L'amministratore di sostegno
L’Amministratore di sostegno agisce in nome e per conto del beneficiario?
Si, ha il potere di compiere tutte le operazioni in nome e per conto del “beneficiario ”.
L'Amministratore di Sostegno (AdS) agisce sempre con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario (articolo 408 c.c.).
Articolo 408 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
[Aggiornato al 10/10/2025]
Scelta dell'amministratore di sostegno
Dispositivo dell'art. 408 Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia → Titolo XII - Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia → Capo I - Dell'amministrazione di sostegno
La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata(1).
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.
L'amministratore di sostegno
è una figura nominata da un Giudice Tutelare per aiutare persone che, per un'infermità o menomazione, non possono provvedere da sole ai propri interessi, anche in modo parziale o temporaneo. Può occuparsi sia di aspetti personali che patrimoniali e può essere revocato se non rispetta i suoi doveri o se le ragioni della nomina vengono meno.
Chi può richiederlo
La nomina può essere richiesta da:
Cosa fa l'amministratore di sostegno:
Gestione patrimoniale: Può gestire conti correnti, riscuotere la pensione e pagare utenze.
Come funziona la nomina
Cosa succede dopo la nomina
Differenze con altre figure
Quanto prende un amministratore di sostegno al mese?
L'incarico di amministratore di sostegno è di base gratuito, ma il giudice tutelare può riconoscere un'equa indennità mensile basata sull'entità del patrimonio e sulla complessità dell'incarico. L'amministratore può inoltre chiedere il rimborso delle spese documentate sostenute.
Aspetti chiave
L'incarico è gratuito per legge. L'amministratore non ha diritto a un compenso mensile standard.
Il giudice può disporre un'indennità (in passato anche su base mensile o annuale) se l'incarico è particolarmente complesso o il patrimonio dell'assistito è ingente.
L'amministratore può sempre chiedere il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento del suo incarico.
Determinazione:
L'importo dell'indennità non è stabilito da tariffe fisse ma è a discrezione del giudice tutelare, che valuterà le specifiche circostanze del caso.
Esempio pratico
Un esempio di indennità annuale potrebbe essere di qualche migliaio di euro, pagata dal patrimonio del beneficiario, ma l'importo varia notevolmente a seconda della gestione patrimoniale e delle attività svolte.
Nota: Se viene nominato un avvocato per avviare la procedura di nomina, i costi per la parcella professionale sono a parte e devono essere concordati preventivamente.
Nota: L'amministratore di sostegno non può mai prelevare per provvedere a propri rimborsi spese.
L'amministratore di sostegno può prelevare dal conto corrente?
Sì, l'amministratore di sostegno può prelevare dal conto corrente, ma solo se specificamente autorizzato dal giudice tutelare nel decreto di nomina, che può anche stabilire dei limiti.
L'amministratore deve agire nell'esclusivo interesse del beneficiario, utilizzando il denaro solo per le sue esigenze ordinarie e straordinarie. Per operazioni più importanti e non previste nel decreto, è sempre necessaria un'autorizzazione specifica.
Cosa è importante sapere
Amministrazione di sostegno
INFORMAZIONI GENERALI
L’amministratore di sostegno è una figura
istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi.
Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura
incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.
Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso.
Il ricorso può essere proposto:
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare.
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno
della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno
dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:
il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata
ed infine:
A CHI RIVOLGERSI
Poiché uno dei soggetti legittimati a richiedere la nomina dell’amministrazione di sostengo è il Pubblico Ministero, questi può agire di iniziativa, ma anche su sollecitazione dei privati.
I cittadini possono quindi rivolgersi alla Procura della Repubblica, affinché tuteli in loro nome gli interessi della persona più debole.
