Associazione badanti colf domestiche - Friuli Venezia Giulia e Veneto organizzazione No Profit
                    Associazione badanti colf domestiche  - Friuli Venezia Giulia e Veneto                                                                                                                             organizzazione No Profit

BADANTE RINCHIUDE ANZIANO IN CASA DA SOLO

BADANTE ESCE DA CASA E CHIUDE LA PORTA DI CASA ALL'ASSISTITO, IMPEDENDOGLI AD USCIRE DA CASA, LASCIANDOLO DA SOLO.

è reato rinchiudere anziano in casa?

chiudere anziano in casa non sufficiente

anziano non può uscire di casa 

anziano malato rinchiuso in casa

CHIUDERE ANZIANO A CASA A CHIAVE, ANZIANO NON PUO' USCIRE DA CASA

Se una figlia o figlio lascia un genitore anziano e non autosufficiente da solo, commette il reato di abbandono di incapace, punibile penalmente (art. 591 del codice penale). 

 

I figli hanno un obbligo giuridico di assistenza verso i genitori in difficoltà, come stabilito dall'art. 433 del Codice Civile, e possono essere citati in giudizio per obbligarli a contribuire alle spese e all'assistenza se non vi provvedono. 

 

In casi di abbandono, è possibile denunciare l'accaduto alle autorità competenti, come i Carabinieri o la Polizia. 

Conseguenze legali per il figlio/a
  • Reato di abbandono di incapace: 
    La figlia rischia una pena detentiva da sei mesi a cinque anni, ai sensi dell'art. 591 del codice penale, se abbandona il genitore incapace di badare a sé stesso.
     
     
    Obbligo di mantenimento: 
    Oltre al reato penale, la figlia ha un obbligo civile di mantenere il genitore non autosufficiente (art. 433 c.c.). 
     
    Se ci sono più figli, l'obbligo è ripartito in proporzione al reddito. 
     
     

    Se il genitore non riceve assistenza, il tribunale può intervenire per obbligare gli altri figli a contribuire alle spese e a fornire l'assistenza necessaria, anche attraverso una condanna a una pena pecuniaria. 

     

    Cosa fare in caso di abbandono

  • Chiamare le autorità: 
    Se si assiste all'abbandono di un genitore anziano, è necessario contattare immediatamente le forze dell'ordine (Carabinieri o Polizia) che potranno intervenire e avviare le procedure necessarie. 
     
    Assicurare assistenza immediata: 
    In attesa dell'intervento delle autorità, ci si può occupare dell'anziano fornendo coperte o assistenza di base e cercando di rassicurarlo. 
     
     
    Rivolgersi a un avvocato: 
    Se si tratta della propria situazione, ci si può rivolgere a un avvocato per valutare le azioni legali più appropriate per far valere l'obbligo di assistenza da parte degli altri familiari. 

 

 

Non si può legalmente "rinchiudere " un anziano a casa contro la sua volontà se è capace di intendere e volere

Se l'anziano è in grado di esprimere il proprio consenso, ogni decisione riguardo al suo collocamento (in casa o in struttura) deve essere presa con la sua approvazione. 

Un ricovero coatto è possibile solo se sussistono condizioni mediche oggettive che compromettono la sua capacità di autodeterminazione, nel qual caso è necessario il coinvolgimento del giudice tutelare e/o della figura dell'amministratore di sostegno. 

 

Se l'anziano è autonomo o capace di intendere e volere

  • Rispetto del principio di autodeterminazione: 
    La legge tutela il diritto dell'anziano di decidere per sé. Non si può obbligarlo a trasferirsi in una struttura assistenziale. 
     
    Dialogo e ascolto: 
    È fondamentale affrontare l'argomento con empatia, ascoltando le sue paure e coinvolgendolo nella decisione. 
     
  • Valutare alternative: 
    Si possono proporre soluzioni diverse, come l'assistenza domiciliare (SAD e ADI) o il supporto di una badante, valutando la soluzione più adatta alle sue esigenze. 
     
Se l'anziano non è autosufficiente
  • Situazione di pericolo: 
    Lasciare un anziano solo in casa, se incapace di badare a sé stesso, è un reato (abbandono di persona incapace) e può costituire un pericolo grave per la sua incolumità, sia per la salute (malori, errori terapeutici) che per incidenti domestici.      
     
