Associazione badanti colf domestiche - Friuli Venezia Giulia e Veneto organizzazione No Profit
                    Associazione badanti colf domestiche  - Friuli Venezia Giulia e Veneto                                                                                                                             organizzazione No Profit

È’ POSSIBILE LA CESSAZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO LAVORO TEMPO DETERMINATO ?

Il datore di lavoro può licenziare la badante con contratto a tempo determinato?

Può il lavoratore, la badante, licenziarsi con un contratto di lavoro a tempo determinato?

 

Il contratto di lavoro a tempo determinato, disciplinato dal Decreto .Legge. n. 81/2015, è un contratto di lavoro considerato ‘speciale’ 

 

Il contratto di lavoro a tempo determinato, detto anche contratto a termineè un contratto di lavoro subordinato in cui è stabilita una durata specifica, con una

 

data di inizio dal: xxx_xxx, e data di fine del rapporto lavorativo: xxx_xxx          

 

Questo tipo di contratto è spesso scelto per esigenze temporanee dell'azienda, come la sostituzione di una badante, di un dipendente assente, la gestione di picchi stagionali o l'esecuzione di progetti a termine

 

Nel contratto a tempo determinato, avendo le parti sin dalla stipula convenuto un impegno reciproco per un determinato periodo di tempo, non è di norma concesso il recesso anticipato rispetto al termine, tranne nel caso sussista una        giusta causa. Art. 2119 Cod. Civile.

 

 

Il contratto di lavoro a tempo determinato, disciplinato dal Decreto .Legge. n. 81/2015, è un contratto di lavoro considerato ‘speciale’ 

 

Il contratto di lavoro a tempo determinato, detto anche contratto a termineè un contratto di lavoro subordinato in cui è stabilita una durata specifica, con una data di inizio e data di fine del rapporto lavorativo          

 

Questo tipo di contratto è spesso scelto per esigenze temporanee dell'azienda, come la sostituzione di una badante, di un dipendente assente, la gestione di picchi stagionali o l'esecuzione di progetti a termine

Nel contratto a tempo determinato, avendo le parti sin dalla stipula convenuto un impegno reciproco per un determinato periodo di tempo, non è di norma concesso il recesso anticipato rispetto al termine, tranne nel caso sussista una giusta causa. Art. 2119 Cod. Civ

                          

 

BROCARDI:

Dispositivo dell'art. 2119 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO QUINTO - Del lavoro → Titolo II - Del lavoro nell'impresa → Capo I - Dell'impresa in generale → Sezione III - Del rapporto di lavoro

 

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto [1373] prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato [2097], o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto(1) [21032244]. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza(2)(3).

 

Pertanto, il recesso anticipato da un contratto a tempo determinato può avvenire solo in presenza di giusta causa.

 

Nel caso in cui invece il recesso avvenga senza giusta causa, la parte che subisce il recesso può chiedere alla parte recedente un risarcimento del danno; quindi, è prevista la possibilità, anche per il datore di lavoro, di richiedere il risarcimento del danno qualora sia il lavoratore e recedere.

 

 

Per "annullare" un contratto di lavoro a tempo determinato prima della scadenza, si deve presentare una dimissione per giusta causa, per cui devono esistere motivi gravi e imprevisti che impediscono di proseguire il rapporto di lavoro. 

Esempi di giusta causa includono mancato pagamento degli stipendi, molestie sul lavoro o un grave danno fisico che renda impossibile la prestazione lavorativa. In assenza di giusta causa, recedere prima della scadenza comporta il risarcimento dei danni all'azienda, corrispondenti alle retribuzioni mancanti fino alla fine del contratto. 

 

Le dimissioni da un contratto a tempo determinato non sono consentite.

 

1. Dimissioni per giusta causa

  • Cos'è:

Il lavoratore può recedere dal contratto se si verifica una condizione grave che non permette la prosecuzione del rapporto, nemmeno provvisoriamente. 

  • Esempi:
    • Mancato pagamento della retribuzione o dei contributi. 
    • Molestie o mobbing. 
    • Gravi malattie o infortuni che invalidano il lavoratore. 
  • Procedura:

Le dimissioni per giusta causa devono essere comunicate al datore di lavoro per iscritto, preferibilmente con raccomandata A/R, rispettando un eventuale preavviso contrattuale

 

2. Mancanza di giusta causa 

  • Recesso unilaterale:

Non è possibile "annullare" il contratto per motivi ordinari, come l'offerta di un altro lavoro.

