le molestie anche sessuali nel luogo del lavoro domestico costituiscono un abuso e una violazione dei diritti umani, le Parti Sociali firmatarie del presente CCNL concordano di promuovere iniziative, anche tramite gli Enti bilaterali, al fine di prevenire e contrastare tali condotte inaccettabili e incompatibili con il rispetto della persona umana, siano esse rivolte nei confronti del lavoratore o nei confronti del datore di lavoro o suoi familiari, così come previsto dalla Convenzione OIL n. 190 del 2019 e dalla Raccomandazione OIL n. 206 del 2019.
Art. 29 Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 30 Tutele previdenziali
Art. 31 Servizio militare e richiamo alle armi
Art. 32 Trasferimenti
Art. 33 Trasferte
Art. 34 Retribuzione e prospetto paga
Nota a verbale
Art. 35 Minimi retributivi
Art. 36 Vitto e alloggio
Art. 37 Scatti di anzianità
Nota a verbale
Il primo scatto di anzianità matura dal mese successivo al compimento di ogni biennio di servizio.
Art. 38 Variazione periodica dei minimi contributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio
Art. 39 Tredicesima mensilità
Art. 40 Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
I
suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
Per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
Alla scadenza del preavviso, l’alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.
Art. 41 Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:
Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell’ultima retribuzione e accantonate nel T.F.R.
Art. 42 Indennità in caso di morte
Art. 43 Permessi sindacali
Art. 44 Interpretazione del Contratto
Art. 45 Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo
Art. 46 Commissione paritetica nazionale
Art. 47 Commissioni territoriali di conciliazione
Art. 48 Ente bilaterale Ebincolf
a) istituisce l’osservatorio che ha il compito di effettuare analisi e studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese. A tal fine, l’osservatorio dovrà rilevare:
b) promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione, qualificazione professionale e certificazione delle competenze, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza.
Art. 49 Contrattazione di secondo livello
Art. 50 Cas.Sa.Colf
Art. 51 Fondo Colf
Art. 52 Previdenza complementare
Art. 53 – Fondi paritetici e Interprofessionali
Art. 54 - Contributi di assistenza contrattuale
1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 44,
45, 46, 47, 48, e 50 e 51 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e
Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311,
con esazione a mezzo degli strumenti previsti dalla normativa per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti.
2. I contributi di cui al comma 1 sono obbligatori. Sono tenuti al loro versamento tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,06 dei quali 0,02 a carico del lavoratore.
3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro, hanno natura retributiva, con decorrenza dal 1° luglio 2007.
1. Le parti concordano l'aumento dei minimi retributivi per il periodo di vigenza contrattuale. Per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A, l’aumento sarà di €. 100,00 con i seguenti importi mensili e relative decorrenze:
Per tutti gli altri livelli/tabelle l’aumento dei minimi retributivi sarà riproporzionato con le stesse modalità e termini.
2. Le retribuzioni minime contrattuali dei livelli A e AS sulle quali verranno applicati gli aumenti sono quelle risultanti nelle tabelle A e C.
3. L’indennità ex art. 34 comma 7 prevista dalla tabella L viene aggiornato a 30 € mensili a far data dal 1° gennaio 2026.
4. Il sistema di variazione periodica dei minimi retributivi di cui all’art. 38 si applicherà alle retribuzioni incrementate ai sensi del presente articolo, come da esemplificazione contenuta nell’appendice del presente contratto.
1. Il presente contratto decorre dal 1° novembre 2025 e scadrà il 31 ottobre 2028. Esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.
2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo PEC con avviso di consegna e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un triennio.
Appendice n. 1:
Art. 55, comma 3, determinazione della retribuzione dovuta nel triennio:
Esemplificazione per il Livello BS) convivente:
- retribuzione in corso a dicembre 2025 + €. 40,00 + ISTAT ai sensi dell’art. 38 del CCNL= nuova retribuzione decorrente da gennaio 2026;
- retribuzione in corso a gennaio 2026 + € 30,00 + ISTAT ai sensi dell’art. 38 del CCNL = nuova retribuzione decorrente da gennaio 2027;
- retribuzione in corso a gennaio 2027 + 15,00 + ISTAT ai sensi dell’art. 38 del CCNL = nuova retribuzione decorrente da gennaio 2028;
- retribuzione in corso a gennaio 2028 + 15,00 = nuova retribuzione decorrente da settembre 2028.
Chiarimenti a verbale
NOTA:
Come cambiano le Retribuzioni
last news 19 Novembre 2025 Ultima modifica: 20 Novembre 2025
Contratto colf e badanti 2025: come cambiano le retribuzioni
Tra le novità più significative apportate dal nuovo Contratto Collettivo nazionale del lavoro domestico vi sono gli aumenti retributivi introdotti dall'art. 55 in vigore a partire dal 1° Gennaio 2026.
Le parti firmatarie hanno concordato l'aumento dei minimi retributivi per il periodo di vigenza contrattuale stabilendo per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella “A”_ l'aumento di 100 euro con i seguenti importi mensili e relative decorrenze (art. 55, primo comma
Si precisa che per tutti gli altri livelli/tabelle l'aumento dei minimi retributivi sarà riproporzionato con le stesse modalità e termini.
Rimane sostanzialmente invariato l'articolo 38 del nuovo contratto collettivo: una commissione continuerà ad incontrarsi ad inizio anno per definire un ulteriore aumento rapportato alla variazione del costo della vita. Nel contratto precedente l'incidenza era del 100%, ora invece, tenuto conto degli aumenti fissi già predeterminati, l'aumento rispetto al tasso istat viene leggermente ridotto al 90%. L'aumento del vitto e alloggio continuerà invece ad essere rivalutato al 100%.