     
    Misure legali: 
    In caso di rifiuto, un amministratore di sostegno può avviare un procedimento per il ricovero coatto, ma solo dopo che il giudice tutelare ha valutato le condizioni dell'anziano e ha accertato che non ci sono alternative valide.
     
     
    Cosa fare in pratica
  1. Comunicazione: 
    Avviare un dialogo empatico, ascoltare i suoi desideri e le sue paure.
     
     
    Valutazione medica e sociale: 
    Contattare il medico di base per una valutazione medica e rivolgersi all'assistente sociale del proprio Comune per valutare le necessità e le opzioni di assistenza domiciliare.
     
     
    Supporto: 
    Offrire supporto emotivo e cercare di visitare la struttura insieme, se l'opzione è il ricovero, per aiutarlo a familiarizzare con il nuovo ambiente. 
     
     
    Soluzioni intermedie: 
    Se si decide di non ricorrere al ricovero, è essenziale garantire un'adeguata assistenza a domicilio, magari attraverso servizi come il SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare) o l'ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), che possono essere attivati attraverso il medico di base e i servizi sociali del Comune. 

L'Art. 591 del Codice Penale italiano

 

 riguarda il reato di abbandono di persone minori o incapaci, punendo con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque abbandona una persona minore di 14 anni o una persona incapace di provvedere a sé stessa e di cui ha la custodia o debba avere cura.

 La pena aumenta in caso di lesioni (da 1 a 6 anni) o morte (da 3 a 8 anni) e può essere aggravata se l'abbandono è commesso da determinati familiari. Il reato si configura con l'esposizione a un pericolo, anche potenziale, per l'incolumità della persona abbandonata. 

..................................................................................................................................................................

Cosa prevede l'art. 591 c.p.
  • Soggetti attivi: Chiunque abbia la custodia o il dovere di cura verso la persona. 
     
  • Soggetti passivi: Persone minori di anni 14 o persone incapaci di provvedere a sé stesse per malattia, vecchiaia o altre cause. 
     
  • Condotta: Abbandonare la persona, cioè allontanarsi o astenersi da un dovere di cura. 
     
  • Elemento psicologico: L'agente deve essere consapevole del dovere di custodia/cura e della situazione di pericolo, anche potenziale, in cui si trova la vittima. 
     
  • Pena: Reclusione da 6 mesi a 5 anni. 
     
  • Circostanze aggravanti:

     

    .......................................................................................................................................................................

    • Se dal fatto derivano lesioni personali: reclusione da 1 a 6 anni. 
       
    • Se dal fatto deriva la morte: reclusione da 3 a 8 anni. 
       
    • Pene ulteriormente più severe si applicano se l'abbandono è commesso da: coniuge, figlio, genitore, tutore, adottante o adottato. 
    • Con la sentenza n. 44098/2016 la Corte di Cassazione

    • ha sancito che lasciare da solo il genitore anziano può costituire ipotesi di abbandono di persone incapaci e, di conseguenza, può configurare la violazione dell’art. 591 del codice penale.

    • Nel caso in esame, il padre anziano della ricorrente si trovata in uno stato di precaria salute e, mediante un sostanziale abbandono, sarebbe stato messo in una condizione di pericolo.

      La condanna per abbandono di persone incapaci

      La ricorrente, figlia del genitore abbandonato, era stata condannata dal tribunale di primo grado, con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Bari, che ha ribadito come la donna fosse colpevole di abbandono di persone incapaci. La donna presentava tuttavia ricorso, lamentando una errata applicazione dell’art. 591 del codice penale, poiché riteneva che la Corte d’appello avesse mal interpretato la disposizione, che sarebbe integrata dal pericolo per l’incolumità fisica derivante dall’inadempimento dell’obbligo di assistenza, che non gravava sull’imputata, in quanto il padre non era affidato alla sua custodia. In aggiunta a ciò, nel suo ricorso la donna precisava che era nell’impossibilità di assistere il padre in quanto impegnata nell’assistenza di tre figli ed aveva avuto più gravidanze a rischio.

    • Le motivazioni

      Ancora, sottolinea la Corte, deve essere osservato come “il primo Giudice ha ampiamente motivato sul tema del dovere giuridico, oltre che morale, di cura ravvisabile in capo all’imputata verso il padre, tramite una corretta interpretazione sistematica delle norme di livello costituzionale riguardanti il riconoscimento della famiglia come società naturale ( art 29 Cost), il suo inquadramento tra le formazioni sociali ove si svolge la personalità dei singoli e l’adempimento dei doveri di solidarietà sociale ( art 3 Cost), nonchè di quelle del codice civile che impongono il dovere di rispetto dei figli verso i genitori, che diventa concretamente stringente in caso di stato di bisogno ed incapacità del singolo a provvedere al proprio mantenimento ( art 433 cc)”.

