La "dichiarazione di ospitalità" per colf e badanti è un modulo da compilare e inviare entro 48 ore dall'assunzione, o meglio 48 ore da quando la badante prende possesso della sua stanza adibita al suo riposo.
La comunicazione va SEMPRE inviata quando si assume un collaboratore domestico che vive nell'abitazione.
NOTA:
Si DEVE anche comunicare alla Questura o Polizia anche quando la badante va via dall'abitazione, alla fine del contratto di lavoro.
La Questura possiede un "FILE" di tutti i cittadini residenti in Italia e non ancora residenti, ed annota tutti gli spostamente della badante sia in "entrata" che in "uscita", DA TUTTE LE FAMIGLIE DOVE HA LAVORATO.
Stessa comunicazione viene comunicata anche all'INPS con la comunicazione di assunzione di:
"DENUNCIA RAPPORTO DI LAVORO"
in convivenza, per cui, la Questura viene sempre a sapere se la comunicazione di "ospitalità" è stata inviata oppure no.
In questo modo la Questura, Polizia e i vari uffici saranno sempre informati dei vari spostamenti della badante e dove cercarla per inviare le comunicazioni.
Questa comunicazione, che può essere effettuata presso la Questura o il Commissariato di Polizia competente, è necessaria per motivi di sicurezza e per la registrazione ufficiale della residenza della badante.
Entro 48 ore dall'inizio del rapporto di lavoro e dall'arrivo della colf o della badante presso l'abitazione, il datore di lavoro è tenuto a notificare alla Polizia di Stato o Questura se extra comunitario la presenza della nuova residente.-
Dichiarazione di ospitalità
L’art. 7 D.lgs
286/98 dispone che deve essere compilata la "DICHIARAZIONE di OSPITALITA'
per ogni singola persona ospitata, indicante la data INIZIO e FINE ospitalità
Il modulo va compilato e consegnato in 3 copie, firmate in originale, allegando i documenti personali, di chi ospita, (ospitante) e dell'ospite (ospitato) ed eventualmente del contratto di lavoro INPS, dimostrando la necessità di avere nella propria abitazione un collaboratore adibito all'assistenza di un famigliare.
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro(1).
In pratica
si devono informare gli uffici della Pubblica sicurezza piu' vicini di casa: Polizia o Questura se extracomunitario, se si ospita una BADANTE o qualsiasi altra persona (esclusi organi della CHIESA o corpo diplomatico consolare) nella propria abitazione estranea al nucleo famigliare.
CONSIGLIO:
nella comunicazione è sempre meglio "indicare il motivo" per il quale si ospita una persona estranea.
Nel caso della BADANTE è meglio indicare il numero del rapporto INPS, che inizia solitamente con : 952xxxxxxxx (10 numeri) e la data di assunzione, Meglio ancora allegare la "DENUNCIA" INPS del rapporto di lavoro, con il quale si indica che la BADANTE è stata assunta per assistenza ad un componente famigliare in:
"regime di convivenza".
NOTA:
qual'ora la badante, o qualsiasi altra persona che venisse ospitata nella propria abitazione, fosse ricercata dalla Polizia e non si avesse inviato la comunicazione alle autorità,
si incorrerebbe senz'altro anche nel reato di "FAVOREGGIAMENTO", punibile non piu' con una ammenda ma con la "RECLUSIONE" .
NOTA:
Si deve inviare anche la comunicazione della
"CESSATA OSPITALITA'
quando la persona ospitata, lascia l'abitazione alla fine
del rapporto di lavoro "in regime di convivenza"
Nel caso che si comunichi solo la data di INIZIO ospitalità e non
si conosca la data della FINE ospitalità, si dovrà inviare una nuova comunicazione della data di
FINE OSPITALITA o CESSATA OSPITALITA' "per FINE assistenza in regime di convivenza".