Associazione badanti colf domestiche - Friuli Venezia Giulia e Veneto organizzazione No Profit
                    Associazione badanti colf domestiche  - Friuli Venezia Giulia e Veneto                                                                                                                             organizzazione No Profit

  

Le principali norme del contratto di lavoro di lavoro domestico

 

Nota Bene: ci sono attualmente in vigore n. 2 contratti a livello Nazionale:

 

 La nostra Associazione prende in considerazione il Contratto di Lavoro Colf e Badanti stipulato  con i Sindacati di: 

 

 FIDALDO, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia, costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Associazione datori di lavoro di collaboratori domestici, Associazione datori lavoro domestico,
- DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico
da una parte,
e Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil,

 

in base al quale, calcoliamo le Buste paga, contributi MAV,  13.ma, TFR, Ferie, etc . . .

 

 

IL LAVORO DOMESTICO IN ITALIA

 

La vigente legislazione sull’immigrazione prevede che la lavoratrice o il lavoratore straniero non comunitario regolarmente soggiornante in Italia deve ricevere lo stesso trattamento retributivo, contributivo, assicurativo, previdenziale e fiscale previsto per i lavoratori italiani dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro.
Il lavoro domestico in Italia è regolato da un Contratto nazionale di lavoro domestico che viene applicato in tutta Italia. Questo Contratto precisa i diritti ed i doveri sia del datore di lavoro che del lavoratore.
Le regole del Contratto nazionale di lavoro valgono anche per i lavoratori stranieri con regolare permesso di soggiorno per lavoro.

 


L'ASSUNZIONE (art.6)

L’assunzione deve essere fatta per iscritto con un contratto firmato dal datore di lavoro e dal lavoratore.
Il lavoratore deve avere una copia del contratto. Su questo contratto devono essere indicati: data di inizio del rapporto di lavoro, categoria, se convivente (trattasi del lavoratore domestico che vive, usufruendo di alloggio e vitto, nell’abitazione del datore di lavoro) o meno, l’orario di lavoro, la retribuzione e altri aspetti del rapporto di lavoro.


LE CATEGORIE DEI LAVORATORI (art.10)
I lavoratori sono divisi in 4 categorie:

• prima super, per i lavoratori che sono in possesso di un diploma professionale riconosciuto dallo Stato italiano.

• prima, per i lavoratori con alta professionalità (infermiere diplomato, maggiordomo, chef, addetto alla compagnia, ecc.).

• seconda, per i lavoratori che si occupano della vita familiare (camerieri, autisti, babysitter, ecc.).

• terza, per i lavoratori che fanno lavori di fatica o manuali (pulizie, lavanderia, giardino).

• Attenzione: dalla terza categoria, dopo 14mesi di lavoro, questi lavoratori passano alla seconda categoria. (art.12)

PERIODO DI PROVA (art.15)
Periodo durante il quale i lavoratori prendono conoscenza dei propri compiti valutando le proprie necessità in rapporto a quelle del datore di lavoro:
I° super 30 giorni di lavoro effettivo
I° 30 giorni di lavoro effettivo
II° 8 giorni di lavoro effettivo
III° 8 giorni di lavoro effettivo
Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento sia dal datore di lavoro che dal lavoratore, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie al lavoro prestato.


RIPOSO SETTIMANALE (art.16)
Il riposo settimanale è di 36 ore:
• un giorno completo (24 ore) preferibilmente di domenica.

Se si lavora in questo giorno si ha diritto ad una giornata di riposo nella giornata successiva e le ore lavorate sono pagate con la maggiorazione del 60%;
• le altre 12 ore in un altro giorno da concordare:  vale a dire 1 giorno di 24 ore più altra mezza giornata di 12 ore consecutive. 24 ore consecutive + 12 ore consecutive = 36 ore.

 

N.B.  E' diritto, (anche da plurime Sentenze giuridiche del diritto sul lavoro) per la badante di poter usufruire del suo riposo dormendo la notte fuori dell'abitazione.

E' ovvio che la famiglia è obbligata a fornire l'alloggio alla badante, ma la badante durante il giorno libero (24 ore consecutive )  o il pomeriggio libero (12 ore consecutive) può dormire al di fuori dell'abitazione.

 (il contratto di lavoro comprende anche il vitto e l'alloggio).

 

Parliamo di qualsiasi contratto di lavoro, sia esso : A, AS, B, BS, C, CS, D, DS 

che prevedono il lavoro DIURNO con orario: 08:00-20:00 intervallete con 2 ore di riposo.

 

La mezza giornata inizia ovviamente alle ore 12:00:01 = un secondo dopo le 12:00

Ovviamente il pomeriggio inizia alle ore 12:00:01 vale a dire 1 secondo dopo le 12:00

 

 Se si lavorano vanno pagate con il 40% di
maggiorazione.


ORARIO DI LAVORO (art.17)
Per i lavoratori conviventi l'orario settimanale dal 1 gennaio 2003 è di 54 ore, suddivise in massimo 10 ore al giorno. Per i lavoratori non conviventi l'orario settimanale massimo è di 45 ore, dal 1 gennaio 2004 sarà di 44 ore.

LAVORO STRAORDINARIO (art.18)
Il lavoro straordinario è compensato con la maggiorazione del 25% se svolto dalle ore 6.00 alle ore 22.00; del 50% se svolto dalle ore 22.00 alle ore 6.00 (notturno). La maggiorazione è del 60% se svolto di domenica o in una festività indicata all’art.19.

FESTIVITÀ (art.19)
Sono festività: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, Santo Patrono. In queste giornate è diritto del lavoratore riposare. Se lavora deve essere pagato con il 60% in più. Ed ha diritto al recupero della giornata di riposo. Se la festività cade di domenica il lavoratore ha diritto ad essere pagato una giornata in più o ad avere un’altra giornata di riposo.

FERIE (art.20)
Il lavoratore, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni di lavoro (in pratica un mese intero) pagati.

LA MATERNITÀ (art.25)
Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto) la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.

LA MALATTIA (art. 27) ED INFORTUNIO (art.28)
Il lavoratore che si ammala o che subisce un infortunio sul lavoro ha diritto a conservare il posto di lavoro per un determinato periodo di tempo (questo periodo dipende dalla anzianità di servizio) e al pagamento di una indennità.
In caso di malattia è obbligatorio informare tempestivamente il datore di lavoro e spedire a mezzo raccomandata una copia del certificato medico entro 3 giorni dall’evento al datore di lavoro.


LA RETRIBUZIONE (art.30)
Il datore di lavoro assieme alla retribuzione deve dare al lavoratore un foglio paga dove sono riportate le voci principali della mensilità pagata. Il foglio paga va firmato dal lavoratore e dal datore di lavoro e ognuno deve averne una copia.

SCATTI DI ANZIANITÀ (art.33)
Ogni 2 anni di lavoro, presso lo stesso datore di lavoro, spetta al lavoratore un aumento del 4%
sulla retribuzione minima contrattuale. Questo aumento non può essere assorbito da un eventuale superminimo.


LA TREDICESIMA (art.35)
Spetta ai lavoratori 1 mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, da corrispondere entro dicembre in occasione del Natale. Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

IL LICENZIAMENTO E LE DIMISSIONI (art. 36)
Il periodo di preavviso dipende dall’orario settimanale e dalla anzianità. Il periodo di preavviso si dimezza in caso di dimissioni del lavoratore.

IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO (art.37)
Il lavoratore per ogni mese di lavoro matura il diritto ad una somma che gli verrà pagata alla fine del rapporto di lavoro. È previsto, se richiesto, il pagamento di un anticipo sul TFR annuo fino al 70% del maturato.
 

LE TUTELE SOCIALI DEI LAVORATORI E I SUOI DOVERI
In Italia, ci sono leggi che tutelano la lavoratrice e il lavoratore straniero e gli garantiscono diritti e doveri per migliorare la sua vita.
Ecco le principali:


L’ASSISTENZA SANITARIA
• In Italia tutte le persone, italiane e non, hanno diritto di essere curate, anche con il ricovero in ospedale.
• I lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per lavoro (anche in cerca di occupazione) sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale insieme ai familiari a carico. I lavoratori e le loro famiglie in Italia hanno diritto al medico di famiglia e a tutti i servizi sanitari alle stesse condizioni (gratuità o a pagamento) dei cittadini italiani.
• Per poter avere le stesse prestazioni sanitarie è necessario ottenere il libretto sanitario ottenibile rivolgendosi presso gli uffici della Azienda Sanitaria Locale con i documenti personali: passaporto, permesso di soggiorno (oppure, in caso di lavoratori in attesa di regolarizzazione, con copia della domanda di regolarizzazione e della ricevuta postale).
• I lavoratori dipendenti che si ammalano devono mandare il certificato medico al datore di lavoro e possono essere soggetti a controllo.


LA MATERNITÀ
La lavoratrice immigrata ha gli stessi diritti della lavoratrice italiana in caso di maternità: cure
mediche specialistiche, obbligo di non lavorare due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo il parto. In tutto questo periodo non può essere licenziata. Se la lavoratrice possiede la carta di soggiorno, ha una tutela previdenziale bassa e redditi limitati
può chiedere un assegno di maternità (di natura assistenziale) all’Inps.
Se la lavoratrice possiede la carta di soggiorno, e non ha una tutela previdenziale può chiedere un assegno di maternità concesso da tutti i Comuni d’Italia. I due assegni non sono cumulabili.


I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Al momento dell’assunzione i datori di lavoro devono chiedere all’Inps (Istituto della previdenza sociale) l’iscrizione del lavoratore per il versamento dei contributi e all’Inail per gli infortuni sul lavoro. Per i lavoratori in fase di regolarizzazione la denuncia può essere effettuata in occasione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso la Prefettura (Ufficio territoriale di governo).
Del versamento trimestrale dei contributi previdenziali è responsabile il datore di lavoro, il quale può rivalersi con il lavoratore per la quota a suo carico, con il pagamento della retribuzione mensile o al massimo allo scadere di ogni trimestre.
Con il pagamento dei contributi, i lavoratori hanno diritto ad una serie di prestazioni previdenziali e socio-assistenziali (pensioni, assegni familiari, indennità di maternità e disoccupazione, infortuni e malattie professionali, assistenza sanitaria).
Per avere diritto a tali prestazioni occorre versare i contributi per almeno 24 ore di lavoro nella settimana (anche con più datori di lavoro). La recente riforma della legge sull’immigrazione prevede che, in caso di rimpatrio definitivo, i lavoratori stranieri, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, conservano i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e avranno diritto, al compimento del 65° anno di età, alla pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo, anche se hanno meno dei cinque anni di contributi richiesti dalla legge (art.1. comma 20, legge 8 agosto 1995 n.335 coordinato con art.18 legge 189/2002 Bossi-Fini). La deroga relativa ai requisiti minimi contributivi non si applica, invece, ai lavoratori stranieri che hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto. Anche in questo caso, comunque, la pensione di vecchiaia non potrà essere concessa prima dei 65 anni, sia per gli uomini sia per le donne. Per quanto riguarda la pensione ai superstiti, non potrà essere concessa se il decesso avviene prima del compimento del 65° anno, in quanto la posizione contributiva è da ritenersi efficace solo al compimento di tale età. Se il decesso avviene dopo il compimento del 65° anno di età, ai superstiti spetta la pensione secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori.