      La norma richiamata dalla sentenza d’appello sarebbe altresì ben integrata con l’indirizzo giurisprudenziale assunto dalla stessa Corte di Cassazione. In più occasioni (e anche in tempi recenti) ha ritenuto “il valore etico sociale della sicurezza personale come bene/interesse tutelato dalla norma incriminante, senza porre limiti nell’individuazione delle fonti da cui derivano gli obblighi di assistenza e cura”.

  •  

 

Dispositivo dell'art. 591 Codice Penale

 

Chiunque abbandona(1) una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa(2), e della quale abbia la custodia o debba avere cura(3), è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano [4] minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato [4] per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale [582], ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte(4).

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore [540], dal figlio, dal tutore [346] o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato [291].

Note

  1. La condotta perseguita non si esaurisce nel venir meno degli obblighi assistenziali, ma deve derivarne uno stato di pericolo per il soggetto abbandonato.                                                                                                       
  2. Per i minori di quattordici anni è prevista una presunzione assoluta di incapacità, mentre per gli altri  soggetti la capacità deve essere accertata e provata.

3. La custodia è un dovere di sorveglianza che si riferisce ad un complesso di cautele e prestazioni di cui             necessita una persona che non riesce a provvedere a se stessa.                                                                     

     4. Si tratta di un delitto aggravato dall'evento, in quanto il risultato più grave non deve essere voluto                      d'all'agente cui è addebitato sulla base della pura causalità.

 

Spiegazione dell'art. 591 Codice Penale

 

La norma in esame tutela il valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo. In tal senso, nessun limite si pone nella individuazione delle fonti da cui derivano gli obblighi di assistenza e di custodia.

Pertanto, ai fini della configurabilità del delitto, l'elemento materiale è costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche potenziale, per l'incolumità della persona.

Sono previste circostanze aggravanti specifiche di natura oggettiva qualora dal fatto derivi una lesione personale (di qualsiasi tipo, lieve, lievissima, grave o gravissima ex artt. 582 e 583) o la morte.

L'ultimo comma disciplina invece un'ipotesi di reato omissivo proprio, nel caso in cui il soggetto agente sia un genitore, un figlio, tutore, coniuge, adottante e adottato
.

///SPIEGAZIONE ESTESA

Il reato di abbandono di persone minori o incapaci si concretizza nell'omissione volontaria, da parte dell'agente, del particolare dovere giuridico di custodia o cura verso una persona, che egli sappia essere minore di quattordici anni o incapace, per qualsiasi causa, di provvedere a se stessa, facendone derivare un pericolo per la sua vita o per la sua integrità personale. La stessa fattispecie si configura, poi, ai sensi del comma 2, anche nel caso in cui un soggetto abbandoni all'estero un cittadino italiano minorenne che gli sia stato affidato in Italia per motivi di lavoro.

Si tratta di un reato proprio in quanto, nonostante la lettera della norma parli di "chiunque", soggetto attivo può essere soltanto colui che abbia il dovere, anche di fatto, di custodire una persona minore degli anni quattordici, oppure il dovere giuridico di custodire o curare un soggetto che, per qualunque motivo, sia incapace di provvedere a se stesso. Soggetto attivo può, inoltre, essere colui che abbia abbandonato all'estero un minore italiano che gli sia stato affidato per motivi di lavoro in Italia.
In particolare, il concetto di "custodia" implica la sorveglianza diretta ed immediata, anche puramente momentanea e senza obbligo di convivenza, la quale si esplica nei confronti di soggetti che ne abbiano bisogno, come avviene, ad esempio, nel caso di un bambino. La "cura" comprende, invece, quelle prestazioni e
quelle cautele di cui hanno bisogno persone che, seppur di regola capaci di provvedere a se stesse, non lo siano perché si trovano in particolari circostanze. Si parla, infine, di "affidamento", ogni volta in cui, tra il minore e il soggetto agente, sussista un rapporto di dipendenza e, quindi, fiduciario, anche temporaneo, fondato, in questo caso, su motivi di lavoro.