L'interessato deve presentare:
Certificazione di nascita e residenza in carta libera (uso Autorità Giudiziaria)
Elenco parenti e affini della persona in difficoltà (specificare nominativi, indirizzi di tutte le persone che hanno legame di parentela entro il IV grado e di affinità entro il II grado)
Certificazione sanitaria attestante la diagnosi
Copia del verbale invalidità
Nota bene: Non è consentita l’autocertificazione
L’istanza va presentata in carta libera, con copia del documento di identificazione, corredata dai citati documenti, all’Ufficio affari civili di questa Procura della Repubblica, dove potranno anche essere fornite le necessarie informazioni.
L’istanza non prevede il pagamento di bolli o di diritti vari.
AVVISO: Diversamente dal ricorso diretto al Tribunale, l'istanza rivolta al Procuratore della Repubblica non implica l'avvio automatico del procedimento davanti al Giudice e chi ha presentato l'istanza non assumerà il ruolo di parte, in quanto sarà il Procuratore a rivestire tale ruolo
L'amministratore di sostegno (AdS) può assumere una badante per il beneficiario, agendo come datore di lavoro in rappresentanza dell'assistito, a seconda dei poteri specificati nel decreto di nomina del giudice tutelare.
L'AdS dovrà firmare tutti i documenti del contratto di lavoro (incluso quello INPS) a nome del beneficiario, che rimarrà l'intestatario del rapporto di lavoro.
Ruolo dell'amministratore di sostegno
Il legale rappresentante del datore di lavoro (amministratore di sostegno, tutore o procuratore) riceverà documentazione completa a rendicontazione del rapporto di lavoro domestico.
Importante
L'amministratore di sostegno può chiudere un conto corrente?
L'amministratore di sostegno può chiudere un conto corrente del beneficiario solo su autorizzazione del giudice tutelare, che stabilisce se la chiusura è necessaria e se il conto deve essere estinto o solo gestito dall'amministratore. La chiusura avviene solitamente al termine dell'amministrazione o se il giudice la autorizza per motivi specifici. L'amministratore deve prima ottenere il decreto del giudice, poi presentare una richiesta formale alla banca, indicando le istruzioni per la gestione dei servizi collegati al conto.
Cosa fare per chiudere un conto corrente
L'amministratore deve chiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione a chiudere il conto corrente. Il giudice valuterà la situazione e deciderà se procedere con l'estinzione o meno, e potrebbe anche chiedere al beneficiario di fornire istruzioni relative ai servizi collegati.
Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'amministratore deve presentare una richiesta formale alla banca, allegando il decreto del giudice. La richiesta deve includere anche le istruzioni relative a eventuali servizi collegati al conto, come addebiti o accrediti automatici.
La banca estinguerà il conto solo dopo aver ricevuto tutte le istruzioni necessarie e aver completato le procedure interne. È importante verificare se ci sono addebiti ricorrenti o domiciliazioni attive, in modo da poterle trasferire o disdire prima della chiusura.
In caso di chiusura definitiva, l'amministratore deve presentare al giudice tutelare un rendiconto finale dell'amministrazione.
Cass. civ. n. 6624/2025
Quando nella procedura di amministrazione di sostegno, la volontà dell'amministrata è stata disattesa senza una effettiva motivazione dal momento che la Corte d'appello non ha indaga sulle ragioni del conflitto e non ha spiegato perché sarebbe necessaria nell'interesse della beneficiaria la collaborazione tra la sorella che non ha funzioni di caregiver e l'amministratore. È infatti comprensibile che si scelga un terzo estraneo quando il conflitto sussiste tra l'amministrato e i suoi familiari, ma se il conflitto è tra i familiari, e solo uno di essi ha la funzione di caregiver si deduce, occorre valutare con una motivazione rafforzata se effettivamente il conflitto possa dare luogo a pregiudizi per il beneficiario e ciò in relazione ai compiti che sono stati attribuiti all'amministratore e agli eventuali compiti che invece sono stati lasciati alla rete familiare.