LE TASSE
I lavoratori domestici stranieri pagano le tasse allo Stato italiano con le stesse regole dei cittadini italiani. Nell’anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti è necessario presentare la Dichiarazione dei Redditi (entro il 31 luglio presso
uno sportello bancario o postale ovvero entro il 31
ottobre presso un Centro di Assistenza Fiscale),ed effettuare il versamento delle imposte dovute (entro il 20 giugno ovvero entro il 20 luglio, con l’applicazione degli interessi previsti per il tardivo versamento). La dichiarazione dei redditi costituisce requisito fondamentale per usufruire di una serie di diritti quali: rinnovo del permesso di soggiorno, richiesta della carta di soggiorno, diritto al ricongiungimento familiare, alle prestazioni assistenziali, richiesta di cittadinanza italiana, ecc.


IL PERMESSO DI SOGGIORNO E IL LAVORO LA CARTA DI SOGGIORNO
Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rilasciato dopo la stipula di un contratto di soggiorno per lavoro e ha una durata massima di due anni nel caso di lavoro a tempo indeterminato e di un anno nel caso di lavoro a tempo determinato. Tale permesso deve essere rinnovato prima della scadenza presso la Questura. Per chi ha usufruito della regolarizzazione tale permesso scade dopo un anno dalla data di rilascio, con possibilità di rinnovo.
Per i lavoratori domestici stranieri la retribuzione minima mensile è stata fissata in 439 euro, anche nel caso di più datori di lavoro.
Da ricordare che i lavoratori che perdono il lavoro hanno diritto a rimanere in Italia per almeno sei mesi in cerca di occupazione; trascorso tale termine, se non hanno trovato un nuovo lavoro devono lasciare l’Italia.
Se i lavoratori hanno vissuto legalmente per almeno sei anni in Italia e possiedono i requisiti di reddito e alloggio richiesti, possono ottenere la carta di soggiorno che è a tempo indeterminato

 

RIPOSO SETTIMANALE (ART.16)

 

Contrariamente alle comuni interpretazioni, la maggior parte dei datori di lavoro mal interpretano le norme sul riposo:

 

essi infatti tendono ad applicare ancor oggi in modo del tutto illegale, una consuetudine diffusa, (che valeva in data anteriore al contratto del Lavoro del 2007), concedendo il riposo giornaliero settimanale di 12 ore cioè 2 ore al giorno per 6 giorni = 12 ore, ma il CONTRATTO di LAVORO:

 

 Art.16 stabilisce che il riposo è sì di 12 ore alla settimana cioè di 2 ore al giorno

per 6 giorni = 12 ore, ma deve essere aggiunto alle 12 ore consecutive di un'altra giornata settimanale, oltre ovviamente alla giornata di riposo di 24 ore.

 

 

 in conclusione
Il riposo settimanale è di 36 ore :

12 ore consecutive della mezza giornata di riposo

+

24 ore consecutive della domenica

 


  • un giorno completo (24 ore) preferibilmente di domenica.

 

     Se si lavora la domenica e in un qualsiasi giorno Festivo si ha diritto ad una giornata di riposo nella giornata successiva e le ore lavorate sono pagate con la maggiorazione del 60%;


  • le altre 12 ore in un altro giorno da concordare:  vale a dire 1 giorno più altra mezza giornata di      12 ore consecutive. 24 ore consecutive + 12 ore consecutive  = 36 ore.

 

     Se si lavorano vanno pagate con il 40% di maggiorazione.

 

   Se la badante deve alzarsi alla notte, vedi ad esempio per accompagnare al bagno l'assistito, ha      ovviamente diritto alla remunerazione straordinaria valutato in ore. (la badante assunta col contratto di giorno, lavora di giorno ma non lavora anche la notte; cioè non viene pagata per un lavoro supplementare di notte... per la prestazione notturna ci si deve accordare con la badante... per calcolare quante volte la badante viene chiamata alla notte e per quanto tempo...).

N.B.- E' vietato riproporzionare le ore di giorno con ore lavorate di notte. Non sono la stessa cosa. Ovviamente per le ore di notte verrà calcolato il "supplemento notte"  Art.18  che è previsto con +50% 

 

  Art. 15 - (la badante non lavora gratuitamente, ma lavora per guadagnare e perciò desidera venir retribuita per il lavoro  straordinario notturno.)

 

N.B - il contratto stabilisce che il lavoro è "DIURNO"  e per diurno ovviamente si intende durante il giorno che inizia alle 08:00 e termina alle 20:00.

 

Uguale 12 ore diurne di cui vengona lavorate 10 ore con una pausa di 2 ore al giorno:

                         10 ore lavorate + 2 ore di pausa uguale 12 ore.

 

Le altre ore del giorno: dalle 20:00:01 della sera alle 08:00:01 di giorno, cioè notturne 

     si intendono le ore dedicate al riposo le quali se vengono richieste delle prestazioni

                         "notturne" debbono ovviamente venir RETRIBUITE.

 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE COLF E BADANTI  C.C.N.L. 
decorrenza 1 luglio 2013 - scadenza 31 dicembre 2016

 

 FIDALDO, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia, costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Associazione datori di lavoro di collaboratori domestici, Associazione datori lavoro domestico,
DOMINAAssociazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico
da una parte,
Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil,

 

           INDICE:

Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Inscindibilità della presente regolamentazione
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Art. 4 - Documenti di lavoro
Art. 5 - Assunzione
Art. 6 - Contratto individuale di lavoro (Lettera di assunzione)
Art. 7 - Assunzione a tempo determinato
Art. 8 - Lavoro ripartito
Art. 9 - Permessi per formazione professionale
Art. 10 -  Inquadramento dei lavoratori
Art. 11 - Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
Art. 12 - Prestazioni esclusivamente d'attesa
Art. 13 - Periodo di prova
Art. 14 - Riposo settimanale
Art. 15 - Orario di lavoro
Art. 16 - Lavoro straordinario
Art. 17 - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 18 - Ferie
Art. 19 - Sospensioni di lavoro extra feriali
Art. 20 - Permessi
Art. 21 - Assenze
Art. 22 - Diritto allo studio
Art. 23 - Matrimonio
Art. 24 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 25 - Tutela del lavoro minorile
Art. 26 - Malattia
Art. 27 - Tutela della condizioni di lavoro
Art. 28 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 29 - Tutele previdenziali
Art. 30 - Servizio militare
Art. 31 - Trasferimenti
Art. 32 - Trasferte
Art. 33 - Retribuzione e prospetto paga
Art. 34 - Minimi retributivi
Art. 35 - Vitto e alloggio
Art. 36 - Scatti di anzianità
Art. 37 - Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali di vitto e dell'alloggio
Art. 38 - Tredicesima mensilità
Art. 39 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Art. 40 - Trattamento di fine rapporto
Art. 41 - Indennità in caso di morte
Art. 42 - Permessi sindacali
Art. 43 - Interpretazione del contratto
Art. 44 - Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo
Art. 45 - Commissione paritetica nazionale
Art. 46 - Commissioni territoriali di conciliazione
Art. 47 - Ente bilaterale
Art. 48 - Contrattazione di secondo livello
Art. 49 - Cassa Colf
Art. 50 - Fondo Colf
Art. 51 - Previdenza complementare

Art. 52 - Contributi di assistenza contrattuale
Art. 53 - Decorrenza e durata
Chiarimenti a verbale

 


Art. 1 
(Sfera di applicazione)
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra:
- FIDALDO, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia, costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Associazione datori di lavoro di collaboratori domestici, Associazione datori lavoro domestico,
- DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico
da una parte,
e Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil,
dall'altra,
disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico.
2. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.
3. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall'Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n. 304.

Art. 2
(Inscindibilità della presente regolamentazione)
1. Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell'ambito di ciascuno dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né quindi cumulabili con altro trattamento, e sono ritenute dalle parti complessivamente più favorevoli rispetto a quelle dei precedenti contratti collettivi.

Art. 3
(Condizioni di miglior favore)
1. Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti 'ad personam'.

Art. 4
(Documenti di lavoro)
1. All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle norme di legge vigenti, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta. Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato.

Art. 5
(Assunzione)
1. L'assunzione del lavoratore avviene ai sensi di legge.

Art. 6
(Contratto individuale di lavoro - lettera di assunzione)
1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
a) data dell'inizio del rapporto di lavoro;
b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all'assistenza di persone, l'anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria;
c) durata del periodo di prova;
d) esistenza o meno della convivenza;
e) la residenza del lavoratore, nonché l'eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l'eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest'ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro;
f) durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione;
g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all'art. 14, ultimo comma;
i) retribuzione pattuita;
I) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte);
m) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
n) indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto, ivi compreso quanto indicato all'art. 52, relativamente alla corresponsione dei contributi di assistenza contrattuale.
2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti.

Art. 7
(Assunzione a tempo determinato)
1. L'assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nella quale devono essere specificate le fattispecie giustificatrici.
2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario.
3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai tre anni;
4. A titolo esemplificativo è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:
per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero;
- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
- per sostituire lavoratori in ferie;
- per l'assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.
5. Per le causali che giustificano l'assunzione a tempo determinato i datori di lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Art. 8
(Lavoro ripartito)
1. E' consentita, nel rispetto del regolamento allegato al presente contratto, l'assunzione di due lavoratori che assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa fra le parti contraenti, ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa.
3. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta. Nella lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore in base al presente contratto collettivo, nonché la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori.
4. Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i due lavoratori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro; nel qual caso il rischio dell'impossibilità della prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posta in capo all'altro obbligato. Il trattamento economico e normativo di ciascuno dei due lavoratori è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore.
5. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate.
6. Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro o su proposta dell'altro prestatore di lavoro, quest'ultimo si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente; in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. Analogamente è data facoltà al lavoratore di indicare la persona con la quale, previo consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere in solido la prestazione di lavoro. In ogni caso, l'assenza di intesa fra le parti comporterà l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale.

