Associazione badanti colf domestiche - Friuli Venezia Giulia e Veneto organizzazione No Profit
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Art.36 Costituzione Italiana

diritto al riposo e godimento Ferie annuali pagate

le Ferie sono irrinunciabili. Vanno godute e non pagate

 

 

 

 

    Giorni di ferie

 

  Ogni badante ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie all'anno:                giorni feriali e non Festivi che vanno goduti e non possono essere pagati      in busta paga se non alla fine del rapporto di lavoro, se non usufruiti:

 

     ovvero solo in caso di licenziamento o dimissioni.

  • Retribuzione durante le ferie:
    • Per badanti conviventi: La retribuzione corrisponde allo stipendio mensile completo. In aggiunta, è prevista un'indennità giornaliera per vitto e alloggio, poiché non usufruisce dei benefici in natura.
    • Per badanti a ore: La retribuzione per ogni giorno di ferie è calcolata dividendo il compenso settimanale per 6. Ad esempio, se la badante lavora per 6 ore settimanali, per ogni giorno di ferie spettano 6 ore di retribuzione.
  • Maturazione delle ferie:
    • Giorni: Si maturano progressivamente durante l'anno, circa 2,16 giorni al mese.
    • Ore: Per calcolare la maturazione in ore, si moltiplica l'orario settimanale per 4,33333 (il numero di settimane medie al mese).
  • Quando pagare:
    • Fruizione: Le ferie devono essere godute durante l'anno, se possibile, tra giugno e settembre, salvo accordi diversi.
    • Liquidazione: Le ferie maturate e non godute vengono liquidate alla fine del rapporto di lavoro. 

        Cosa fare

  • Pianificare le ferie: È consigliabile organizzare le ferie con un certo anticipo per garantire alla badante il suo diritto al riposo e per organizzare l'assistenza all'assistito.
  • Calcolare la retribuzione: Se si ha un contratto a ore, è fondamentale calcolare correttamente il valore delle ferie, in modo che la badante riceva il compenso corretto.
  • Verificare il contratto: In caso di dubbi, è sempre consigliabile consultare il contratto individuale e collettivo nazionale del lavoro domestico. 

vietato godere FERIE a ore

vietato dare FERIE a singhiozzo

le FERIE vanno godute per almeno 2 settimane consecutive

le ferie vanno concordate tra le parti

in caso di disaccordo ogni parte decide per la metà: 50% del diritto decisionale

Vietato concedere FERIE a ore e a giorno di FERIE non consecutive

VIETATO concedere le FERIE a ore

Art. 14 - Art.17 del C.C.N.L.

Art. 2109 - Art. 36 Costituzione Italiana

                             DIVIETI:

  Ferie annuali, non è possibile la fruizione ad ore

 

  La risposta da dare al quesito appena esposto è negativa, e ora vedremo              perché.

 

  Secondo l’art. 36 della Costituzione, e a tutela del diritto alla salute, il dipendente ha diritto al            riposo settimanale e a ferie annuali pagate.

 

  A tale diritto corrisponde l’obbligo aziendale di accordare queste ultime, anche se l’ultima parola        sull’individuazione dei giorni di ferie in calendario – in un delicato contemperamento di distinti              interessi – spetterà sempre all’azienda o datore di lavoro.

 

 Che succede in caso di fruizione di ferie ad ore

 

  Nella prassi possono verificarsi casi di fruizione illegittima delle ferie a ore. Come abbiamo visto,        però, c’è il divieto e, pertanto, se utilizzate potranno comunque essere riaccreditate. Infatti                  l’ispettore del lavoro avrà il potere di disporre il ripristino del periodo di riposo del dipendente, in      conformità alla disposizioni di legge e in tutela di quest’ultimo.

 

  In altre parole, è certamente consentito sollecitare l’azienda affinché riaccrediti le ferie concesse a      ore nel relativo contatore, riportando così la situazione alla normalità. E laddove il datore di lavoro       agisca tempestivamente, risolvendo l’irregolarità e ottemperando al provvedimento impartito               dall’ispettore, non rischierà di incappare in alcuna sanzione amministrativa.

  Conclusioni

  In attuazione di quanto previsto in Costituzione il legislatore ha dunque previsto un periodo                minimo   di ferie, che non può essere derogato dalle parti neanche con richieste di fruizione ‘ad           ore’.   

   Le trattative in merito all’organizzazione del periodo di riposo dovranno sempre attenersi al                 dato della legge, per non rischiare contenziosi con i dipendenti e i sindacati.

 

Articolo 36 Costituzione

 [Aggiornato al 22/10/2023]

 

 Dispositivo dell'art. 36 Costituzione

 Fonti → Costituzione → PARTE I - Diritti e doveri dei cittadini → Titolo III - Rapporti economici

 

 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo   lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia [31] un'esistenza libera    e  dignitosa [209921002101210221202121212221262131 c.c.].

 La durata massima della 
giornata lavorativa è stabilita dalla legge [21072108 c.c.].

 Il lavoratore ha diritto al 
riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può   rinunziarvi [2109].

 

 Spiegazione dell'art. 36 Costituzione

 Il titolo III della Costituzione disciplina in generale i rapporti economici e contiene le     disposizioni fondamentali in materia di rapporti di lavoro e di regime giuridico della proprietà.