(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 6624 del 12 marzo 2025)
Cass. civ. n. 24732/2024
La volontà del beneficiario deve essere, nei limiti del possibile, rispettata, specie ove sia stata espressa nella scelta dell'amministratore in previsione della futura incapacità nei termini previsti dall'art. 408 c.c. In tali casi la volontà del beneficiario può essere disattesa, con adeguata motivazione, solo per gravi motivi e segnatamente qualora la persona designata sia inadatta a realizzare la cura del beneficiario e dei suoi interessi, che costituisce l'esclusivo parametro di scelta dato dall'art. 408 c.c. (Nel caso di specie, è stata censurata la nomina di un terzo poiché avvenuta solo in ragione della conflittualità tra la moglie e i figli e non è stato considerato che il beneficiario invece desidera che sia la moglie a curare i suoi interessi e che tra lui e la moglie non c'è alcuna conflittualità).
(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 24732 del 16 settembre 2024)
Cass. civ. n. 24251/2024
Il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario le limitazioni previste per l'interdetto e l'inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si comprime la sfera di autodeterminazione del soggetto e la misura di detta limitazione; inoltre, laddove il provvedimento disattenda le indicazioni del beneficiario, lo stesso deve fondarsi non soltanto sul rigoroso accertamento che la persona non sia capace di gestire in modo appropriato i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla preventiva valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto e non limitativi della capacità, in modo da proteggere gli interessi della persona senza mortificarla, preservandone la dignità, giacché solo ove questo non sia possibile può farsi luogo alla compressione della sua capacità.
(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 24251 del 10 settembre 2024)
Cass. civ. n. 13612/2024
In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, qualora sia accertato che sussiste un conflitto endo-familiare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisca un'adeguata rete protettiva per il beneficiario, diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina, quale amministratore, di un estraneo al nucleo familiare il cui compito primario consisterà nella ricostituzione della necessaria rete protettiva, in funzione della migliore cura degli interessi del beneficiario.
(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 13612 del 16 maggio 2024)
Cass. civ. n. 7414/2024
Il provvedimento di sostituzione dell'amministratore di sostegno è ricorribile in Cassazione qualora abbia carattere
decisorio,
per la sua attitudine ad incidere sulla capacità di autodeterminazione del beneficiario, come
nel caso in cui si provveda alla nomina di un amministratore di sostegno diverso dalla persona scelta o indicata dal beneficiario stesso, ovvero qualora il giudice tutelare, assecondando la volontà
dell'interessato, sostituisca l'amministratore di sostegno e quest'ultimo deduca che detta volontà non può essere tenuta in conto, in quanto affetta da patologia.
–
In tema di amministrazione di sostegno, il diritto del beneficiario di essere informato e di esprimere la propria opinione - seppure da sottoporre a vaglio - costituisce uno spazio di libertà e di autodeterminazione incomprimibile, anche nei casi in cui ne venga fortemente limitata la capacità; ne
consegue che il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno deve potersi rivolgere al giudice tutelare anche in modo informale - ad esempio con posta elettronica non certificata - senza che
sia necessario che tali comunicazioni costituiscano delle vere e proprie istanze, ma essendo sufficiente che le stesse esprimano il punto di vista dell'interessato, che il giudice tutelare è tenuto a
valutare e a tenere in considerazione, nella ricerca di una soluzione che, anche nei casi di compromissione della capacità di agire del beneficiario, deve essere rivolta al benessere di quest'ultimo
e non semplicemente alla migliore amministrazione dei suoi beni. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto con cui la Corte d'appello aveva rigettato il reclamo proposto avverso il
provvedimento con il quale il giudice tutelare aveva sostituito l'amministratore di sostegno, nominando - in luogo del fratello della beneficiaria - persona estranea all'ambito familiare, tenuto
conto della volontà espressa dalla beneficiaria medesima e avendo riscontrato carenze nel circuito della comunicazione tra beneficiaria e amministratore, come pure tra giudice tutelare e
amministratore di sostegno).
