Associazione badanti colf domestiche - Friuli Venezia Giulia e Veneto organizzazione No Profit
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REVOCA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

CONFLITTO DI INTERESSI

Articolo 405 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 10/10/2025]

Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità

                                                                                      Dispositivo dell'art. 405 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia → Titolo XII - Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia → Capo I - Dell'amministrazione di sostegno.

 

Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere(1).

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

  1. 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
  2. 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
  3. 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
  4. 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
  5. 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
  6. 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

VIETATO INTESTARE UN CONTRATTO DI LAVORO ALL'AMMINISTRATORE

VIETATO APRIRE E CHIUDERE UN CONTO CORRENTE BANCARIO

L'AMMINISTRATORE NON PUO' PRELEVARE DENARO DAL CONTO SENZA RENDICONTO

Dispositivo dell'art. 406 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia → Titolo XII - Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia → Capo I - Dell'amministrazione di sostegno

 

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto(1) dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

…………

 

Dispositivo dell'art. 407 Codice Civile

 

Fonti → Codice Civile → LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia → Titolo XII - Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia → Capo I - Dell'amministrazione di sostegno

 

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente(1) la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno(2).

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero [70 c.p.c.].

L'AMMINISTRATORE NON ANTICIPARE DENARO DAL SUO CONTO E DIVENIRE CREDITORE DELL'ASSISTITO

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

In CONFLITTO di INTERESSI

L'amministratore di sostegno può trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il beneficiario quando la sua posizione è in contrapposizione con l'interesse del beneficiario, anche in modo potenziale o indiretto. I riferimenti principali nel Codice Civile sono l'art. 404 per la nomina, l'art. 386 per il rendiconto, e l'art. 412 c.c. (sebbene non direttamente citato nei risultati, va considerato che stabilisce l'invalidità di atti compiuti in violazione dei poteri conferiti o del divieto di auto-contrattazione). Il beneficiario, il pubblico ministero o altri soggetti possono rivolgersi al Giudice Tutelare per chiedere un provvedimento

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Articolo 404 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 10/10/2025]

Amministrazione di sostegno

 

Dispositivo dell'art. 404 Codice Civile

 

Fonti → Codice Civile → LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia → Titolo XII - Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia → Capo I - Dell'amministrazione di sostegno

 

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica(1), si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

 

Un conflitto di interessi si verifica quando un amministratore di sostegno (A.d.S.) ha interessi propri che contrastano con quelli del beneficiario, determinando un possibile danno patrimoniale. Le soluzioni includono la nomina di un curatore speciale per un singolo atto o la revoca dell'amministratore da parte del giudice tutelare. I potenziali rimedi per il conflitto includono l'annullabilità degli atti compiuti in violazione di legge, la revoca dell'amministratore e la sostituzione dello stesso. 

Cause del conflitto di interessi

  • Interessi incompatibili: gli interessi dell'AdS sono inconciliabili con quelli del beneficiario.
  • Beneficiario e familiari: un parente dell'amministrato può trovarsi in una situazione di conflitto, ad esempio come beneficiario della stessa eredità (come nel caso di un padre che diventa amministratore del figlio disabile dopo la morte della moglie).
  • Danno patrimoniale: il conflitto deve avere una potenziale incidenza economica e non essere solo di natura morale. 

Come segnalare e gestire il conflitto

  • Segnalazione: il beneficiario, il pubblico ministero o altri soggetti autorizzati possono segnalare la situazione al Giudice Tutelare del tribunale del luogo di domicilio del beneficiario.
  • Azione del giudice: il giudice può:
    • Nominare un curatore speciale per compiere un singolo atto.
    • Prendere in considerazione un eventuale amministratore esterno in caso di conflitti familiari.
    • In caso di conflitto definitivo, revocare l'amministratore di sostegno. 

Conseguenze e rimedi

  • Annullabilità degli atti: gli atti compiuti in conflitto di interessi possono essere annullati entro 5 anni dalla fine dell'incarico.
  • Sostituzione dell'amministratore: il giudice può sostituire l'amministratore di sostegno in caso di inadempienze, come il mancato rendiconto, che possono anche derivare da una cattiva gestione. 