In ogni caso il dovere di cura o custodia e quello di affidamento, di cui al comma 2, devono essere anteriori alla condotta omissiva rilevante ai fini della norma in esame.


La condotta tipica consiste nel comportamento con cui l'agente ometta di osservare il proprio dovere di cura o custodia, oppure i doveri che gli derivino dall'affidamento di un minore per lavoro. Tale omissione si può, peraltro, concretizzare sia in un agire in modo diverso da quello dovuto, ad esempio fuggendo o allontanandosi, sia, più semplicemente, nell'inosservanza di un determinato comando di condotta.
Pur trattandosi sempre di un reato omissivo, le modalità di esecuzione possono, talvolta, consistere in comportamenti, di per sé, attivi. Realizza, infatti, un abbandono, rilevante ex art. 591 c.p., sia chi porti un minore o un incapace in un luogo sperduto lasciandolo incustodito, sia, ad esempio, il sanitario che si rifiuti di assistere un infermo di cui si dovrebbe prendere cura.

Oggetto materiale del reato è la persona minore o incapace di provvedere a se stessa, nei confronti della quale il soggetto attivo abbia un dovere di cura o custodia, oppure che gli sia stata affidata per motivi di lavoro.
Si può, dunque, trattare, alternativamente, di un minore degli anni quattordici, la cui incapacità è presunta per legge, di una persona che sia incapace di provvedere a se stessa a causa di una malattia, fisica o mentale, oppure a causa della vecchiaia o per qualsiasi altro motivo, o, infine, di un cittadino italiano di età inferiore ai diciotto anni che sia stato affidato all'agente all'interno del territorio italiano per ragioni lavorative.
Per "incapacità di provvedere a se stessi" si intende l'impossibilità, assoluta o relativa, di tenersi al riparo da pericoli, di curarsi, di alimentarsi, di orientarsi o di muoversi. Essa necessita, quindi, di essere accertata caso per caso, e si potrà dire sussistente qualora si accerti che il soggetto abbandonato si trovasse, al momento del fatto, nell'impossibilità, sia per le sue condizioni fisiche o psichiche, sia per le circostanze del caso concreto, di provvedere a se stesso, preservandosi dal pericolo generato dall'abbandono.

Nell'ipotesi prevista dal comma 2, costituisce elemento essenziale del reato anche il luogo in cui si sia verificato il fatto. Per rilevare ai sensi dell'art. 591 c.p., infatti, l'affidamento del minore di cittadinanza italiana deve essere avvenuto in Italia, mentre il suo abbandono deve aver avuto luogo all'estero.

Evento tipico del reato in esame è lo stato di abbandono, temporaneo o definitivo, in cui si venga a trovare il soggetto passivo a causa della condotta omissiva dell'agente. Tale
"stato di abbandono" consiste nella situazione in cui si venga a trovare il minore o l'incapace per mancanza di assistenza, da cui derivi un pericolo per la sua vita o per la sua integrità fisica.

Non si ritiene configurabile il tentativo poiché, qualora l'agente non adempia al suo obbligo di cura o custodia, il reato di considera già consumato.

Si tratta di un reato a dolo generico, essendo sufficiente, ai fini della sua configurabilità, la volontà dell'omissione e la consapevolezza della minore età o dello stato di incapacità del soggetto abbandonato.
Con specifico riferimento, però, all'ipotesi di cui al secondo comma, il dolo generico consiste nella coscienza e volontà di abbandonare all'estero un cittadino italiano minorenne, avuto in affidamento nel nostro territorio per ragioni di lavoro.

Ai sensi del terzo comma, la fattispecie risulta aggravata se, dalla condotta omissiva del soggetto agente, derivi una lesione personale o la morte della persona abbandonata, la cui verificazione si poteva temere in conseguenza dell'abbandono.

Il reato in esame è, altresì, aggravato, ai sensi del comma 4, qualora sia commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore, dal coniuge, oppure dall'adottante o dall'adottato. La ratio di tale previsione è da rinvenire nella particolarità del dovere di assistenza che nasce dal rapporto familiare, esistente tra tali soggetti e la persona da essi abbandonata.