Art. 9
(Permessi per formazione professionale)
1. I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari.
2. Il suddetto monte ore potrà essere utilizzato anche per le eventuali attività formative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei titoli di soggiorno. In tale ottica i datori di lavoro favoriranno la frequenza, da parte dei lavoratori, a corsi di formazione specifici, gestiti da Enti pubblici ovvero organizzati o riconosciuti dagli Enti bilaterali, anche finalizzati al rinnovo dei titoli di soggiorno. L'utilizzo del monte ore per le finalità indicate al presente comma dovrà trovare riscontro in apposita documentazione, riportante anche gli orari delle attività formative esercitate.
3. E' esclusa in ogni caso la possibilità di cumulo pluriennale dei permessi in questione.

Art. 10
(Inquadramento dei lavoratori)
1. I prestatori di lavoro sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è definito super:
Livello A
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.
Profili:

a) Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto all'assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei collaboratori familiari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di prima formazione. AI compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale;                                                                                                                      b) Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa;
c) Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia;
d) Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco;
e) Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i;
f) Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali domestici;
g) Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;
h) Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell'ambito di interventi di piccola manutenzione.


Livello A super
Profili:
a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro;
b) Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura.
Livello B
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.
Profili:
a) Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza;
b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell'abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;
c) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;
d) Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
e) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione;
f) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell'ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione;
g) Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia;
h) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.


Livello B super
Profilo:
a) Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.


Livello C
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.
Profilo:
a) Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime.


Livello C super
Profilo:
a) Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.


Livello D
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.
Profili:
a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all'amministrazione del patrimonio familiare;
b) Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;
c) Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;
d) Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa;
e) Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione;
f) Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare.


Livello D super
Profili:
a) Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all'andamento della casa.
Note a verbale
1) Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all'inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti.
2) Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione.
3) La formazione del personale, laddove prevista per l'attribuzione della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all'estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.

Art. 11
(Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona)
1. Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, relativa al livello di inquadramento, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 15 e, per il personale non convivente, sussiste l'obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un'idonea sistemazione per la notte.
2. Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
3. L'assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l'ora d'inizio e quella di cessazione dell'assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.

Art. 12
(Prestazioni esclusivamente d'attesa)
1. Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella E allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
2. Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.
3. L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato tra le parti.

Art. 13
(Periodo di prova)
1. I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D super, e di 8 giorni di lavoro effettivo per quelli inquadrati negli altri livelli.
2. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
3. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.
4. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione, senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.

Art. 14
(Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero.
Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
2. Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la domenica.
3. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.4. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.

Art. 15
(Orario di lavoro)
1. La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:
- 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;


- 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.


2. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.
A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l'orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo restando l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura. Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l'orario effettivo di lavoro concordato nell'atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all'interno della tipologia di articolazione dell'orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste dall'art. 16.
3. L'assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l'orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale nell'ambito delle articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale dell'orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa.
4. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall'abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all'effettivo recupero delle energie psicofisiche.
È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
5. La collocazione dell'orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio intero; per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti.
6. Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 11 e 12, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, così come previsto dall'art. 16.
7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.
8. Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative sarà concordato fra le parti e non retribuito.
9. Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all'assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza Tali prestazioni saranno retribuite sulla base della tabella "G comprensiva delle maggiorazioni previste.

Art. 16
(Lavoro straordinario)
1. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.
2. È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata all'art. 15, comma 1, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.
3. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:
- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
- del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nell'art. 17.
4. Le ore di lavora prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00 sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorate del 10%.
5. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
6. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.

Art. 17
(Festività nazionali e infrasettimanali)
1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono:
- 1º gennaio,
- 6 gennaio,
- lunedì di Pasqua,
- 25 aprile,
- 1º maggio,
- 2 giugno,
- 15 agosto,
- 1º novembre,
- 8 dicembre,
- 25 dicembre,
- 26 dicembre,
- S. Patrono
.
In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l'obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
2. Per il rapporto ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un 1/6 dell'orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa.
3. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.
4. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
5. Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata nelle festività di cui al comma 1.

Art. 18
(Ferie)
1. Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.
2. I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.
3. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.
4. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell'art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8.
5. Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 7, deve aver luogo per almeno due settimane entro l'anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione.
6. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
7. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.
8. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l'accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto al comma 4.
9. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.
10. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.
11. Il godimento delle ferie non interrompe la maturazione di tutti gli istituti contrattuali.
Chiarimento a verbale.
I lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

Art. 19
(Sospensioni di lavoro extraferiali)
Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni.
Per gravi e documentati motivi il lavoratore potrà richiedere un periodo di sospensione extraferiale senza maturazione di alcun elemento retributivo per un massimo di 12 mesi. Il datore di lavoro potrà, o meno, convenire con la richiesta.

Art. 20
(Permessi)
1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l'effettuazione di visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro.
I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:
- lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all'art. 15, comma 2;
- lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue.
Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell'orario di lavoro prestato.
2. I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti.
3. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2º grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.
4. Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per l'adempimento degli obblighi di legge.
5. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti
6. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio.

Art. 21
(Assenze)
1. Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro. Per quelle derivanti da malattia si applica l'art. 26 e per quelle derivanti da infortunio o malattia professionale l'art. 28.
2. Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento. A tal fine la relativa lettera di contestazione e quella di eventuale successivo licenziamento saranno inviate all'indirizzo indicato nella lettera di assunzione, così come previsto dall'art. 6, lettera e del presente contratto.

Art. 22
(Diritto allo studio)
1. Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore di lavoro favorirà la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell'obbligo o di specifico titolo professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di lavoro.
2. Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno essere recuperate a regime normale; le ore relative agli esami annuali, entro l'orario giornaliero, saranno retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi.

Art. 23
(Matrimonio)
1. In caso di matrimonio spetta ai lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.
2. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta, per il periodo del congedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.
3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto matrimonio.
4. Il lavoratore potrà scegliere di fruire del congedo matrimoniale anche non in coincidenza con la data del matrimonio, purché entro il termine di un anno dalla stessa e sempreché il matrimonio sia contratto in costanza dello stesso rapporto di lavoro. La mancata fruizione del congedo a causa di dimissioni del lavoratore non determinerà alcun diritto alla relativa indennità sostitutiva.

Art. 24
(Tutela delle lavoratrici madri)
1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.
2. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.
Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.
3. Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta e convalidate con le modalità di cui all'art. 38 comma 9. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.
4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso.
5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate.
Dichiarazione a verbale 
Le Organizzazioni Sindacati dei lavoratori esprimono la necessità di superare i limiti attuali adeguando la normativa contrattuale a quanto previsto dalla convenzione OIL n. 189/2011. Pertanto, al fine di parificare le tutele di tutte le lavoratrici, promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di enti, organi e istituzioni.
Dichiarazione a verbale
Le Associazioni dei datori di lavoro ritengono che le attuali normative di legge rispettano sostanzialmente il dettato dalla Convenzione OIL n. 189/2011 che prevede, in favore delle lavoratrici del settore domestico, condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili agli altri settori tenuto conto delle particolari condizioni esistenti nell'ambito delle famiglie, datrici di lavoro domestico.

Art. 25
(Tutela del lavoro minorile)
1. Non è ammessa l'assunzione dei minori degli anni 16.
2. E' ammessa l'assunzione di adolescenti, ai sensi della legge 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificata e integrata dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, purché sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.
3. E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, tranne casi di forza maggiore.
4. Sono altresì da osservare le disposizioni dell'art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro, che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà genitoriale, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per io sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.

Art. 26
(Malattia)
1. in caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l'orario contrattualmente previsto per l'inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all'inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l'obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell'abitazione del datore di lavoro.
4. in caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento.
6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.
7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura:
- fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
- dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
9. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

Art. 27
(Tutela delle condizioni di lavoro)
1. Ogni lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, relativamente agli ambienti domestici. A tal fine il datore di lavoro sarà tenuto a garantire la presenza sull'impianto elettrico di un adeguato interruttore differenziale, cosiddetto salvavita.
2. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore circa eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro relativi anche all'uso delle attrezzature e all'esposizione a particolari agenti chimici, fisici e biologici.
3. L'informativa si realizzerà all'atto dell'individuazione delle mansioni o del successivo mutamento delle stesse, mediante la consegna dell'apposito documento che verrà elaborato dall'Ente bilaterale di settore - Ebincolf.

Art. 28
(Infortunio sul lavoro e malattia professionale)
1. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta al lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:
     a) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
     b) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
     c) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento.
3. Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spettano le prestazioni previste del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le prestazioni vengono erogate dall'INAIL, al quale il datore di lavoro deve denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini:
- entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;
- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o di malattia professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni;
- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.
5. La denuncia all'INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi termini all'autorità di Pubblica sicurezza.
6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale.
7. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
8. L'infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono la decorrenza degli stessi.

Art. 29
(Tutele previdenziali)
1. Il lavoratore deve essere assoggettato alle forme assicurative e previdenziali previste dalla legge, sia nel caso di rapporto in regime di convivenza che di non convivenza.
2. In caso di pluralità di rapporti in capo allo stesso lavoratore le forme assicurative e previdenziali devono essere applicate da ciascun datore di lavoro.
3. E' nullo ogni patto contrario.

Art. 30
(Servizio militare e richiamo alle armi)
Si fa riferimento alle leggi che disciplinano la materia.

Art. 31
(Trasferimenti)
1. In caso di trasferimento in altro comune, il lavoratore deve essere preavvisato, per iscritto, almeno 15 giorni prima.
2. Al lavoratore trasferito deve essere corrisposta, per i primi 15 giorni di assegnazione alla nuova sede di lavoro, una diaria pari al 20% della retribuzione globale di fatto afferente tale periodo.
3. Al lavoratore trasferito sarà inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé ed i propri effetti personali, ove alle stesse non provveda direttamente il datore di lavoro.
4. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, ove non sia stato rispettato il termine di cui al comma 1.

Art. 32
(Trasferte)
1. Il lavoratore convivente di cui all'art. 15, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.
2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.