………………………………

Il conflitto di interessi è una situazione in cui un soggetto (amministratore, socio, rappresentante) ha un interesse personale o di terzi che si contrappone all'interesse primario della società o del rappresentato. La normativa italiana lo disciplina in diversi articoli del Codice Civile, come l'articolo 2373 (per le delibere dei soci), l'1394 (per la rappresentanza) e il 2475 ter (per le S.r.l.), che prevedono la possibilità di impugnare le decisioni prese in conflitto, se comportano un danno per la società o per il rappresentato e il conflitto era noto o riconoscibile

Normativa e implicazioni

  • Art. 2373 c.c. (Conflitto di interessi dei soci): La delibera assembleare è impugnabile se approvata con il voto determinante di chi ha un interesse in conflitto con quello della società e questo causa un danno.
  • Art. 1394 c.c. (Conflitto d'interessi nella rappresentanza): Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era noto o riconoscibile dal terzo contraente.
  • Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori): L'amministratore ha l'obbligo di comunicare il proprio interesse in una determinata operazione e astenersi dal partecipare alla votazione e all'esecuzione dell'operazione.
  • Art. 2475 ter c.c. (Conflitto di interessi nelle S.r.l.): L'articolo equipara la disciplina a quella delle S.p.A., consentendo l'annullamento di contratti e delibere se vi è un danno per la società, a meno che il terzo non fosse in buona fede.
  • Art. 2634 c.c. (Infedeltà patrimoniale): Si occupa dei comportamenti dolosi degli amministratori che, per procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri, causano un danno patrimoniale alla società. 

Concetti chiave

  • Potenziale versus attuale: Non basta una generica ambivalenza, occorre dimostrare un interesse personale attuale o potenziale che si contrappone a quello della società.
  • Danno: L'impugnabilità delle delibere e dei contratti è spesso legata al verificarsi di un danno patrimoniale.
  • Buona fede del terzo: Nel caso della rappresentanza, l'annullamento del contratto non opera se il terzo era in buona fede e non conosceva il conflitto di interessi. 

Il conflitto di interessi dell’Amministratore di sostegno

da Fabrizio Noto | Dic 14, 2020

Volontaria giurisdizione

 

Nell’ambito della volontaria giurisdizione, il conflitto di interessi è da ravvisarsi nei casi in cui tra rappresentante (amministratore di sostegno in questo caso) e amministrato-beneficiario vi sia un contrapposizione di interessi attuale e, idonea, a procurare un danno patrimoniale alla sfera giuridica dell’amministrato. Non rileva in alcun modo un conflitto di natura morale, come nel […]

Nell’ambito della volontaria giurisdizione, il conflitto di interessi è da ravvisarsi nei casi in cui tra rappresentante (amministratore di sostegno in questo caso) e amministrato-beneficiario vi sia un contrapposizione di interessi attuale e, idonea, a procurare un danno patrimoniale alla sfera giuridica dell’amministrato. Non rileva in alcun modo un conflitto di natura morale, come nel caso in cui vi sia una contrapposizione, derivante da interessi non coincidenti, che si rifletta sulla sola sfera degli affetti o personale. Il conflitto di interessi dovrà essere valutato dal Giudice Tutelare in concreto, avendo riguardo alla situazione patrimoniale dell’amministrato e al danno che potrebbe derivare dal compimento di un determinato atto, avente comunque contenuto patrimoniale.

 

 

 

Chi può rilevare il conflitto di interessi?

La situazione di conflitto di interessi dell’amministratore di sostegno, nei confronti dell’amministrato, può essere rilevata dal beneficiario stesso, ove il decreto di nomina abbia individuato una residua capacità di agire, dal pubblico ministero, ovvero dai soggetti di cui all’art. 406 c.c. (che richiama a sua volta l’art. 417 c.c.). La domanda, volta all’adozione degli opportuni provvedimenti, va presentata al Giudice Tutelare del Tribunale del luogo ove l’amministrato ha il proprio domicilio.

 

Il Notaio, incaricato di rogare un atto notarile relativo al patrimonio del beneficiario di amministratore di sostegno, è soggetto idoneo a presentar il ricorso?