Cass. pen. n. 44657/2021

Il dolo del delitto di abbandono di persone minori o incapaci è generico e può assumere la forma del dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale per la vita e l'incolumità fisica di quest'ultimo, persiste nella sua condotta omissiva, accettando il rischio che l'evento si verifichi.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 44657 del 21 ottobre 2021)

 

Cass. pen. n. 5/2021

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 591 cod. pen., la condotta di "abbandono" è integrata da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato con riguardo alla condotta del genitore che, dopo aver accoltellato a morte il coniuge all'interno dell'abitazione familiare, si allontanava lasciando, sul luogo del delitto, i figli in tenera età, in balia di se stessi).

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5 del 11 maggio 2021)

 

Cass. pen. n. 18665/2021

In tema di abbandono di persone minori o incapaci, il dovere di custodia implica una relazione tra l'agente e la persona offesa che può sorgere non solo da obblighi giuridici formali, ma anche da una sua spontanea assunzione da parte del soggetto attivo nonché dall'esistenza di una mera situazione di fatto, tale per cui il soggetto passivo sia entrato nella sfera di disponibilità e di controllo dell'agente, in ciò differenziandosi dal dovere di cura, che ha invece unicamente ad oggetto relazioni scaturenti da valide fonti giuridiche formali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata affermata la responsabilità dell'imputato che aveva lasciato in abbandono la madre incapace, con lui convivente, omettendo di richiedere l'intervento di soggetti esterni in grado di evitare l'insorgere di un pericolo per l'incolumità della donna ed impedendo a chiunque altro l'accesso all'ambiente domestico).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18665 del 3 febbraio 2021)

Cass. pen. n. 27705/2018

L'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all'art. 591 cod. pen., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto sussistente il reato con riguardo alla condotta del genitore che, recandosi a fare la spesa, aveva lasciato da sola la figlia minore di 23 mesi all'interno della propria automobile, ermeticamente chiusa ed esposta al sole nelle ore più calde della giornata).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 27705 del 15 giugno 2018)

Cass. pen. n. 44013/2017

Il dolo del delitto di abbandono di persone minori o incapaci è generico e può assumere la forma del dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale per la vita e l'incolumità fisica di quest'ultimo, persiste nella sua condotta omissiva, accettando il rischio che l'evento si verifichi. (Fattispecie in cui è stato ritenuto responsabile il direttore sanitario di una struttura medica di ricovero per la condotta di mancata predisposizione delle cautele organizzative, idonee ad evitare l'allontanamento dalla struttura di un soggetto psicopatico, poco dopo ritrovato morto).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 44013 del 25 settembre 2017)

Cass. pen. n. 10994/2013

I reati di maltrattamenti in famiglia e di abbandono di persone minori o incapaci possono concorrere in quanto le relative fattispecie incriminatrici sono poste a tutela di beni diversi ed integrate da condotte differenti.

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 10994 del 8 marzo 2013)

Cass. pen. n. 19476/2010

Integra il delitto di abbandono di persona incapace l'omesso adempimento, da parte dell'agente (nella specie, un ausiliare socio-sanitario), dei doveri di custodia e di cura sullo stesso incombenti in ragione del servizio prestato, in modo che ne derivi un pericolo per l'incolumità della persona incapace.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 19476 del 21 maggio 2010)

 

Cass. pen. n. 9276/2009

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto d'abbandono di persone minori rileva esclusivamente la volontà dell'abbandono, sicchè il dolo non è escluso dal fatto che chi ha l'obbligo di custodia ritenga il minore in grado di badare a se stesso, per l'aiuto di coetanei a lui legati da vincoli di parentela.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9276 del 2 marzo 2009)

Cass. pen. n. 5945/2009

Nel reato di abbandono di persona minore o incapace l'evento aggravatore della morte si pone in rapporto di concausa con la condizione patologica della parte lesa, che deve trovarsi, quale presupposto del reato, in condizione di "malattia di mente o di corpo" o di "vecchiaia" tale da non poter provvedere a se stessa.