(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7414 del 20 marzo 2024)
Cass. civ. n. 3600/2024
In tema di amministrazione di sostegno, la nomina dell'amministratore non è preclusa dalla circostanza che sia stato in precedenza nominato un rappresentante volontario, dovendo in tali casi il giudice valutare attentamente se sia preferibile, nell'interesse del beneficiario, assecondare comunque la sua precedente volontà, mantenendo ferma la scelta della persona cui egli ha affidato la cura dei propri interessi, oppure scegliere una persona diversa, avendo l'onere, in tale ultima ipotesi, di offrire una motivazione rafforzata inerente alle ragioni della diversa scelta.
(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3600 del 8 febbraio 2024)
Cass. civ. n. 32219/2023
Ai fini della scelta dell'amministratore di sostegno, l'audizione del beneficiario, qualora non si trovi in uno stato di incapacità assoluta, è sempre necessaria, dovendosi tenere nella massima considerazione la sua volontà da disattendere solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze, adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina.
(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 32219 del 21 novembre 2023)
Cass. civ. n. 1667/2023
Nel procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, l'audizione personale del beneficiario dell'amministrazione deve essere espletata anche quando quest'ultimo sia stato già esaminato dal tribunale nel corso del procedimento d'interdizione definito con la trasmissione degli atti ex art. 418 c.c., trattandosi di un adempimento essenziale alla procedura, non solo perché rispettoso della dignità della persona che vi è sottoposta, ma anche perché funzionale allo scopo dell'istituto, che è quello di perimetrare i poteri gestori alle effettive esigenze del beneficiario dell'amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del giudice tutelare, che aveva ritenuto sufficiente l'esame espletato un anno e mezzo prima dal tribunale investito del procedimento d'interdizione, ritenendo che, invece, l'esame avrebbe dovuto essere rinnovato per cogliere, nell'attualità, le condizioni psico-fisiche dell'interessato, tenendo conto, nei limiti del possibile, anche della sua volontà).
(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1667 del 19 gennaio 2023)
Cass. civ. n. 32321/2022
I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili unicamente dinanzi alla corte d'appello ai sensi dell'art. 720 bis, comma 2, c.p.c., trattandosi di disposizione speciale derogatoria rispetto all'art. 739 c.p.c., senza che abbia alcun rilievo la natura ordinatoria o decisoria di detti provvedimenti. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto inammissibile il reclamo avverso la parte del decreto con la quale era stata individuata la persona dell'amministratore di sostegno, avendo ritenuto tale decisione di natura amministrativa).
(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 32321 del 2 novembre 2022)
Corte cost. n. 144/2019
La ratio dell'istituto dell'amministrazione di sostegno richiede al giudice tutelare di modellare, anche in ambito sanitario, i poteri dell'amministratore sulle necessità concrete del beneficiario, stabilendone volta a volta l'estensione nel solo interesse del disabile. L'adattamento dell'amministrazione di sostegno alle esigenze di ciascun beneficiario è, poi, ulteriormente garantito dalla possibilità di modificare i poteri conferiti all'amministratore anche in un momento successivo alla nomina, tenendo conto, ove mutassero le condizioni di salute, delle sopravvenute esigenze del disabile.
(Corte costituzionale, sentenza n. 144 del 13 giugno 2019)
Cass. civ. n. 12998/2019
La l. 22 dicembre 2017, n.