Art. 33
(Retribuzione e prospetto paga)
1. Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
2. La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
a) retribuzione minima contrattuale di cui all'art. 34, comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominata indennità di funzione;
b) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 36;
c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d) eventuale superminimo.
3. Nel prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d) del comma 2 sia una condizione di miglior favore 'ad personam' non assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compensi per le ore straordinarie prestate e per festività nonché le trattenute per oneri previdenziali.
4. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un'attestazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno; l'attestazione deve essere rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 34
(Minimi retributivi)
1. I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D, E e G allegate al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 37.

Art. 35
(Vitto e alloggio)
1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente; l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo all'integrità fisica e morale dello stesso.
2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
3. I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio sono fissati nella tabella F allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 37.

Art. 36
Scatti di anzianità)
1. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
2. A partire dall'1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall'eventuale superminimo.
3. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.

Art. 37
(Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio)
1. Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, determinati dal presente contratto, sono variati, da parte della Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo di cui all'art. 44, secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'ISTAT al 30 novembre di ogni anno.
2. La Commissione verrà a tal fine convocata dai Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo la terza convocazione, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale è delegato dalle Organizzazioni ed Associazioni stipulanti a determinare la variazione periodica della retribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1, in misura pari all'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'ISTAT per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio.
3. Le retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, determinati ai sensi dei commi precedenti, hanno decorrenza dal 1º gennaio di ciascun anno, se non diversamente stabilito dalle Parti.

Art. 38
(Tredicesima mensilità)
1. In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle note a verbale apposte in calce al presente contratto.
2. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
3. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.

Art. 39
(Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso)
1. Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:
per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
2. I termini di preavviso di cui al comma precedente saranno raddoppiati nell'eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità.
3. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di:
- 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità,
- 60 giorni di calendario per anzianità superiore.
Alla scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.
4. In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.
5. Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.
6. Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità di mancato preavviso.
7. in caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo.
8. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino ai momento del decesso.
9. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato mediante intimazione del licenziamento, il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore, sarà tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti l'avvenuto licenziamento.
10. Le dimissioni del lavoratore devono essere convalidate, a norma dell'art. 4, comma 17 e seguenti della legge 92/2012 in sede sindacale, ovvero presso la Direzione territoriale del lavoro o presso il Centro per l'impiego o anche sottoscrivendo copia della denuncia di cessazione del rapporto inoltrata dal datore di lavoro alle competenti sedi.

Art. 40
(Trattamento di fine rapporto - T.F.R.)
1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sonno incrementate a norma dell'art. 1, comma 4, della citata legge, dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dall'ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso.
2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato.
3. L'ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 ai 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza categoria.
4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l'indennità di anzianità è determinata nelle seguenti misure:
A) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con orario settimanale superiore alle 24 ore:
1) per l'anzianità maturata anteriormente all'1 maggio 1958:
a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno per ogni anno d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21 maggio 1974:
a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:
a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità
b) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno d'anzianità.
B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:
1) per l'anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 giorni per ogni anno d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;
4) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni per ogni anno d'anzianità.

Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell’ultima retribuzione e accantonate nel T.F.R.
5. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere maggiorati del rateo di gratifica natalizia o tredicesima mensilità.

Art. 41
(Indennità in caso di morte)
1. In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3º grado e agli affini entro il 2º grado.
2. La ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non vi è accordo fra gli ave
3. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima.

Art. 42
(Permessi sindacali)
1. I componenti degli organismi direttivi territoriali e nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, la cui carica risulti da apposita attestazione dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza, rilasciata all'atto della nomina, da presentare al datore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni degli organismi suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno.
2. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione al datore di lavoro di norma 3 giorni prima, presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle Organizzazioni Sindacali di appartenenza.

Art. 43
(Interpretazione del contratto)
1. Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro, riguardanti l'interpretazione autentica delle norme del presente contratto, possono essere demandate alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 45.
2. La Commissione si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 44
(Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo)
1. È costituita una Commissione nazionale presso il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei datori di lavoro stipulanti il presenti contratto.
2. Ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori e ciascuna associazione dei datori di lavoro designa il proprio rappresentante nella Commissione, la quale delibera all'unanimità.
3. La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 34, 35 e 37.

Art. 45
(Commissione paritetica nazionale)
1. Presso l'Ente bilaterale di cui all'art. 47 è costituita una Commissione paritetica nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS. dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente contratto.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all'art. 43:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione;
b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS. territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni nazionali, stipulanti il presente contratto.
3. La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto.
4. Le Parti s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all'anno, in concomitanza con le riunioni della Commissione di cui all'art. 44.

Art. 46
(Commissioni territoriali di conciliazione)
1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all'applicazione del presente contratto, le parti esperiranno, prima dell'azione giudiziaria, il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 410 e seguenti del Cod. Proc. Civ., presso l'apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal Rappresentante dell'Organizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro, cui, rispettivamente, il lavoratore ed il datore di lavoro siano iscritti o conferiscano mandato.
2. La conciliazione, che produce fra le parti gli effetti di cui all'art. 2113, 4º comma, codice civ


Art. 47
(Ente bilaterale Ebincolf)
1. L'Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: per il 50% da FIDALDO (attualmente costituita come indicato in epigrafe) e DOMINA, e per l'altro 50%, da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf.
2. L'Ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni:
a) istituisce l'osservatorio che ha il compito di effettuare analisi e studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese. A tal fine, l'osservatorio dovrà rilevare:
- la situazione occupazionale della categoria;
- le retribuzioni medie di fatto;
- il livello di applicazione del c.c.n.l. nei territori;
- il grado di uniformità sull'applicazione del c.c.n.l. e delle normative di legge ai lavoratori immigrati;
- la situazione previdenziale e assistenziale della categoria;
- i fabbisogni formativi;
- le analisi e le proposte in materia di sicurezza;
b) promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza.

Art. 48
(Contrattazione di secondo livello)
1. La contrattazione di secondo livello fra le OO.SS. e le Associazioni datoriali firmatarie del presente c.c.n.l. potrà riferirsi, di norma, ad ambito regionale ovvero provinciale per le province autonome di Trento e Bolzano.
In deroga a quanto sopra previsto, l'ambito territoriale della contrattazione di secondo livello potrà riferirsi anche alle città metropolitane.
2. La contrattazione di cui al precedente comma avrà luogo presso l'Ebincolf, con la presenza e l'accordo di tutti i soggetti firmatari il presente C.C.N.L..
3. Essa riguarderà esclusivamente le seguenti materie:
i. indennità di vitto e alloggio;
ii. ore di permesso per studio e/o formazione professionale.
4. Gli accordi stipulati a norma del presente articolo resteranno depositati, ai fini della loro efficacia, presso l'Ente bilaterale Ebincolf.

Art. 49
(Cas.sa.Colf)
1. Cassa.Colf è un organismo paritetico composto per il 50% da FIDALDO e DOMINA e per l'altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf.
2. La Cassa.Colf ha lo scopo di fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro, comprensivi di trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche.

Art. 50
(Fondo Colf)
1. Il Fondo Colf è un organismo paritetico composto per il 50% da FIDALDO e DOMINA e per l'altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf.
2. Il suo scopo istituzionale è quello di ricevere il contributo versato ai sensi del successivo art. 52 e destinarlo per il funzionamento degli strumenti contrattuali di cui ai precedenti articoli 44 e seguenti.

Art. 51
(Previdenza complementare)
1. Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula del presente contratto.
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le Parti convengono che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo 1 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Art. 52
(Contributi di assistenza contrattuale)
1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 43, 44, 45, 46, 47 e 49 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo dei bollettini di versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti.
2. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma 1, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,03, dei quali 0,01 a carico del lavoratore.
3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro, hanno natura retributiva, con decorrenza dal 1 luglio 2007.

Art. 53
(Decorrenza e durata)
1. Il presente contratto decorre dal 1º luglio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2016; esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.
2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un triennio.
3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1º biennio di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.

Chiarimenti a verbale
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio:  paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione giorni lavorativi si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva dell'indennità di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.
6) le Parti Sociali prevedono l'aggiornamento degli attuali minimi retributivi in misura di euro 7,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2014, euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2015 ed euro 6,00 con decorrenza dal 1 gennaio 2016 per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A, ed in misura proporzionale per gli altri livelli/tabelle. L'aggiornamento retributivo di cui all'articolo 37 del presente c.c.n.l. verrà effettuato sui minimi retributivi comprensivi degli aumenti pattuiti, come da accordo.

     

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CONTRATTO DI LAVORO

Colf e Badanti, Lavoro domestico 

                                        per esteso                                                                                                                                                                                                           

 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI
LAVORO DOMESTICO
13 FEBBRAIO 2007

Decorrenza 1° marzo 2007 – Scadenza 28 febbraio 2016


   Art. 1 – Sfera di applicazione
   Art. 2 – Indiscindibilità della presente regolamentazione
   Art. 3 – Condizioni di miglior favore
   Art. 4 – Documenti di lavoro
   Art. 5 – Assunzione
   Art. 6 – Contratto individuale di lavoro (Lettera di assunzione)
   Art. 7 – Assunzione a tempo determinato
   Art. 8 – Lavoro ripartito
   Art. 9 – Permessi per formazione professionale
   Art. 10 – Inquadramento dei lavoratori
   Art. 11 – Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
   Art. 12 – Prestazioni esclusivamente d’attesa
   Art. 13 – Periodo di prova
   Art. 14 – Riposo settimanale
   Art. 15 – Orario di lavoro
   Art. 16 – Lavoro straordinario
   Art. 17 – Festività nazionali ed infrasettimanali
   Art. 18 - Ferie
   Art. 19 – Sospensioni di lavoro extraferiali
   Art. 20 – Permessi
   Art. 21 – Assenze
   Art. 22 – Diritto allo studio
   Art. 23 – Matrimonio
   Art. 24 – Tutela delle lavoratrici madri
   Art. 25 – Tutela del lavoro minorile
   Art. 26 – Malattia
   Art. 27 – Infortunio sul lavoro e malattia professionale
   Art. 28 – Tutele previdenziali
   Art. 29 – Servizio militare
   Art. 30 – Trasferimenti
   Art. 31 – Trasferte
   Art. 32 – Retribuzione e prospetto paga
   Art. 33 – Minimi retributivi
   Art. 34 – Vitto e alloggio
   Art. 35 – Scatti di anzianità
 Art. 36 – Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e                                   dell’alloggio
   Art. 37 – Tredicesima mensilità
   Art. 38 – Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
   Art. 39 – Trattamento di fine rapporto
   Art. 40 – Indennità in caso di morte
   Art. 41 – Permessi sindacali
   Art. 42 – Interpretazione del Contratto
   Art. 43 – Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo
   Art. 44 – Commissione paritetica nazionale
   Art. 45 – Commissioni territoriali di conciliazione
   Art. 46 – Ente bilaterale
   Art. 47 – Cassa malattia Colf
   Art. 48 – Previdenza complementare
   Art. 49 – Contributi di assistenza contrattuale
   Art. 50 – Decorrenza e durata

  

 

Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra:
- Fidaldo, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia, costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici, Associazione Datori Lavoro Domestico,
- Domina, Associazione nazionale datori di lavoro domestico aderente a Federcasalinghe,
da una parte,
e Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil,
dall'altra,
disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico.
2. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.
3. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall’Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n.304.