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5945 del 11 febbraio 2009)

Cass. pen. n. 15147/2007

Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di abbandono di persone incapaci, è richiesta la consapevolezza di abbandonare a se stesso il soggetto passivo che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica. (Fattispecie relativa a presunto abbandono di bambino di tre anni, lasciato solo in casa dalla madre, che la Corte ha ritenuto non potesse essere ritenuto sulla base della sola circostanza che costei si fosse momentaneamente recata nel garage attiguo per eseguirvi delle pulizie).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15147 del 16 aprile 2007)

Cass. pen. n. 15245/2005

In tema di abbandono di persona incapace (art. 591 c.p.), l'elemento materiale del reato è costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo anche potenziale per l'incolumità della persona. Ne deriva — nell'ipotesi di stipula di una convenzione di natura privata dalla quale sorga l'obbligo di accoglienza di persona disabile — la sussistenza dell'obbligazione, indipendentemente dalla natura del servizio (sanitario o di semplice ospitalità) di tutela e di sorveglianza in ogni situazione o stato di pericolo, con l'ulteriore corollario che ogni abbandono deve essere considerato pericoloso e che l'interesse tutelato dalla norma penale deve ritenersi violato anche quando l'abbandono sia solo relativo e parziale.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15245 del 22 aprile 2005)

Cass. pen. n. 12238/2004

Il reato di cui all'art. 591 c.p. di abbandono di persone minori o incapaci ha natura permanente, in quanto la condotta si protrae fino a quando gli imputati non fanno cessare le situazioni che non consentono un'assistenza o cura adeguata o fin tanto che tali situazioni non cessano per intervento esterno (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale del reato di cui all'art. 591 c.p. addebitato agli amministratori di una casa di riposo, l'intervenuto accertamento della situazione, laddove successivamente non sia cessata la situazione di abbandono delle persone incapaci ricoverate).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12238 del 15 marzo 2004)

Cass. pen. n. 8833/2004

Integra il reato di abbandono di minore (art. 591 c.p.) la condotta del conducente dell'autobus di una scuola che lascia un piccolo alunno a terra con l'effetto di causarne il viaggio di ritorno a casa in una condizione di pericolo rappresentato dalle condizioni di luogo e di tempo (pioggia battente in atto e strada a scorrimento veloce e fuori dal centro urbano).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8833 del 27 febbraio 2004)

Cass. pen. n. 4213/2001

In tema di abbandono di persone minori o incapaci, configura il reato di cui all'art. 591 c.p. la condotta dei responsabili dell'assistenza di soggetti ricoverati presso una casa di cura e di riposo privata (nella specie: titolare, amministratore di fatto e medico di base dell'istituzione assistenziale non convenzionata) i quali non pongono rimedio alla evidente insufficienza e inadeguatezza delle strutture assistenziali, atteso che la norma in questione tutela il valore etico-sociale della sicurezza della persona, e pertanto ogni situazione di pericolo o abbandono, anche solo parziale, dei soggetti minori o incapaci impone la piena attivazione del titolare dell'obbligo giuridico a protezione del bene garantito.

(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4213 del 20 dicembre 2001)

Cass. pen. n. 6885/1999

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 591, primo comma, c.p., la vecchiaia non può essere intesa come condizione determinante una presunzione assoluta d'incapacità di provvedere a sè stessi, dovendosi invece accertare, di volta in volta, se essa sia concretamente causa di pericolo per l'incolumità dell'anziano, sì da dar luogo all'altrui dovere di assumere le opportune iniziative volte ad ovviare al suddetto pericolo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha escluso che potessero rispondere del reato di cui all'art. 591 c.p. i figli di una donna novantatreenne lasciata a vivere da sola, atteso che detta donna, nonostante l'età, appariva ancora in grado di condurre vita autonoma e non mostrava intenzione alcuna di accettare il ricovero in una casa di riposo).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6885 del 1 giugno 1999)

Cass. pen. n. 4407/1998

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 591 c.p. (abbandono di persone minori o incapaci), non è penalmente apprezzabile l'atto con il quale il direttore sanitario di una clinica — presso cui è ricoverato, in trattamento sanitario non obbligatorio, un soggetto affetto da schizofrenia e diabete mellito — dispone che rimanga sempre aperto il cancello di ingresso pedonale della clinica, appositamente custodito da un operatore, atteso che la custodia va adeguata alle innovazioni introdotte con la legge 13 maggio 1978, n. 189, che vieta la coazione strutturale e prevede, per il trattamento sanitario volontario, il ricovero dell'ammalato in strutture aperte con l'utilizzazione di servizi alternativi. (Fattispecie nella quale il soggetto si era allontanato dalla clinica attraverso il cancelletto pedonale, eludendo la sorveglianza dell'operatore, ed era stato rinvenuto cadavere nella campagna circostante a seguito di un decesso attribuito a collasso cardiocircolatorio, conseguente a coma diabetico).