Sì, infatti il Notaio, ai sensi dell’art. 1 Legge Notarile, ha facoltà̀ di sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, e può presentare il ricorso al Giudice Tutelare per l’adozione degli opportuni provvedimenti allorquando ravvisi un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, ma solo se tale conflitto di interessi riguardi l’atto per il quale è stato richiesto. In ogni altro caso, ovvero quando il conflitto di interessi prescinda dall’atto notarile di cui il Notaio è stato richiesto, la legittimazione attiva alla presentazione del ricorso è limitata ai soggetti indicati nell’art. 410 co. 2 c.c..

 

Quali provvedimenti può adottare il Giudice Tutelare, in caso di conflitto di interessi?

La competenza del Giudice Tutelare, in tali casi, è esclusiva ai sensi                  dell’art. 411 c.c., e questi può disporre con decreto la nomina di un curatore speciale per il compimento di un singolo atto, ovvero, nei casi di definitiva situazione di conflitto, che renda inidoneo l’amministratore di sostegno a provvedere in modo perdurante agli interessi dell’amministratore, il Giudice Tutelare, può provvedere alla sua revoca, ai sensi dell’art. 413 c.c..

 

Quali atti può compiere il curatore speciale e a quali obblighi è soggetto?

Il curatore speciale potrà compiere gli atti per i quali sia stato nominato, mentre ogni altro atto sarà a lui precluso. A seguito del compimento dell’atto, egli dovrà provvedere a relazionare il Giudice Tutelare relativamente all’attività svolta, con apposita richiesta di inserimento nel fascicolo dell’amministrazione, trattenuto presso il Registro delle Tutele della Cancelleria del Tribunale ove la procedura di nomina dell’amministrazione di sostegno è stata avviata.

 

È possibile conoscere il nome del curatore speciale?

 

Sì, presso la Cancelleria del Tribunale è depositato il fascicolo delle amministrazioni di sostegno. La nomina del curatore speciale, a differenza della nomina dell’amministratore di sostegno non è annotata a margine dell’atto di nascita e, quindi, l’unico modo di conoscere chi sia e quali atti abbia compiuto il curatore speciale, è quello di accedere al fascicolo dell’amministrazione presso la Cancelleria del Tribunale. Sarà sufficiente pagare i diritti di consultazione e, per conoscerne il costo, è sufficiente inoltrare apposita richiesta alla Cancelleria competente.

 

Il Giudice Tutelare può provvedere alla revoca dell’amministratore di sostegno?

Sì e anche d’ufficio (senza apposita domanda) ai sensi dell’art. 413 co. 4 c.c.. Il Giudice Tutelare può – infatti – iniziare d’ufficio il procedimento per la revoca, allorquando ravvisi la necessità di una diversa protezione in favore dell’amministratore: essa viene avviata quando il beneficiario di amministrazione di sostegno abbia necessità di una forma di protezione più incisiva, quale ad esempio l’interdizione. Nelle more del procedimento per la revoca dell’amministratore, perché ritenuto inidoneo all’ufficio in quanto tale, o in quanto la misura dell’amministrazione di sostegno sia essa stessa insufficiente per la tutela dell’amministratore, il Giudice Tutelare nomina un curatore speciale.

 

 

Il curatore speciale ha funzioni anche relative alla cura della persona dell’amministrato?

 

Non di regola, infatti, il curatore speciale, può compiere singoli atti per i quali sia stato nominato, come nel caso in cui l’amministratore di sostegno sia in conflitto di interessi con l’amministrato, e, quindi, la sua attività è limitata al compimento dei soli atti giuridici dispositivi. Tuttavia, come nel caso sopra indicato della revoca dell’amministratore di sostegno per mala gestio, egli, sulla base di quanto indicato nel decreto di nomina, potrà rimanere in carica fino alla nomina del nuovo amministratore di sostegno, ed eccezionalmente sarà investito di un ufficio non avente carattere di mera occasionalità, pur essendo comunque temporaneo.

 

Può essere impugnato il provvedimento di revoca dell’amministratore di sostegno?