In Appendice n. 1 viene quindi indicato un esempio di determinazione di retribuzione dovuta nel triennio:
Livello BS convivente
Si precisa che il programma verrà aggiornato con le nuove paghe a Gennaio 2026 ma non è possibile conoscere già ora gli aumenti da applicare ma si dovrà attendere una data tra il 15 e il 20 gennaio 2026.
Art. 55 – Aumenti retributivi
1. Le parti concordano l'aumento dei minimi retributivi per il periodo di vigenza contrattuale. Per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A, l’aumento sarà di €. 100,00 con i seguenti importi mensili e relative decorrenze:
Per tutti gli altri livelli/tabelle l’aumento dei minimi retributivi sarà riproporzionato con le stesse modalità e termini.
2. Le retribuzioni minime contrattuali dei livelli A e AS sulle quali verranno applicati gli aumenti sono quelle risultanti nelle tabelle A e C.
3. L’indennità ex art. 34 comma 7 prevista dalla tabella L viene aggiornato a 30 € mensili a far data dal 1° gennaio 2026.
4. Il sistema di variazione periodica dei minimi retributivi di cui all’art. 38 si applicherà alle retribuzioni incrementate ai sensi del presente articolo, come da esemplificazione contenuta nell’appendice del presente contratto.
1. Il presente contratto decorre dal 1° novembre 2025 e scadrà il 31 ottobre 2028. Esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.
2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo PEC con avviso di consegna e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un triennio.
Appendice n. 1:
Art. 55, comma 3, determinazione della retribuzione dovuta nel triennio:
Esemplificazione per il Livello BS) convivente:
- retribuzione in corso a dicembre 2025 + €. 40,00 + ISTAT ai sensi dell’art. 38 del CCNL= nuova retribuzione decorrente da gennaio 2026;
- retribuzione in corso a gennaio 2026 + € 30,00 + ISTAT ai sensi dell’art. 38 del CCNL = nuova retribuzione decorrente da gennaio 2027;
- retribuzione in corso a gennaio 2027 + 15,00 + ISTAT ai sensi dell’art. 38 del CCNL = nuova retribuzione decorrente da gennaio 2028;
- retribuzione in corso a gennaio 2028 + 15,00 = nuova retribuzione decorrente da settembre 2028.
Chiarimenti a verbale
Vitto e alloggio colf e badanti da Novembre 2025
10 Novembre 2025 - Ultima modifica: 20 Novembre 2025
Tra le novità introdotte dall'accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo nazionale del lavoro domestico, firmato il 28 Ottobre scorso e in vigore dal 1° Novembre 2025, rileva la nuova modalità di calcolo del vitto e alloggio.
L'articolo di rifermento del nuovo e vecchio contratto è il 36 e rimane invariato ai primi due commi, i quali ribadiscono rispettivamente al primo che al lavoratore spetta un'alimentazione sana e sufficiente e un alloggio idoneo a mantenere l'integrità fisica e morale e al secondo l'obbligo in capo al datore di mettere a disposizione uno spazio idoneo a garantire la dignità e la riservatezza del collaboratore domestico.
Le parti firmatarie apportano invece una modifica al terzo comma.
I valori convenzionali sono sempre fissati dalla tabella F e sono rivalutati annualmente ( questa volta ai sensi dell'art. 38 ), a variare è il calcolo del valore mensile effettuato non più sulla base dei giorni lavorativi mensili ma su una media di 30 giorni mensili.
I valori mensili di vitto e alloggio , specifica il comma 3, si ottengono moltiplicando per 30 i valori giornalieri.
Si riporta di seguito un esempio di calcolo:
Si prende come riferimento una collaboratrice convivente full time 54 ore settimanali inquadrata con livello CS che riceve vitto e alloggio sotto forma di indennizzo.
Finora la retribuzione globale di fatto era pari ad euro 1137,86 + ( 6,60 ( pranzo e/o colazione euro 2,31, cena euro 2,31, alloggio euro 1,98 ) x 26 giorni lavorativi ) = 1309,46.
Con l'aggiornamento del contratto ora il calcolo per il medesimo contratto è il seguente : 1137,86 + ( 6,60 ( pranzo e/o colazione euro 2,31, cena euro 2,31, alloggio euro 1,98 ) x 30 giorni lavorativi ) = 1335,86.
Come verrà gestita la nuova disposizione:
A partire dal menu Assunzione | Inserimento collaboratore | Trattamento economico | Impostazioni economiche avanzate è stata introdotta al punto 4.7 una nuova impostazione riguardante il vitto e alloggio.
Per quanto riportato alle casistiche sopra e stando alle nuove indicazioni del Ccnl in vigore dal primo Novembre 2025, in caso di paga mensilizzata il vitto e alloggio è previsto per 30 giorni. Se però nel giorno di riposo il lavoratore rimane presso l'abitazione del datore di lavoro / assistito e riceve il vitto e alloggio in natura, non va pagata l'indennità sostitutiva e il valore convenzionale è utile solo ai fini della maggiorazione della 13a e del TFR. Pertanto apponendo il flag al punto 4.7 non verrà in questo caso erogata l'indennità sostitutiva per il giorno di riposo.
Su cosa inciderà questa variazione :
Si informano gli utenti che il calcolo del vitto e alloggio è stato modificato per adeguarsi alle nuove disposizioni del contratto collettivo entrate in vigore a partire da novembre 2025.
associazione badanti Friuli Veneto assistenza famigliare
Tarvisio 1
33100 Udine
Tel.
E-mail associazionebadanti.assistenza@gmail.com
Fax 3273781387
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