L'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci è costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, gravante sull'agente, da cui derivi uno stato di pericolo per l'incolumità della persona, incapace di provvedere a sè stessa per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o altra causa. Venendo in considerazione un reato di pericolo, che non può essere commesso da chiunque, ma soltanto dal soggetto qualificato dal rapporto di protezione che lo lega alla vittima, la condotta deve essere oggettivamente idonea a determinare, anche in via potenziale, l'aggressione del bene protetto dalla norma incriminatrice. Ne consegue, che il criterio giuridico di determinazione del fatto oggettivo, necessario per accertare se una determinata azione o omissione costituisca abbandono di persona incapace, deve essere correlato, da una parte, alla pericolosità del fatto e, dall'altra parte, al contenuto dell'obbligo violato e alla natura dell'incapacità. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 591, commi 1 e 3, c.p., in capo al direttore sanitario ed al custode di una clinica, in relazione al caso di una donna affetta da schizofrenia, in fase però di remissione, che, allontanatasi dalla clinica, era deceduta in seguito a collasso cardiocircolatorio).

Nell'ambito del trattamento sanitario non obbligatorio di persone incapaci, la custodia del malato, finalizzata a soddisfare esigenze di ordine individuale, sociale e giuridico, comprese quelle di prevenzione di atti autolesivi ed eterolesivi, deve essere conciliata con la libertà terapeutica e la dignità del malato; nell'esercizio del potere-dovere di cura e di custodia, è legittimo trattenere il soggetto che manifesti, anche con la fuga, l'intenzione di allontanarsi dal luogo di ricovero volontario, facendo ricorso alla forza fisica quale brevis et modica vis imposta dalla circostanza per sottrarre l'incapace al pericolo di gravi danni e per pretendere la sottoscrizione dell'atto di formale interruzione della degenza contro la volontà del medico. (Fattispecie in cui è stato affermato che l'incaricato della vigilanza del cancello di ingresso di una clinica ha l'obbligo di intervenire per impedire, anche con la modica vis imposta dalle circostanze che un ammalato si allontani senza il permesso dei medici e senza il previo accertamento delle sue condizioni psichiche, pur escludendo, in fatto, la sussistenza della omessa custodia rilevante ex art. 591 c.p.).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4407 del 15 aprile 1998)

Cass. pen. n. 10126/1995

Nel reato di abbandono di persona minore o incapace (art. 591 c.p.), l'elemento materiale è costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche potenziale, per l'incolumità della persona. Risponde, pertanto, del delitto in questione colui che, pur non allontanandosi dal soggetto passivo, ometta di far intervenire persone idonee ad evitare il pericolo stesso. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità dell'imputata che era rimasta tutta la notte e la mattinata successiva accanto al marito già gravemente sofferente, caduto a terra siccome colpito da emorragia cerebrale e solo dopo circa sedici ore aveva chiesto aiuto ad un vicino, che aveva fatto intervenire un'autoambulanza).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10126 del 4 ottobre 1995)

Cass. pen. n. 7003/1995

L'oggetto della tutela dell'art. 591 c.p. (abbandono di persona minore o incapace), diversamente da quello dell'art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), non è il rispetto dell'obbligo legale di assistenza in quanto tale, bensì il pericolo per l'incolumità fisica, derivante dal suo inadempimento. Pertanto, non si configura la condotta di abbandono, se l'agente non abbia già in custodia o in cura l'incapace o il minore, e a tanto si rifiuti, benché possa esservi legalmente tenuto e risultare penalmente perseguibile per tale ragione per altro titolo. (Fattispecie nella quale è stato ravvisato il reato ex art. 570 c.p., avendo la moglie rifiutato di accogliere il marito affetto da sclerosi multipla, dimesso dall'ospedale ed accompagnato dal fratello e da un suo amico, sicché l'uomo veniva ospitato dalla madre).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7003 del 19 giugno 1995)