Art. 2 - Inscindibilità della presente regolamentazione

1. Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell'ambito di ciascuno dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né quindi cumulabili con altro trattamento, e sono ritenute dalle parti complessivamente più favorevoli rispetto a quelle dei precedenti contratti collettivi.


Art. 3 - Condizioni di miglior favore

1. Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti 'ad personam'.


Art. 4 - Documenti di lavoro

1. All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle norme di legge vigenti, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta. Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato.


Art. 5 – Assunzione

1. L'assunzione del lavoratore avviene ai sensi di legge.


Art. 6 - Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)

1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:

a) data dell'inizio del rapporto di lavoro;
  b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all’assistenza di persone, l’anzianità di servizio nel livello

 

  A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria;
 

  c) durata del periodo di prova;
 

  1. esistenza o meno della convivenza;
    e) la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro;
    f) durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione;
    g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
    h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all'art. 14, ultimo comma;
    i) retribuzione pattuita;
    l) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte);
    m) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
    n) indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
    o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto.

    2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti.



    Art. 7- Assunzione a tempo determinato

    1. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera nella quale devono essere specificate le ragioni giustificatrici.
    2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario.
    3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai tre anni.
    4. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:
    - per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
    - per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;                                                                                                                                                                                                                  
    - per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;                                                                                                                               
    - per sostituire lavoratori in ferie;                                                                                                                                                 
    - per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.                                                                                                         
    5. Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato i datori di lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.



    Art. 8 - Lavoro ripartito

    1. E’ consentita l’assunzione di due lavoratori che assumono in solido l’adempimento di un’unica obbligazione lavorativa.                                                                                                                                                 
    2. Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa fra le parti contraenti, ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.                                                                                                                
    3. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta. Nella lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore in base al presente contratto collettivo, nonché la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori.                                                                                                                         
    4. Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i due lavoratori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro, nel qual caso il rischio dell’impossibilità della prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posta in capo all’altro obbligato. Il trattamento economico e normativo di ciascuno dei due lavoratori è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore.                                                                                                                       
    5. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate.                                                                                                                                              
    6. Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro o su proposta dell’altro prestatore di lavoro, quest’ultimo si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente; in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c. Analogamente è data facoltà al lavoratore di indicare la persona con la quale, previo consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere in solido la prestazione di lavoro. In ogni caso, l’assenza di intesa fra le parti comporterà l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale.

    Nota a verbale: la Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 44 predisporrà il regolamento per l’attuazione del riproporzionamento di cui al comma 4 del presente articolo.

  2. Art. 9 - Permessi per formazione professionale

    1. I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari.


    Art. 10 - Inquadramento dei lavoratori

    1. I prestatori di lavoro sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è definito “super”:  

Livello A


Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all’assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.

Profili :

a) Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto all’assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei collaboratori familiari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di prima formazione.

 

Al compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale;
Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa;


a) Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia;
b) Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco;
c) Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica        del/dei cavallo/i;
d) Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali domestici;
e) Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;
f) Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell’ambito di interventi di piccola manutenzione.

 

 

Livello A super

Profili:

a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusive mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro;


                                    b) Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di                                                  bambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi                                        prestazione di cura.

 

 

Livello B
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.

Profili:

a) Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell’ambito del livello di appartenenza.                                                                                                                                                    
b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell’abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia.                                                                                                                              
c) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura.                                                                              
d) Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera.                                                                  
e) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione;                                                                                                                                                      
f) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell’ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione.
Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia.                                                                                                                                                                
g) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.

 

Livello B super


Profilo:

Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

 

 

Livello C                                                                                                                                                                                                           
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.

Profilo:

Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime.

 

 

Livello C super


Profilo:

Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di:

 

 assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività

 

 connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

 

 

Livello D
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.

Profili:

a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all’amministrazione del patrimonio familiare;                                                                                    

b) Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;                                                                   
c) Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;                                 
d) Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa;                                                                                                                                                                 
e) Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione;                                                                                                                                                            
f) Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare.

 

Livello D super

Profili:

a) Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti
b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all’andamento della casa.

 

Note a verbale:


1) Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all’inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti.                                                                                                                          
2) Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione.                                                                                    
3) La formazione del personale, laddove prevista per l’attribuzione della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque                         non inferiore a 500 ore.
 



Art. 11 - Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona

1. Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, relativa al livello di inquadramento, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 15 e, per il personale non convivente, l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte.                                                                                                                      
2. Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.                                                                                               
3. L'assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l'ora d'inizio e quella di cessazione dell'assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua.



Art. 12 - Prestazioni esclusivamente d'attesa

1. Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella E allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.                                                                                                                     
2. Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.                                                                                                                                                                                                           
3. L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato tra le parti.

 


Art. 13 - Periodo di prova

1. I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D super, e di 8 giorni di lavoro effettivo per quelli inquadrati negli altri livelli.


2. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.

3. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.


4. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione, senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.



Art. 14 - Riposo settimanale

1. Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero.

2. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.                                                                                                                                                                             

3. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.                                                                                                                                              
4. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.


Art. 15 - Orario di lavoro

1. La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:                                                                                                  
10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;                                                                                                                                                                                 
8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.                                                                                                        
2. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:                                                                                                                                                                           

interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;                                                               
interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;                                                                             
interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.                                                                         

A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo restando l’obbligo di corresponsione dell’intera retribuzione in natura. Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario effettivo di lavoro concordato nell’atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all’interno della tipologia di articolazione dell’orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste dall’ art. 16.                                                                                                                                                                                                   
3. L’assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l’orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale nell’ambito delle articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale dell’orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa.                                                                                                                                                                                                     
4. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.                                                                                                                                                                                              
5. La collocazione dell'orario di lavoro è fissato dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio intero per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti.                                                                                     
6. Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 11 e 12, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, che è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria o, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, così come previsto dall’art. 16.                                                               
7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.                                                                                                                                                             
8. Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito.
 


 

Art. 16 - Lavoro straordinario

1. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento.                                                                                   
2. È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata all’art. 15, comma 1, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.                                                                                                                                      
3. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:

  del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22:00                                                                                                                   
  del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 06:00                                                                                                  
  del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nell’art. 17                                                                 
4. Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorazione del 10%.                                                                                                                    
5. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.                                                                                                                                                       
6. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Art. 17 - Festività nazionali e infrasettimanali

1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono:                                                                                                                                                                                              

1° gennaio,
6 gennaio,
lunedì di Pasqua,
25 aprile,
1° maggio,
2 giugno,
15 agosto,
1° novembre,
8 dicembre,
25 dicembre,
26 dicembre,
S. Patrono.                                                                                                                                                                                                        

 In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l'obbligo di corrispondere la normale retribuzione.                                                                                                                                                                                          
2. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.                                                                                     
3. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.                                                                                                                                                                                         
4. Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite con 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.                                                                                                                                             
5. Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata nelle festività di cui al comma 1.


Art. 18 – Ferie

1. Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.                                                                                                                  
2. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.                                                                                                                                                                                                                                                  
3. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8.                                                                                                                      
4. Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 7, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.                                                                                                                                                                                                                                   
5. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.                                                                                                                                                                                                         
6. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.                                                                
7. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto al comma 4.                                                                                                                                                                                           
8. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.                                                                                                                                                                                                                              
9. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.


Art. 19 - Sospensioni di lavoro extraferiali

1. Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni.
 

 

 

Art. 20 – Permessi

1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l'effettuazione di visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro.                                                                                                                  
I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:                                                                                                                            
- lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 15, comma 2;                                                         
- lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue.                                                              
Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell'orario di lavoro prestato.                                                                                                                 
2. I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti.                                                                                 
3. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.                                                                                                                                                 
4. Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per l’ adempimento degli obblighi di legge.                                                                                                               
5. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.                                                                                                                                                           
6. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio.



Art. 21 - Assenze                                                                                                                                                                                            

  1. Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro. Per quelle derivanti da malattia si applica l’art. 26 e per quelle derivanti da infortunio o malattia professionale l’art. 27.
    2. Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento. A tal fine la relativa lettera di contestazione e quella di eventuale successivo licenziamento saranno inviate all’indirizzo indicato nella lettera di assunzione, così come previsto dall’art. 6, lett. e) del presente contratto.



    Art. 22 - Diritto allo studio

    1. Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore di lavoro favorirà la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell'obbligo o di specifico titolo professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di lavoro.
    2. Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno essere recuperate a regime normale; le ore relative agli esami annuali, entro l'orario giornaliero, saranno retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi.



 

 

 

 

  1. Art. 23 – Matrimonio

    1. In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.                                     
    2. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta, per il periodo del congedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.                                                                                                                                                                                        
    3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto matrimonio.



    Art. 24 - Tutela delle lavoratrici madri

    1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.                                                                                                                           
    2. È vietato adibire al lavoro le donne:                                                                                                                                                                    

durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge;                                                                                                                                 
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;  
c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.                                                                                 

Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.                                                                                                                                    
3. Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.                                                                                                                                                 
4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso.
5. si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate
                                                                                                                                                                                                                                                                          
Dichiarazione a verbale:                                                                                                                                                                 
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori esprimono la necessità di superare i limiti della legislazione vigente, che esclude dall’obbligo di convalida da parte del servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro le dimissioni della collaboratrice familiare in maternità (ex art. 55, comma 4, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Pertanto, al fine di parificare le tutele di tutte le lavoratrici, promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di enti, organi ed istituzioni, cui auspicano partecipino le Associazioni Datoriali firmatarie del presente contratto.