  • Conseguenze:

Se un lavoratore recede senza giusta causa, è tenuto a risarcire l'azienda per il danno subito. Questo risarcimento equivale alle mensilità che il lavoratore avrebbe dovuto percepire fino alla naturale scadenza del contratto.

VICEVERSA se è il datore di lavoro a rescindere il contratto a tempo determinato, deve pagare lo stipendio, come se avesse lavorato, per il tempo determinato previsto

3. In alternativa: recesso consensuale Art. 1372 comma.1 c.c.

  • Un'altra opzione è raggiungere un accordo con il datore di lavoro per sciogliere il contratto anticipatamente. Questo è il modo migliore per evitare conseguenze economiche e legali.
  • L’art. 2119 Cod. Civ. stabilisce che il recesso anticipato rispetto alla data del termine contrattuale è ammesso solo se sussiste una giusta causa

 

In sintesi, per recedere da un contratto a tempo determinato, è necessario che si verifichi una giusta causa oppure che ci sia un accordo con l'azienda. Altrimenti, la rescissione è illegittima e richiede il risarcimento del danno. 

 

 MOTIVI DI LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

 

Il licenziamento per giusta causa è una forma di risoluzione del rapporto di lavoro che avviene quando il comportamento del dipendente è così grave da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto lavorativo, anche solo provvisoriamente. In pratica, si tratta di un inadempimento talmente grave che non permette il normale svolgimento del rapporto di lavoro. 

 

ESEMPI di comportamenti che possono portare al licenziamento per giusta causa:

 

  • Furto o danneggiamento di beni:                                          
  •  sottrazione di beni dell'azienda o danneggiamento intenzionale. 
  •  
  • Insubordinazione grave: 
  • rifiuto di eseguire ordini, minacce o atti di violenza verso superiori o colleghi.
  •  
  • Falsa malattia o infortunio: 
  • falsificazione di certificati medici per ottenere permessi o indennità. 
  •  
  • Violazione del patto di non concorrenza: 
  • lavoro per un'azienda concorrente durante il periodo di impiego o dopo il licenziamento, se previsto da contratto. 
  •  
  • Abbandono del posto di lavoro: 
  • allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro, soprattutto se comporta rischi per la sicurezza. 
  •  
  • Uso scorretto di permessi: 
  • uso improprio di permessi retribuiti, come quelli previsti dalla Legge 104/92
  •  
  • Comportamenti disdicevoli o violenti:
  •  qualsiasi comportamento che leda la dignità dell'azienda o dei colleghi
  • Violazione di norme contrattuali: 
  • comportamenti che violano le regole interne o gli obblighi previsti dal contratto di lavoro. 
  •  
  • Condotta extra-lavorativa penalmente rilevante: 
  • reati che possono compromettere la fiducia dell'azienda nei confronti del dipendente
  •  

 

In tutti questi casi, il licenziamento per giusta causa comporta la cessazione immediata del rapporto di lavoro senza preavviso e senza diritto all'indennità sostitutiva del preavvisoTuttavia, il lavoratore licenziato per giusta causa ha comunque la possibilità di impugnare il licenziamento se ritiene che non vi siano i presupposti per la giusta causa. 

 

                 IN CONCLUSIONE

Le procedure di cessazione in contratti a tempo determinato (contratti utilizzati solitamente solo in caso di sostituzione), si avviano in modo automatico quando si arriva alla data del termine prefissato.                                                                                                                                   

  L'Inps infatti chiude il contratto senza necessità di comunicazioni da parte del datore domestico.