Cass. pen. n. 290/1994

La norma dell'art. 591 c.p. tutela il valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo. In questa prospettiva, nessun limite si pone nella individuazione delle fonti da cui derivano gli obblighi di custodia e di assistenza che realizzano la protezione di quel bene e che si desumono dalle norme giuridiche di qualsiasi natura, da convenzioni di natura pubblica o privata, da regolamenti o legittimi ordini di servizio, rivolti alla tutela della persona umana, in ogni condizione ed in ogni segmento del percorso che va dalla nascita alla morte. Ad ogni situazione che esige detta protezione fa riscontro uno stato di pericolo che esige un pieno attivarsi, sicché ogni abbandono diventa pericoloso e l'interesse risulta violato quando la derelizione sia anche solo relativa o parziale. (Nella fattispecie concernente sanitario che rivestiva la qualifica di assistente con incarico di reperibilità presso una clinica privata che, malgrado l'evidente gravità della patologia del paziente, poi deceduto, anziché intervenire prontamente, per sopperire all'inadeguatezza del medico di guardia, palesata dalla delicatezza del caso, si era limitato a dare per telefono generiche indicazioni ed a suggerire di attendere l'evoluzione del quadro clinico).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 290 del 14 gennaio 1994)

Cass. pen. n. 832/1993

Ai sensi dell'art. 591 c.p. (abbandono di persone minori o incapaci) costituisce abbandono qualsiasi azione o omissione che contrasti con l'obbligo della custodia o della cura ed è sufficiente, per l'integrazione del reato, che da tale condotta derivi un pericolo anche solo potenziale per l'incolumità della persona incapace. (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza del reato, l'imputato, amministratore unico di una società, cui era affidata la gestione di un gerontocomio, abbandonava le persone ivi ospitate, incapaci di provvedere a sé stesse per vecchiaia e malattia, consentendo in particolare che le stesse [alcune delle quali addirittura non in grado di intendere e di volere] fossero tenute in pessime condizioni, sotto il profilo igienico e sanitario).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 832 del 1 febbraio 1993)

Cass. pen. n. 12334/1990

Costituisce abbandono, punibile ex art. 591 c.p., qualsiasi azione od omissione che contrasti con l'obbligo della custodia e da cui derivi un pericolo, anche solo potenziale, per la vita o per l'incolumità del minore o dell'incapace. Per la configurabilità dell'elemento psicologico è comunque richiesta la consapevolezza di abbandonare il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere a sé stesso, in una situazione di pericolo di cui si abbia l'esatta percezione.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12334 del 13 settembre 1990)

Cass. pen. n. 3905/1990

Sussiste il reato di cui all'art. 591 c.p. ove gli incapaci (nel caso di specie minorati psichici) di cui l'imputato abbia la custodia, o di cui debba avere cura, siano lasciati in balia di se stessi o di personale inidoneo (nel caso di specie nell'ambito di case di riposo inadeguate e prive dei requisiti igienici).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3905 del 20 marzo 1990)

Cass. pen. n. 9562/1989

Il delitto di abbandono di minore si distingue da quello di tentato omicidio per il diverso elemento psicologico. Nel primo caso l'elemento soggettivo è costituito dalla coscienza di abbandonare la persona minore o incapace con la consapevolezza del pericolo inerente all'incolumità fisica della stessa con l'instaurarsi di una situazione di pericolo, sia pure potenziale. Nella seconda ipotesi è necessario che il soggetto compia la condotta vietata con la volontà e la consapevolezza di cagionare la morte del soggetto passivo o tale evento si rappresenti come probabile o possibile conseguenza del suo operare, accettando il rischio implicito del suo verificarsi.

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9562 del 5 luglio 1989)

Cass. pen. n. 10841/1986

Integra gli estremi del reato di abbandono di persone incapaci ex art. 591 c.p., il repentino allontanamento di tutte le assistenti infermiere di una casa di ricovero per anziani e menomati psichici, essendo irrilevante, ai fini della sussistenza dello stato di pericolo per l'incolumità delle persone predette, la presenza in loco di inservienti civili, idonei, quantitativamente e qualitativamente, alla necessaria assistenza infermieristico-sanitaria o i successivi interventi che consentano di evitare l'aggravamento dei ricoverati.

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10841 del 14 ottobre 1986)

 

 

per ogni necessità contattateci compilando il modulo

 

contatto veloce 

 

 

Tel: 327-3781387

Il tuo modulo messaggio è stato inviato correttamente.
Hai inserito i seguenti dati:

Modulo di contatto

Correggi i dati inseriti nei seguenti campi:
Errore invio modulo. Riprova più tardi.

Nota: i campi contrassegnati con *sono obbligatori.

Stampa | Mappa del sito
© "Associazione badanti e assistenza famigliare" © - Via Cividale 158 - 33100 Udine Codice Fiscale da Agenzia Entrate: IT94135810300 -