Dichiarazione a verbale:                                                                                                                                                                
Le Associazioni Datoriali firmatarie dichiarano di non condividere quanto sopra affermato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in particolare per quanto attiene all’eventuale completa parificazione delle tutele.


Art. 25 - Tutela del lavoro minorile

1. Non è ammessa l’assunzione dei minori degli anni 16                                                                                                        
2. E’ ammessa l’assunzione di adolescenti, ai sensi della legge 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificata e integrata dal D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, purchè sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell’obbligo scolastico.                                                                                                                                    
3. E’ vietato adibire i minori al lavoro notturno, tranne casi di forza maggiore.                                                                                   
4. Sono altresì da osservare le disposizioni dell’art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 339,      secondo cui il datore di lavoro, che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà genitoriale, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.


Art. 26 – Malattia

1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.                                                                                                                                                   
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.                                                                                                                                                                            
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione del datore di lavoro.                                                                                                                   
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:                                                                                                                                                                                                                                               
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;                                                          
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;                                                                                         
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.                                                                                                                                           
5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.                                                                                                                                    
6. Durante i periodi indicati nel comma 4 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura:                                                                                                                      
fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;                                                               
dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.                                                                                              
7. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.                                                                                                                                         
8. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
9. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

 

 

Nota a verbale:                                                                                                                                                                                              
Le Parti si riservano di modificare il contenuto del presente articolo non appena sarà stata attivata la Cassa Malattia Colf di cui all’art. 47.



Art. 27 – Infortunio sul lavoro e malattia professionale

1. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta al lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:                                                                                                          
1) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;                                                                       
2) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;                                                                  
3) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.                                                                                                       
2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.                                                                                    
3. Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spettano le prestazioni previste del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.                                                                                                                                                                                                  
4. Le prestazioni vengono erogate dall’INAIL, al quale il datore di lavoro deve denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini:                                                                                                        
- entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;                                                                                  
- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o di malattia professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni;                                                                                 
- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.                     
5. La denuncia all’INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi termini all'autorità di Pubblica sicurezza.                                                                                                                                                                                                       
6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale.                                                                                                                                                                   
7. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.                                                                                                                                              
8. L’ infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono la decorrenza degli stessi.

 

Art. 28 - Tutele previdenziali

1. Il lavoratore deve essere assoggettato alle forme assicurative e previdenziali previste dalla legge, sia nel caso di rapporto in regime di convivenza che di non convivenza.                                                              
2.In caso di pluralità di rapporti in capo allo stesso lavoratore le forme assicurative e previdenziali devono essere applicate da ciascun datore di lavoro.
3.E’ nullo ogni patto contrario.


Art. 29 – Servizio militare e richiamo alle armi

Si fa riferimento alle leggi che disciplinano la materia.


Art. 30 – Trasferimenti

1. In caso di trasferimento in altro comune, il lavoratore deve essere preavvisato, per iscritto, almeno 15 giorni prima.                                                                                                                                                                                                                       
2. Al lavoratore trasferito deve essere corrisposta, per i primi 15 giorni di assegnazione alla nuova sede di lavoro, una diaria pari al 20% della retribuzione globale di fatto afferente tale periodo.                                                                                                                                                                                             
3. Al lavoratore trasferito sarà inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé ed i propri effetti personali, ove alle stesse non provveda direttamente il datore di lavoro.                                                                                                                                                                                                            
4. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, ove non sia stato rispettato il termine di cui al comma 1.


Art. 31 –Trasferte

1. Il lavoratore convivente di cui all’art.15, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.                                                                                                                                                     
2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.

 

 


Art. 32 - Retribuzione e prospetto paga

1. Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.

2. La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:                                                                                          

a) retribuzione minima contrattuale di cui all’art. 33, comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico  elemento denominata indennità di funzione;                                                                
b) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 35;                                                                                         

c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;                                                                              
d) eventuale superminimo.                                                                                                                                                            

3. Nel prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d) del comma 2 sia una condizione di miglior favore 'ad personam' non assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compensi per le ore straordinarie prestate e per festività nonché le trattenute per oneri previdenziali.

4. Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno.

 

 

Art. 33 - Minimi retributivi

1. I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, AS, B, BS, C, CS, D, DS  ed E  allegate al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 36.


Art. 34 - Vitto e alloggio

1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente; l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo all'integrità fisica e morale dello stesso.                                                                                                                      
2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.                                                                                                                                                                  
3. I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio sono fissati nella tabella F allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 36.


di Art. 35 - Scatti anzianità

1. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
2. A partire dall'1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall'eventuale superminimo.
3. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.


Art. 36 - Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio

1. Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, determinati dal presente contratto, sono variati, da parte della Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo di cui all'art. 43, secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno.                                            
2. La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo la terza convocazione, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato dalle Organizzazioni ed Associazioni stipulanti a determinare la variazione periodica della retribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1, in misura pari all'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio.                                                                                                                                         
3. Le retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, determinati ai sensi dei commi precedenti, hanno decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, se non diversamente stabilito dalle Parti.


Art. 37 - Tredicesima mensilità

1. In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle note a verbale apposte in calce al presente contratto.                                                                                                                                                                                                      
2. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.                                                                
3. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.




Art. 38 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso

1. Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:                                                                                                                                                                                                                                                           

per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:                                                                                                                                                    

fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;                           
oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.                                                                                                                                                                                                                                       

I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.                                 

per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:                                                                                                                                                           

fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;                             
oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.                          

2. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di:                                                                                                                                                                                                                     

30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità,                                                                                                               
60 giorni di calendario per anzianità superiore.                                                                                                                         

Alla scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.                                                                                                                                                                       
3. In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.                                                                                                                                             
4. Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.                                                                                                                                                         
5. Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità di mancato preavviso.
6. In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo.                                                                                                                              
7. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso.

 

 

Art. 39 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)


1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sonno incrementate a norma dell'art. 1, comma 4, della citata legge, dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso.                                                                                                                                                                                    
2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato.                                                                                                                                                                
3. L'ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza categoria.                                                                                                                                                                                                                       
4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l’indennità di anzianità è determinata nelle seguenti misure:                                                                                                                                                                                         
A) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con orario settimanale superiore alle 24 ore:                                                                                                                                                                                         
1) per l'anzianità maturata anteriormente all'1 maggio 1958:                                                                                                                

a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno per ogni anno d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d'anzianità;                                                                                                                                    

2) per l'anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21 maggio 1974:

a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;                                                                                                                                                                  

3) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:

a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità
b) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno d'anzianità.                                                                                                                                  

B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:                                                                                                                      

1) per l'anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno d'anzianità;                                                                                                                                                                              
2) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 giorni per ogni anno d'anzianità;                                                                                                                                                              
3) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;                                                                                                                                                               
4) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni per ogni anno d'anzianità.                                                                                                                                                   

Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell'ultima retribuzione e accantonate nel T.F.R..
5. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere maggiorati del rateo di gratifica natalizia o tredicesima mensilità.


Art. 40 - Indennità in caso di morte

1. In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.
2. La ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge.
3. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima.


Art. 41 - Permessi sindacali

1. I componenti degli organismi direttivi territoriali e nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, la cui carica risulti da apposita attestazione                dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza, rilasciata all'atto della nomina, da presentare al datore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni degli organismi suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno.                                                                                                                                                                                                                     
2. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione al datore di lavoro di norma 3 giorni prima, presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle Organizzazioni Sindacali di appartenenza.


Art. 42 – Interpretazione del Contratto

1. Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro, riguardanti l'interpretazione autentica delle norme del presente contratto, possono essere demandate alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 44.                                                                                                            
2. La Commissione si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 43 - Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo

1. È costituita una Commissione nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei datori di lavoro stipulanti il presenti contratto.                                                                                                                                          
2.Ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori e ciascuna associazione dei datori di lavoro designa il proprio rappresentante nella Commissione, la quale delibera all’unanimità.                                                                                                                                                                    
3.La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 33, 34 e 36.
Art. 44 - Commissione paritetica nazionale

1. Presso l'Ente bilaterale di cui all’ art. 46 è costituita una Commissione paritetica nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente contratto.                                                        
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all’art. 42:                                                 
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione;                                                                                            
b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;   
c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni nazionali, stipulanti il presente contratto.                                                                                                                                                          
3. La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto.                                                                                          
4. Le Parti s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all'anno, in concomitanza con le riunioni della Commissione di cui all'art. 43.


Art. 45 - Commissioni territoriali di conciliazione

1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all’applicazione del presente contratto, sarà esperito, prima dell’azione giudiziaria, ed in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n.80, e successive modifiche ed integrazioni, il tentativo di conciliazione presso l’apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal rappresentante dell’Organizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro cui, rispettivamente, il lavoratore e il datore di lavoro conferiscano mandato.                                                                                                                            
2. Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di cui agli artt.. 410 e seguenti c.p.c..


Art. 46 - Ente bilaterale

1. L'Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: per il 50% da Fidaldo (attualmente costituita come indicato in epigrafe) e Domina, e per l'altro 50%, da Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. I componenti spettanti a Fidaldo vengono indicati esclusivamente da Fidaldo stessa.

2. L'Ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni:                                                                                              
1) istituisce l'osservatorio che ha il compito di effettuare analisi e studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese. A tal fine, l'osservatorio dovrà rilevare:                                                                                                                                                                                                                           
- la situazione occupazionale della categoria;
- le retribuzioni medie di fatto;                                                                                                                                                                                                                     
- il livello di applicazione del CCNL nei territori;                                                                                                                                                        
- il grado di uniformità sull'applicazione del CCNL e delle normative di legge ai lavoratori immigrati;                                                                                                                                                                                                                          
- la situazione previdenziale e assistenziale della categoria;                                                                                                                    
- i fabbisogni formativi;                                                                                                                                                                                   
- le analisi e le proposte in materia di sicurezza;                                                                                                                                                                                                       
2) promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza.                                                                                                                                                                             
Art. 47 - Cassa malattia Colf

1. La Cassa Malattia Colf eroga le prestazioni per il rimborso del trattamento economico di malattia.                                                                                                                                                                                                       
2. Le Parti si impegnano a definire in apposito regolamento, entro il 30 aprile 2007, tempi e modalità delle prestazioni.


Art. 48 - Previdenza complementare

1. Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula del presente contratto.
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le Parti convengono che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo 1 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.