La cessazione nei contratti a tempo determinato                                               di colf e badanti fatta prima della scadenza contrattuale é ammessa soltanto nei seguenti casi:

  1. Dimissioni del collaboratore.                                                                                                           
  2. (Da precisare che tale clausola non ha a che fare con il licenziamento del datore di lavoro senza motivazione, che non è previsto nel caso di tempo determinato).
  3. Mancato superamento periodo di prova ossia entro la fine del periodo di prova, se previsto al momento dell'assunzione.                                                                                                           (IL PERIODO DI PROVA è DI GIORNI 30)                                                                                                                                               

 

  1. Licenziamento per giusta causa ossia se si verifica un comportamento grave (come assenze ingiustificate, maltrattamenti, furti, violenza verbale) che impedisce il proseguimento del rapporto di lavoro e che compromette irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e il lavoratore.  
  2. Licenziamento per superamento periodo di comporto di malattia o di infortunio, pagando comunque l'indennità di mancato preavviso
  3. Risoluzione consensuale. Art. 2119 co1_ c.c.

 

LA BADANTE INOLTRE NON SI PUO’ LICENZIARE                                                   in un contratto a termine:

 

Nel caso di decesso datore di lavoro, (Esempio: datore di lavoro del marito, del figlio, del nipote o altri… che assumono una badante a favore di un terzo altra persona: parente, famigliare, cugino, etc…)                                                                                            

 2) decesso assistito

 3) inserimento del datore o dell'assistito in RSA

4) ricovero ospedaliero

5) ricovero assistito in Casa di Riposo

6) non è possibile licenziare nel tempo determinato.

 

N.B.: nel caso di licenziamento illegittimo dove quindi non sia presente una delle cause sopra citate, al lavoratore a tempo determinato spetta un risarcimento danni pari all'ammontare delle retribuzioni non percepite dal momento del recesso alla data di scadenza del contratto del lavoro. 

              

Dimissioni senza giusta causa

Se il lavoratore dà le dimissioni dopo il periodo di prova senza giusta causa:

  • Puoi pretendere il pagamento delle mensilità mancanti (lorde) fino al termine del contratto, a titolo di indennizzo
  • Questo indennizzo non puoi semplicemente trattenerlo dall’ultima busta paga: dovrai ricorrere in giudizio per ottenerlo
  • Naturalmente sei libero di accettare le dimissioni senza esigere la penale: è una scelta personale del datore dilavoro.

 

Preavviso per dimissioni nel tempo determinato

  • Non essendo previsto il recesso anticipato, non si può parlare di “preavviso per dimissioni”: in quanto non è contemplato: non esiste.

 

 

 La  CASSAZIONE

 Per la Cassazione è impugnabile il licenziamento intimato in luogo della comunicazione della scadenza del contratto

14/03/2025

Con l’ordinanza n. 6303 del 10.03.2025, la Cassazione afferma che il lavoratore assunto a tempo determinato ha diritto ad ottenere la tutela prevista in caso di recesso illegittimo qualora il datore, al termine del contratto, non si limiti a comunicare la scadenza dello stesso, ma intimi un vero e proprio licenziamento.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli alla scadenza del suo contratto a tempo determinato.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo di non dover analizzare l'invocata illegittimità del recesso stante la sussistenza di un rapporto di lavoro a termine.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che, nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione da parte del datore della conseguente disdetta, non trovano applicazione i termini di decadenza previsti per l'impugnazione del recesso.

Ciò, continua la sentenza, in quanto l'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine non è qualificabile come impugnazione del licenziamento, ma come azione di nullità parziale del contratto.

Diversamente, secondo i Giudici di legittimità, le norme sulla decadenza dell’impugnazione del recesso, così come quelle inerenti alle tutele in caso di illegittimità della sanzione espulsiva, trovano applicazione qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato un vero e proprio licenziamento.

Non essendosi la sentenza di merito conformata a quest’ultimo principio, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore.

 

 

per qualsiasi problema inerente al contratto a TERMINE

non esitate a contattarci compilando il modulo 

oppure telefonate al n. T: 327_3781387 

Contattateci compilando il modulo online

Il tuo modulo messaggio è stato inviato correttamente.
Hai inserito i seguenti dati:

Modulo di contatto

Correggi i dati inseriti nei seguenti campi:
Errore invio modulo. Riprova più tardi.

Nota: i campi contrassegnati con *sono obbligatori.

[Condizioni sulla privacy]

Stampa | Mappa del sito
© "Associazione badanti e assistenza famigliare" © - Via Cividale 158 - 33100 Udine Codice Fiscale da Agenzia Entrate: IT94135810300 -