Associazione badanti colf domestiche - Friuli Venezia Giulia e Veneto organizzazione No Profit
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ospitalità badante

obbligo comunicare alla Questura o Polizia

di ospitare la "badante" per motivi di assistenza

La "dichiarazione di ospitalità" per colf e badanti è un modulo da compilare e inviare entro 48 ore dall'assunzione, o meglio 48 ore da quando la badante prende possesso della sua stanza adibita al suo riposo.

 

La comunicazione va SEMPRE inviata quando si assume un collaboratore domestico che vive nell'abitazione.   

 

NOTA:

Si DEVE anche comunicare alla Questura o Polizia anche quando la badante va via dall'abitazione, alla fine del contratto di lavoro.

 

La Questura possiede un "FILE" di tutti i cittadini residenti in Italia e non ancora residenti, ed annota tutti gli spostamente della badante sia in "entrata" che in "uscita", DA TUTTE LE FAMIGLIE DOVE HA LAVORATO.

 Stessa comunicazione viene comunicata anche all'INPS con la comunicazione di assunzione di:   

               

                          "DENUNCIA RAPPORTO DI LAVORO" 

 

in convivenza, per cui, la Questura viene sempre a sapere se la comunicazione di "ospitalità" è stata inviata oppure no.

                                  

In questo modo la Questura, Polizia e i vari uffici saranno sempre informati dei vari spostamenti della badante e dove cercarla per inviare le comunicazioni.

 

Questa comunicazione, che può essere effettuata presso la Questura o il Commissariato di Polizia competente, è necessaria per motivi di sicurezza e per la registrazione ufficiale della residenza della badante. 

 

Entro 48 ore dall'inizio del rapporto di lavoro e dall'arrivo della colf o della badante presso l'abitazione, il datore di lavoro è tenuto a notificare alla Polizia di Stato o Questura se extra comunitario  la presenza della nuova residente.-                                                    

 

    esempio modulo Ospitalità da compilare

Legge n.286 del 1988 Art.7

                                                           Dichiarazione di ospitalità


 L’art. 7 D.lgs 286/98 dispone che deve essere compilata la             "DICHIARAZIONE di OSPITALITA'

 per ogni singola persona ospitata, indicante la data INIZIO e FINE ospitalità       

                                                                                     

 Il modulo va compilato e consegnato in 3 copie, firmate in originale, allegando i documenti personali, di chi ospita, (ospitante) e dell'ospite (ospitato) ed eventualmente del contratto di lavoro INPS, dimostrando la necessità di avere nella propria abitazione un collaboratore adibito all'assistenza di un famigliare. 

cosa dice la Legge

Dispositivo dell'art. 7 Testo unico sull'immigrazione

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro(1).

Dispositivo dell'art. 8 Testo unico sull'immigrazione

Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare
 
 
 
.
 
 

 

 

nella Denuncia INPS viene indicato il numero e la data inizio rapporto lavoro + ora, minuto, secondo.

inizio rapporto: data +ora +minuto +secondo 

uguale per la CESSAZIONE RAPPORTO LAVORO

giorno +ora +minuto +secondo CESSAZIONE RAPPORTO

importanti per verificare se il lavoratore era ASSICURATO al momento dell'infortunio

                                                                                      In pratica

si devono informare gli uffici della Pubblica sicurezza piu' vicini di casa: Polizia o Questura se extracomunitario, se si ospita una BADANTE o qualsiasi altra persona (esclusi  organi della CHIESA o corpo diplomatico consolare) nella propria abitazione estranea al nucleo famigliare.

 

CONSIGLIO

 nella comunicazione è sempre meglio "indicare il motivo" per il quale si ospita una persona estranea.

 

Nel caso della BADANTE è meglio indicare il numero del rapporto INPS, che inizia solitamente con : 952xxxxxxxx (10 numeri) e la data di assunzione, Meglio ancora allegare la "DENUNCIA" INPS del rapporto di lavoro, con il quale si indica che la BADANTE è stata assunta per assistenza ad un componente famigliare in:

                                   "regime di convivenza".

 

NOTA:

qual'ora la badante, o qualsiasi altra persona che venisse ospitata nella propria abitazione, fosse ricercata dalla Polizia e non si avesse inviato la comunicazione alle autorità,

si incorrerebbe senz'altro anche  nel reato di "FAVOREGGIAMENTO",  punibile non piu' con una ammenda ma con la "RECLUSIONE" .

 

nel questionario INPS in seconda pagina si dichiara se il lavoratore è convivente o non convivente

DOMANDA: "Sussiste convivenza tra datore di lavoro e lavoratore?"

Se indicato "SI" = "convivente"  

la comunicazione deve venir INVIATA o CONSEGNATA a mano alla Questura o Polizia  oppure inviata via "PEC" certificata.

NOTA:

Si deve inviare anche la comunicazione della 

 

                                                  "CESSATA OSPITALITA'   

 

quando la persona ospitata, lascia l'abitazione alla fine               

del rapporto     di lavoro "in regime di convivenza"

 

Nel caso che si comunichi solo la data di INIZIO ospitalità e non

si conosca la data della FINE ospitalità, si dovrà inviare una nuova comunicazione della data di

 

                     FINE OSPITALITA o CESSATA OSPITALITA'                                    "per FINE assistenza in regime di convivenza".

 

Come fare la comunicazione di fine ospitalità straniero?
 
 
RISPOSTA:
La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata o invio PEC, Posta Certificata con le ricevute:
1) INVIO, 
2) ACCETTTAZIONE,
3) CONSEGNA,
tramite delegato certificato, alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti.
Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa minimo da da 160 € a 1.100 €.                        art. 7 D. Lgs.13 ago 2021

 

 modulo "CESSATA OSPITALITA'

Art. 7 Decreto Leg. n.286 del 25 luglio 1988

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Tel: 327 3781387 _-_ Tel: 0432 1794172

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