Art. 49 - Contributi di assistenza contrattuale

1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 42,43, 44, 45, 46 e 47 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo dei bollettini di versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti.                                                                                                                                                        
2. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma 1, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,03, dei quali 0,01 a carico del lavoratore.                                                                                                               
3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro hanno natura retributiva, con decorrenza dal 1 luglio 2007.


Art. 50 - Decorrenza e durata

1.Il presente contratto decorre dal 1 marzo 2007, fatte salve le diverse decorrenze previste nel contratto stesso e scadrà il 28 febbraio 2011; esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo.                                                                                                                                                                                                                                           
2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un quadriennio.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.

Chiarimenti a verbale.

1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.                                                                                                                                                                                              
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).                                                                                                                                                                                                                                                                             
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.                                                                                                                                                                                   

5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva dell'indennità di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.                                                 

Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403)

 

         NOTE:

  1. I lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente CCNL saranno inquadrati nella nuova classificazione sulla base delle mansioni svolte. Tali nuovi inquadramenti dovranno in ogni caso salvaguardare i livelli economici conseguiti in base al precedente inquadramento, compresi i futuri aumenti afferenti tale inquadramento, ivi compresi gli aumenti periodici.

    2. Eventuali eccedenze corrisposte, comunque denominate (assegni ad personam, superminimi, etc.) saranno riassorbite fino a concorrenza nei nuovi minimi tabellari. Qualora la retribuzione globale di fatto dei lavoratori conviventi in atto al 28 febbraio 2007 sia inferiore ai minimi tabellari determinati dal presente CCNL, differenza sarà dovuta: quanto al 50%, dal 1 marzo 2007, quanto al restante 50%, dal 1 gennaio 2008.

    3. Le Parti si danno atto che la nuova classificazione dei lavoratori è complessivamente più favorevole agli stessi della precedente.

 

 

ESEMPI CALCOLO RETRIBUZIONI

 

La retribuzione delle colf sta diventando un tema sempre più importante nel paese Italia. Molto spesso ci si chiede quale sia il compenso da erogare, quale siano gli elementi da considerare, come si calcolano le ferie e via dicendo.

Di seguito si cercherà di dare alcune informazioni e fare un esempio di busta paga di una   colf.

 

Per quanto riguarda la retribuzione, generalmente questa viene definita tra le parti e può riguardare la retribuzione mensile in caso di lavoratore a tempo pieno oppure una retribuzione settimanale o ad ore nel caso di lavoratori part time.

 

Nel momento in cui si definisce la paga è opportuno parlare di paga netta per evitare poi successivi disguidi  al momento del pagamento dei contributi INPS.

Per legge infatti una parte dei contributi INPS sono a carico del lavoratore dipendente e possono essere trattenuti o meno dal datore di lavoro secondo la sua discrezionalità. Qualora gli oneri contributivi venissero trattenuti dal datore di lavoro, il trattenimento delle somme dovrà essere effettuato ogni qual volta venga pagata la retribuzione e non in un'unica soluzione a fine trimestre in quanto non è consentita per legge.

 

I contributi INPS variano in base all'importo della retribuzione oraria effettiva erogata alla dipendente e  variano sia in base al numero delle ore settimanali lavorate (inferiore o superiori alle 24 ore) e sia in base alla retribuzione oraria comprensiva della quota oraria della XIII°.

 

Ci sono 2 metodi per calcolare la retribuzione oraria comprensiva di retribuzione oraria della XIII:

 

  1.  si moltiplica la retribuzione x le ore settimanali per 13 settimane. Il totale lo si divide per 12. Il risultato ottenuto si divide per le ore totali mensili e si ottiene la quota oraria di tredicesima che si deve sommare alla retribuzione oraria.                                                
  2. si moltiplica la paga oraria per un coefficiente fisso di 8,33%. Il risultato ottenuto lo si somma alla paga oraria .

 

Una volta individuata la retribuzione comprensiva della quota oraria della XIII° per il 2010 le fasce contributive sono di seguito individuate:                                                                                                                     

- per un orario di lavoro fino alle 24 ore settimanali  ad una retribuzione oraria  inferiore ad € 7,22 i contributi sono pari ad € 1,34 (con o senza quota assegni familiari) di cui € 0,32 sono a carico del lavoratore dipendente;                                                                                                                                    

- con una retribuzione compresa tra gli € 7,22 ed € 8,81 i contributi sono pari ad € 1,51 (con o senza quota assegni familiari) di cui € 0,36 a carico del lavoratore dipendente;                                           

- con una retribuzione oraria ug uale o superiore ad € 8,81 i contributi sono pari ad € 1 ,85 (senza quota assegni familiari € 1,84) di cui € 0,44 a carico del lavoratore.                                                       

- per un orario superiore alle 24 ore settimanali aldilà dell'importo della retribuzione oraria, i contributi sono fissati in € 0,98 (€ 0,97 senza quota assegni familiari) di cui € 0,23 a carico del dipendente.                                                                                                                                                                             

Generalmente quando si dispone di una colf a servizio intero (numero di ore settimanali maggiore a 24) viene erogato anche il vitto e l'alloggio, mentre per i dipendenti con orario inferiore a 24 ore il vitto e l'alloggio costituiscono elementi che rientrano nell'accordo tra le parti. Una volta definita la corresponsione del vitto alloggio, qualora il collaboratore non potesse usufruirne per un giustificato motivo, dovrà ottenere un indennizzo sostitutivo.

 

Alle colf o badanti o in genere collaboratori domestici spettano sia le ferie, i permessi che la tredicesima mensilità. Oltre naturalmente al TFR.

 

Per quanto riguarda le ferie, ad ogni collaboratore spettano 26 giorni di ferie retribuite per ogni anno di lavoro effettuato dallo stesso datore di lavoro. I giorni non variano al variare dell'orario di lavoro.

 

I collaboratori assunti da meno di un anno maturano un numero di giorni di ferie ottenuti suddividendo 26 giorni annuali  per 12 mesi.

 Il risultato viene  moltiplicati per i mesi di lavoro effettuati. La retribuzione della giornata di ferie sarà data suddividendo la retribuzione mensile di fatto erogata al dipendente per 26. Nel caso di lavoro con erogazione vitto e alloggio, in caso di ferie al di fuori del luogo di lavoro, dovrà essere corrisposta un compenso sostitutivo convenzionale.

 

Per quanto riguarda i permessi, ai collaboratori conviventi spettano 16 ore annue, mentre per i collaboratori non conviventi con un orario settimanale superiore alle 30 ore  le ore di permesso sono 12, per collaboratori con orario inferiore alle 30 ore settimanali le 12 ore vanno riportate alle ore settimanali di lavoro effettivamente svolte.

 

La tredicesima mensilità, come tutti gli altri contratti di lavoro deve essere corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno.

 

Se il lavoratore è assunto da meno di un anno gli spettano tanti dodicesimi della retribuzione mensile quanti sono i mesi lavorati. Il suo calcolo è abbastanza semplice. Se la retribuzione è fissata a livello mensile, la XIII° è uguale ad una retribuzione mensile. Se la paga è fissata a livello settimanale, l'importo della paga settimanale si moltiplica per 52 settimane annue e lo si divide per 12 mesi.

 

Se la retribuzione corrisponde alla paga oraria, la XIII° viene calcolata risalendo alla paga settimanale e poi seguire il procedimento sopra descritto.

 

Per quanto riguarda il TFR il collaboratore matura una retribuzione all'anno che deve essere accantonata dal datore di lavoro e pagata al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

 

Altro elemento da considerare è che il datore di lavoro non è sostituto d'imposta nei confronti del collaboratore, di conseguenza è esonerato dal trattenere l' IRPEF dovuta dalla collaboratrice domestica; di conseguenza può rilasciare al collaboratore solo la dichiarazione dell'esistenza del rapporto di lavoro. Non è obbligato invece a rilasciare la dichiarazione relativa ai compensi annuali corrisposti.

 

A questo punto si può procedere con un esempio pratico di calcolo di busta paga di una colf. Nella sezione modulistica si potranno trovare i formati da poter utilizzare per presentare una busta paga. Poichè l'Irpef non deve essere calcolata, la busta paga del collaboratore/colf o badante è abbastanza semplice e anche lo schema della busta paga è semplice poiché per legge non è stato stabilito un modello, come avviene invece per il calcolo delle normali buste paga dei dipendenti.

 

Si pensi ad una colf addetta alle pulizie (in base al CCNL  la categoria di appartenenza in questo caso è la terza) la cui paga oraria è pari ad € 8,00. Le ore settimanali di lavoro svolto sono pari a 20 (4 ore al giorno dal lunedì al venerdì). Le ore settimanali di lavoro sono importanti per il calcolo del contributi INPS, delle ferie, dei permessi e della tredicesima mensilità. Si considera inoltre che la colf non sia convivente e, poiché si presuppone che non vi sia stato nessun accordo tra le parti per il vitto e l'alloggio non bisogna erogare  un'indennità di vitto e alloggio.  

 

Se il calcolo si applica al mesi di Febbraio 2010 la collaboratrice ha lavorato 20 giorni. Moltiplicando il numero dei giorni lavorati (20) per le ore giornaliere (4) per la paga oraria (€ 8,00) si ottiene la retribuzione mensile.

Calcolo

 

€ (euro,8,00 x 4ore x 20giorni) = € 640,00 retribuzione mensile lorda

A tale importo bisogna detrarre il contributo INPS a carico della colf. Per verificare la fascia di appartenenza dei contributi da applicare bisogna moltiplicare la retribuzione oraria (€ 8,00) per il coefficiente fisso 8,33%

(il coefficiente fisso 8.33% si ottiene dividendo un mese diviso numero dei mesi di un anno (12) :100 (percentuale: 1:12x100=8,333333

Calcolo

 

€8,00 + (8,00 x 8,33%) =euro 8.00 + 0,6664 = € 8,6664 Retribuzione oraria comprensiva della quota contributiva XIII°

Con una retribuzione di € 8,6664 si rientra nella II fascia  e i contributi a carico dipendente sono pari a  € 0,36 per ora. Di conseguenza basta moltiplicare il numero delle ore effettuate nel mese (ore giornaliere 4 per i giorni lavorati nel mese 20)  per il contributo INPS.

