Associazione badanti colf domestiche - Friuli Venezia Giulia e Veneto organizzazione No Profit
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Moduli assunzione e ospitalità stranieri e non stranieri. Li puoi leggere, copiare e scaricare

 Ospitare una badante o domestica o qualsiasi altra persona in casa propria alle proprie dipendenze o non, si è obbligati a presentare la dichiarazione di OSPITALITA' all'ufficio competente.

 

Dichiarazione di ospitalità 

 

Per chiunque intenda cedere un alloggio o parte di esso, ovvero dare ospitalità ad un qualsiasi soggetto, esistono degli obblighi ai quali bisogna adempiere.


Un piccolo chiarimento: a seconda che l'ospite sia cittadino italiano o straniero i riferimenti normativi differiscono leggermente.

L'art. 12, D.L. n. 59/78 convertito nella legge 191/78 così recita: "chiunque cede la proprietà od il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore al mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ha l'obbligo di comunicarlo all'Autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell'immobile".

Questa norma si applica in generale a qualsiasi soggetto si voglia ospitare (quindi anche ai cittadini italiani).

n testo!  

L'art. 7, D.lgs. n. 286/98 così recita: "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza".

La differenza è che, nel caso di cittadino italiano, la dichiarazione di ospitalità da rendere entro 48 ore, va fatta solo qualora tale ospitalità si protragga per più di 30 giorni.  

Per il cittadino straniero la cessione va fatta a prescindere dalla durata della sua permanenza presso il proprio immobile.

Nel modullo allegato al cedente basterà, quindi, barrare la casella relativa alla norma applicata.



 Pubblichiamo una lettera ricevuta il 19/01/2005 da un nostro visitatore in merito alla denuncia di cessione di fabbricato.

" Mi sono state contestate le seguenti violazioni:

art. 147 del R.D. 18/06/1931 nr.773 (T.U.L.P.S.) in relazione all'art.7 comma 2 bis del D.legislativo 286/98 e modificato dalla legge 189/2000.

Questo perché omettevo di comunicare entro le 48 ore previste, l'uso dell'immobile anche in favore dei familiari dell'occupante. 
Preciso che il contratto di locazione l'ho stipulato con una sola persona, come normalmente fanno tutti, mentre secondo il Commissariato di P.S., la comunicazione di cessione di fabbricato va presentata in tante copie quanti sono gli occupanti dell'immobile che nel mio caso coincide con il nucleo familiare.
Quindi mi hanno contestato nr. 2 verbali (uno per ogni occupante che ho omesso di comunicare) ciascuno da euro 320, quindi: € 320 x 2 = 640 euro per la mia ignoranza legislativa ma anche per la leggerezza con la quale l'agente di P.S. all'epoca della prima e singola comunicazione, avrebbe potuto avvisarmi di questo particolare. 
Invece si è limitato a ricevere la comunicazione senza informare del contenuto della normativa inducendomi alla violazione in totale buona fede.

320 euro moltiplicato centinaia di migliaia di proprietari di immobili ignoranti della legge, quanto incasserebbe lo Stato se volesse spremerci?



Vediamo di capirci qualcosa.


Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Art. 7
(Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.



Legge 30 luglio 2002, n. 189


Art. 8.

(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante
e del datore di lavoro)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all' articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro».

 

 

    Modelli per assunzione e ospitalità stranieri e non.

Li puoi leggere, copiare e scaricari direttamente sul tuo computer 

    Modello per ospitalità per stranieri o per più ospiti

    Modello per ospitalità o cessione fabbricato  con incluse norme e interpretazioni  

contiene anche modulo di assenso del proprietario

 

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