219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, è priva di efficacia retroattiva e non si applica dunque alle manifestazioni di volontà relative ai
trattamenti sanitari espresse in data anteriore all'entrata in vigore della legge (31 gennaio 2018), fatta salva l'ipotesi, prevista dall'art. 6 della legge, in cui la volontà del disponente sia
stata manifestata in documenti depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della stessa data; ne consegue che la legge nuova è inapplicabile alle direttive anticipate di
trattamento terapeutico che siano state, come nella specie, formulate in sede di designazione anticipata dell'amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 408, comma 1, c.c. prima dell'entrata in
vigore della legge e che siano contenute in una scrittura privata personalmente conservata dall'interessato. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/07/2016)
–
a designazione anticipata dell'amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in vista della propria eventuale futura incapacità, prevista dall'art. 408, comma 1,
c.c., non ha esclusivamente la funzione di scegliere il
soggetto che, ove si presenti la necessità, il giudice tutelare deve nominare, ma ha altresì la finalità di consentire al designante, che si trovi ancora nella pienezza delle proprie facoltà
cognitive e volitive, di impartire delle direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie o terapeutiche da far assumere in futuro all'amministratore designato; tali direttive possono anche prevedere
il rifiuto di determinate cure, in quanto il diritto fondamentale della persona all'autodeterminazione, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, sancito dall'art. 32 Cost.,
dagli art. 2, 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle convenzioni internazionali, include il diritto di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di
interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale, senza che tale rifiuto, ove informato, autentico e attuale, incontri un limite di ordine pubblico in un inesistente dovere di
curarsi. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno che l'interessato, aderente alla confessione
religiosa dei Testimoni di Geova, aveva preventivamente designato, anche allo scopo di far valere la sua irrevocabile volontà di non essere sottoposto, neanche in ipotesi di morte certa ed imminente,
a trasfusioni a base di emoderivati). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/07/2016).
(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 12998 del 15 maggio 2019)
Cass. civ. n. 6518/2019
Nel caso in cui l'incarico di amministratore di sostegno sia conferito ad un avvocato, il giudice tutelare può autorizzarlo a stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., senza necessità che egli debba rilasciare procura alle liti ad altro difensore. Infatti, la rappresentanza sostanziale conferita all'amministratore di sostegno con il decreto del giudice tutelare gli attribuisce, ex art. 75, comma 2 c.p.c., anche il relativo potere processuale, in quanto funzionale alla tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato attribuito il potere rappresentativo.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6518 del 6 marzo 2019)
Cass. civ. n. 5123/2018
Il provvedimento con il quale il giudice tutelare ordini all'amministratore di sostegno di revocare il coadiutore, nominato ai sensi dell'art. 408, comma 4, c.c., ha carattere meramente ordinatorio ed amministrativo, e, di conseguenza non è assoggettabile ai normali mezzi d'impugnazione, in quanto sempre revocabile e modificabile, diversamente da ciò che si verifica per i provvedimenti che dispongono l'apertura o la chiusura dell'amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione a norma degli artt. 712 e ss. c.p.c., espressamente richiamati dall'art. 720 bis c.p.c..
(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 5123 del 5 marzo 2018)
Cass. civ. n. 23707/2012
L'art. 408 c.c., il quale ammette la designazione preventiva dell'amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, è espressione del principio di autodeterminazione della persona, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, ed attribuisce quindi rilievo al rapporto di fiducia interno fra il designante e la persona prescelta, che sarà chiamata ad esprimerne le intenzioni in modo vincolato. Nondimeno, non è legittimata a proporre il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno in proprio favore la persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, presupponendo l'attivazione della procedura la sussistenza della condizione attuale d'incapacità, in quanto l'intervento giudiziario non può essere che contestuale al manifestarsi dell'esigenza di protezione del soggetto.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23707 del 20 dicembre 2012)
Cass. civ. n. 19596/2011
Nel procedimento relativo alla nomina dell'amministratore di sostegno, l'elenco delle persone indicate dall'art. 408 c.c. come quelle sulle quali dovrebbe ricadere, ove possibile, la scelta del giudice non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione, perché ciò contrasterebbe con l'ampio margine di discrezionalità, riconosciuto dalla legge al giudice di merito, finalizzata esclusivamente alla cura degli interessi del beneficiario. (Principio di diritto enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.).
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19596 del 26 settembre 2011)
In questa sezione vi teniamo aggiornati sulle novità di associazione badanti Friuli Veneto assistenza famigliare.