Il decreto motivato con cui il Giudice Tutelare dispone la revoca dell’amministratore di sostegno è reclamabile avanti alla Corte di Appello e, i provvedimenti di quest’ultima autorità, sono a loro volta ricorribili in Cassazione ai sensi dell’art. 720-bis c.p.c.

Vita in direttaCaso Vittorio Sgarbi, respinta la domanda di Evelina per sostituire il giudice - 05/11/2025

St 2025/262 min
Il tribunale ha respinto l'istanza presentata da Evelina Sgarbi, che chiedeva la sostituzione della giudice Paola Scorza incaricata del procedimento sull'amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi. La figlia del critico d'arte aveva contestato un atteggiamento di eccessiva confidenza del magistrato con il padre, denunciando un clima ostile nei suoi confronti

Amministratore di sostegno:

deve essere sostituito se anticipa

somme di denaro al beneficiario

 

La Cassazione ribadisce il divieto di anticipare denaro per conto del

beneficiario, poiché l’amministratore entra in conflitto di interessi

divenendone creditore (Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 10144 del

17/04/2025)

 

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un amministratore di

sostegno che chiedeva il rimborso delle somme anticipate per conto del proprio amministrato,

confermando la decisione del giudice di primo grado che ne aveva disposto la sostituzione.

Il giudice di legittimità ha colto l’occasione per ribadire un principio generale: l’amministratore di

sostegno non può anticipare somme di denaro per il beneficiario, poiché tale condotta lo pone in

una situazione di conflitto di interessi, divenendo egli creditore del proprio assistito.

 

Principi di diritto

Secondo la Corte, l’amministratore di sostegno, come il tutore, non può rendersi cessionario di

ragioni di credito verso il soggetto assistito (artt. 378, ult. comma, e 411 c.c.) e ciò perché

l’anticipazione di somme a titolo personale determina la nascita di un rapporto obbligatorio, che

contrappone l’amministratore al beneficiario, vanificando la funzione di tutela imparziale che

caratterizza l’istituto.

A differenza della tutela, nell’amministrazione di sostegno non è prevista una figura equiparabile al

protutore, che possa autorizzare o vigilare su tali operazioni, sicché il conflitto d’interessi comporta

necessariamente la sostituzione dell’amministratore.

 

La Cassazione ha, inoltre, precisato che l’attività dell’amministratore è vincolata al decreto di

nomina e alle autorizzazioni del giudice tutelare: ogni atto eccedente tali limiti, come l’assunzione di

debiti o l’erogazione di anticipi personali, integra un comportamento non conforme al mandato

pubblico ricevuto.

 

Il caso applicativo

Nel caso di specie, l’amministratore di sostegno aveva anticipato somme per oltre 40.000 euro al

fratello beneficiario, per il pagamento delle badanti e altre spese di assistenza.

Il giudice tutelare aveva rigettato la richiesta di rimborso e revocato l’incarico, non approvando il rendiconto dell’anno 2021.

 

Amministratore di sostegno: deve essere sostituito se anticipa somme di denaro al beneficiario

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Il successivo reclamo al Tribunale era stato respinto: pur riconoscendo in parte le somme

effettivamente documentate, il Tribunale aveva confermato la sostituzione dell’amministratore,

ritenendo sussistente il conflitto d’interessi.

Investita del ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibili tutte le doglianze

dell’ex amministratore, evidenziando che la valutazione delle prove è riservata al giudice del merito

e che il procedimento non aveva natura contenziosa, essendo limitato alla gestione delle somme

nell’ambito della volontaria giurisdizione.

 

Considerazioni conclusive

La pronuncia riafferma con chiarezza che l’amministratore di sostegno non può assumere il ruolo di

finanziatore del beneficiario, nemmeno temporaneamente.

La funzione dell’istituto, ispirata a criteri di protezione e imparzialità, sarebbe infatti compromessa

se il soggetto preposto alla cura degli interessi altrui diventasse, al contempo, suo creditore.

In assenza di una figura di controllo assimilabile al protutore, ogni situazione di potenziale conflitto

determina l’obbligo di revoca o sostituzione dell’amministratore, a garanzia della trasparenza e

dell’effettiva tutela del beneficiario.

 

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