 L'affermazione dello Stato sociale ed il riconoscimento dei suoi principi va integrata e resa   compatibile con la logica dell'economia di mercato proclamata dal costituente.

 L'articolo in esame sancisce innanzitutto il principio della giusta 
retribuzione, secondo il quale vi   deve essere proporzione tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro prestato e secondo cui   la retribuzione debba essere in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua          famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

 La norma costituzionale non stabilisce, in concreto, quale retribuzione spetti al prestatore, perchè   questo viene lasciato alla legislazione ordinaria. La Costituzione, però, detta i criteri sulla base dei   quali emanare questa normativa che sono quello della proporzionalità e quello della sufficienza. In   base al primo, deve esserci una relazione corrispettiva tra ogni elemento della retribuzione ed ogni   elemento della prestazione lavorativa: così, ad esempio, una parte di retribuzione può consistere in   elargizioni diversi dal denaro, come le partecipazioni agli utili societari. Inoltre, la proporzionalità   può anche mancare, come accade quando il prestatore riceve la retribuzione anche per il periodo di   ferie. La sufficienza indica la misura minima del compenso, che deve essere tale da rispettare   libertà e dignità del lavoratore e della sua 
famiglia.

 L'immediata forza cogente della norma in oggetto inserisce il suo dettato tra i
 diritti irrinunciabili   del lavoratore, senza cioè necessità di altre disposizioni complementari. Corollario di quanto   affermato è che la sufficienza del salario ha assunto efficacia ultrattiva ai:                              contratti collettivi di categoria                                                                                   Contratto Collettivo Nazionale Colf e Badanti: C.C.N.L.           stipulati dalle   organizzazioni sindacali e che dunque il minimo salariale si applica per tutti i lavoratori della   categoria, a prescindere da una loro adesione alle organizzazioni sindacali stipulanti.

 Il secondo comma stabilisce                                                                                                   invece una riserva di legge per determinare la durata massima della giornata lavorativa. Ad   oggi il limite massimo stabilito è, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66,   quello delle 40 ore settimanali (salvo particolari categorie di lavoratori, come le donne o i minori      o certe tipologie di lavoro. BADANTE convivente 54 ore settimanali).

 

 COSA DICE IL CONTRATTO: C.C.N.L :

             Contratto Collettivo Nazionale colf e badanti

 

 Art. 14 Orario di lavoro 

  1. La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:             
    • 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
    • 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.​  
    •  
    • FERIE BADANTI.COSA DICE IL CONTRATTO:
    • C.C.N.L
    •  
    • Art. 17 Ferie
    • Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.                                                                             
    • I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.                                                                                                                                 Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.                                                                                                                                                                                                                                                                           
    • Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8.                                                                                                         
    • Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 8, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.     
    •                                                                                                  
    •  Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.                                                                                                                                                                           
    • Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionele vale a dire:
    • PRANZO + CENA +ALLOGGIO che per  il 2025 sono di:                                                                                                          TABELLA "E" prevista dal contratto: C.C.N.L. 
    •   € 2,31 PRANZO    +  €2,31 CENA   +  € 1,98 ALLOGGIO 
    •  
    • NOTA: col nuovo contratto di Lavoro aggiornato a novembre 2025-2028 la Tabella "E" verrà applicata anche alle domenica e giorni Festivi, mentre prima veniva applicatasolamente ai giorni Feriali. Vale a dire che le ferie maturate dopo un anno di lavoro pari a 26 giorni, se nel mese ci sono dei giorni festivi, anch'essi verranno inseriti nel rimporso del Vitto e alloggio.    Esempio: 26 giorni di ferie feriali + eventualmente 4 domeniche o 5, 6 Festivi verrànno calcolati non piu' i 26 giorni feriali di Ferie ma anche i giorni FESTIVI: 26g +4/5/6 giorni                                                                                                                 

 

 

decreto legislavito Art.10 n.66 del 2003

Articolo 2109 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 10/10/2025]

Periodo di riposo

 

Dispositivo dell'art. 2109 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO QUINTO - Del lavoro → Titolo II - Del lavoro nell'impresa → Capo I - Dell'impresa in generale → Sezione III - Del rapporto di lavoro

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica [Cost. 36].

Ha anche diritto [dopo un anno d'ininterrotto servizio](1) ad un periodo annuale di ferie retribuito [2243], possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative,] dagli usi o secondo equità(2).

L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso di licenziamento o dimissioni.

 

 

Mentre dall’altro l’art. 10 del d. lgs. n. 66 del 2003, in tema di ferie annuali, stabilisce che:

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore..

 

Articolo 10 Norme in materia di orario di lavoro

(D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66)

[Aggiornato al 01/01/2019]

                            Ferie annuali                                                                                                                                             

Dispositivo dell'art. 10 Norme in materia di orario di lavoro

Fonti → Norme in materia di orario di lavoro → Capo III - Pause, riposi e ferie

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice Civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.                                                                                                                                                Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. (NOTA: Non si possono pagare le ferie MATURATE in busta paga. Le FERIE vanno godute e non monetizzate)

3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione

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