Calcolo

 

€ (0,36 x 4 x 20) =€ 28,80  quota contributo a carico della colf

L'importo da corrispondere è dato dalla differenza tra l'importo lordo mensile (€ 640,00) - la quota contributo a carico dipendente (€ 28,80)

Calcolo

€(640,00 - 28,80) =€ 611,20  Retribuzione netta


E' utile calcolare anche il totale dei contributi da versare poi successivamente da riportare in uno schemino da rivedere alla fine di ogni trimestre.
Calcolo

€(1,51 x 4 x 20) = € 120,80    Contributi totali mensile da versare a fine trimestre.

Alla stregua di tutte le buste paga si può consegnare una copia della stessa alla colf e farsi firmare la propria per ricevuta. 

Ultimo elemento da considerare è che i contributi delle colf (sia a carico del della quota a carico dipendente che di quella a carico del datore di lavoro)  vanno versati trimestralmente ed in modo particolare vanno versati entro il 10 del mese successivo al trimestre di riferimento ossia:

 

I  Trimestre Gennaio, Febbraio, Marzo

= versamento contributi Inps entro il 10 Aprile

II Trimestre Aprile,Maggio,Giugno

= versamento contributi Inps entro il 10 Luglio

III Trimestre Luglio,Agosto,Settembre

= versamento contributi Inps entro il 10 Ottobre

IV Trimestre Ottobre,Novembre,Dicembre

= versamento contributi Inps entro il 10 Gennaio.

 

 

 

ATTENZIONE OBBLIGO ISCRIZIONE CASSA COLF! 
 .

 

 

 

 

 

 

 

VADEMECUM  INTERPRETATIVO SEMPLIFICATO DEL

              CONTRATTO LAVORO COLF BADANTI

 

1. Introduzione

Il presente elaborato trae origine dall’esigenza, avvertita all’interno del Servizio Sociale del Comune di Schio, di fornire alcune coordinate di riferimento alle famiglie che impiegano le cosiddette “badanti” per accudire i propri congiunti anziani o

disabili.

Si tratta di un fenomeno che è andato ad assumere negli ultimi anni un rilievo sempre maggiore, tanto da divenire oggetto d’attenzione specifica all’interno delle politiche assistenziali, così come nel discorso sulle politiche migratorie.

La sanatoria chiusasi lo scorso novembre ha portato alla luce (seppure crediamo in misura ancora parziale) le dimensioni quantitative del fenomeno: oltre 300 mila tra colf e badanti, quasi la metà delle domande di regolarizzazione complessivamente presentate.

Un “mercato del lavoro” esteso e tendenzialmente in crescita, che però vive delle difficoltà del tutto particolari, date dalle condizioni di debolezza di entrambe le controparti (da un lato la dipendente, spesso con un vissuto migratorio sofferto, svantaggi linguistico-culturali e poca professionalizzazione; dall’altro lato il “datore di lavoro”, l’anziano o la sua famiglia, il più delle volte impreparato a questo ruolo).

Quello che è stato colto dallo Sportello Immigrati è un diffuso bisogno di acquisire maggiori informazioni sulle regole del rapporto di lavoro.

Un rapporto, invero, del tutto particolare, se non altro per la stretta relazione che si instaura tra lavoratrice, anziano e i suoi parenti; una relazione in cui si fondono inevitabilmente elementi, tempi e spazi di vita e che a volte innesca delle dinamiche più simili a quelle familiari che non a quelle datoriali.

Ciò nondimeno (o forse proprio per questo?) è un rapporto che ha la necessità di uscire dal sommerso e riconoscere opportunità e diritti, oltre ad acquisire visibilità nei confronti della rete dei servizi territoriali.

Di qui l’idea di uno strumento informativo ad uso delle famiglie che impiegano delle badanti per la cura e l’assistenza di persone anziane o disabili. Un vademecum che vuole fornire una serie di indicazioni sugli aspetti giuridici, fiscali e previdenziali, oltre a dei concreti riferimenti nel territorio Alto Vicentino (uffici pubblici, sindacati, patronati, associazioni, ecc.) ed una sitografia specifica.

L’idea è però anche quella di completare questo lavoro con una serie di indicazioni più di tipo “relazionale”, ossia fornire alle famiglie qualche suggerimento su come gestire la relazione con questa figura e su come affrontare la diversità interculturale.

Il lavoro delle “badanti” vademecum ad {PAGE } uso delle famiglie

 

 

2. La normativa di riferimento

 

Le prestazioni rese dalle “badanti” si configurano all’interno della tipologia del così detto “lavoro domestico”, alla cui normativa si rifanno completamente.

La disciplina del lavoro domestico è data innanzitutto dal codice civile (artt. 2240- 2246), le cui disposizioni rimangono ancora valide per i lavoratori “ad ore”.

Per i domestici impiegati per almeno 4 ore al giorno (fattispecie in cui rientrano di norma le “badanti”), si applica la legge 339/1958 “Per la tutela del lavoro domestico”, la quale regolamenta in modo complessivo ed organico la materia.

Fra le altre normative intervenute sull’argomento (di cui si dà elencazione nel riquadro sotto riportato) si ricorda in particolare il DPR 1403/1971 con il quale è stata introdotta la tutela assicurativa per malattia a favore di tutti i lavoratori domestici (già dal 1952 prevista per le prestazioni di almeno 4 ore giornaliere), nonché la copertura previdenziale.

 

Normativa sul lavoro domestico

Legge 1239/1939 “Istituzione di una tessera sanitaria per le persone

addette ai lavori domestici”

R.D. 1225/1940 “Regolamento sulla tessera sanitaria per le persone

addette ai lavori domestici”

Legge 940/1953 “Corresponsione della 13^ mensilità al personale

addetto ai servizi domestici”

Legge 1003/1956 “Trattamento previdenziale degli autisti dipendenti da

privati”

Legge 339/1958 “Per la tutela del rapporto di lavoro domestico”

Legge 977/1967 “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”

DPR 1403/1971 “Disciplina dell’obbligo delle assicurazioni sociali

nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi di

riassetto e di pulizia dei locali”

 

Un’altra importante fonte normativa è data dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), la cui ultima versione è stata sottoscritta l’8 marzo 2001 e scadrà il 7 marzo 2005 (vedi allegato).

 

La definizione di lavoro domestico che si ricava dal sopra rappresentato quadro giuridico è quanto mai ampia: “prestazioni di lavoro, comunque retribuite, finalizzate al funzionamento della vita familiare” (art. 1 CCNL 8/3/2001).

 

L’estrema indeterminatezza dei compiti e delle mansioni rientranti nella categoria del lavoro domestico si estende anche alla figura della badante, la quale ha funzioni generiche di accudimento e di assistenza nei riguardi della persona affidatale.

 

Rimangono comunque escluse dalle competenze della badante le prestazioni prettamente infermieristiche, per il cui svolgimento è necessario uno specifico attestato professionale.

 

Il lavoro delle “badanti” vademecum ad {PAGE} uso delle famiglie

 

  1. Costituzione del rapporto di lavoro Per assumere una badante

 

il datore di lavoro deve attenersi ad una precisa procedura stabilita dalle leggi e dalle circolari del Ministero del Lavoro (ora Ministero del Welfare). La procedura da seguire è diversa a seconda che la lavoratrice da assumere appartenga o meno all'Unione Europea.

 

a) Lavoratrice cittadina italiana o dell’Unione Europea. Il datore di lavoro può assumere direttamente la badante, dopo aver concordato gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.).

 

b) Lavoratrice cittadina extra UE. Si presentano i seguenti casi:

 

b1) Se la lavoratrice si trova in Italia con regolare documento di soggiorno che permette il lavoro (p.es. no turismo o richiesta asilo o culto), il datore di lavoro può assumerla direttamente, con la stessa procedura impiegata per i collaboratori domestici con cittadinanza italiana;

 

b2) Se la lavoratrice si trova all'estero, è prevista una procedura di chiamata nominativa che però risulta molto lunga e complessa e comunque al momento attuale preclusa, in attesa della modifica del regolamento attuativo a seguito dell’entrata in vigore della Legge Bossi-Fini.

 

b3) Se la lavoratrice si trova in Italia senza regolare documento di soggiorno, non è assolutamente possibile assumerla, a meno che non abbia presentato entro l’11 novembre 2002 la domanda di regolarizzazione in occasione dell’ultima sanatoria e quindi sia in attesa di veder definita la propria posizione. Per chi assume stranieri “clandestini” sono previste sanzioni penali, fra cui l’arresto.

I documenti che la lavoratrice deve produrre per dar corso all’assunzione sono:

Documento di riconoscimento (carta d’identità o passaporto) valido;

Codice fiscale;

Eventuale numero di iscrizione INPS (se la lavoratrice ha già una posizione

aperta presso l'ente);

Permesso di soggiorno in corso di validità (se lavoratrice straniera);

Eventuali attestati professionali o diplomi (purché riconosciuti in Italia).

Le procedure per l’assunzione di lavoratori domestici, sia italiani che stranieri, risultano decisamente più semplici rispetto agli adempimenti richiesti per altri inquadramenti.

 

E’ innanzitutto necessario darne comunicazione all’INAIL lo stesso giorno in cui inizia il rapporto lavorativo (basta semplicemente telefonare al numero 803888).

 

Entro le 48 successive alla costituzione del rapporto di lavoro è prescritta, in caso di lavoratrice straniera, una apposita comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza (da presentarsi all’Ufficio Protocollo del Comune ai sensi dell’art. 7 del Decreto L.vo 286/98).

La dichiarazione di cui sopra dev’essere fatta anche dalla persona ospitante (se diversa dal datore di lavoro).

 

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Nel caso di stabile convivenza (dimora abituale) è altresì necessario darne comunicazione all’Anagrafe entro 20 giorni per l’iscrizione nei registri della popolazione (residenza).

 

L'assunzione va, infine, denunciata all'INPS tramite la presentazione dell'apposito

modulo (LD-O9, che si allega) entro le scadenze fissate per il pagamento dei contributi (vedi oltre).

 

Entro 30 giorni dall’inizio del servizio, il datore di lavoro è tenuto a consegnare alla lavoratrice una lettera di assunzione (o altro documento scritto), in cui vengano evidenziati gli elementi principali del rapporto di lavoro. (L’obbligo della forma scritta è stato introdotto dai CCNL con esclusione per i rapporti di durata inferiore al mese o alle 8 ore settimanali, nonché per quelli stipulati con parenti o

affini).

 

La lettera d’assunzione dovrà specificare, fra le altre cose, l’inquadramento del lavoratore domestico in una delle categorie indicate all’art. 10 del vigente CCNL, e precisamente:

 

Prima categoria super. Vi appartengono coloro che attestino professionalità specifica sul piano pratico operativo e che, svolgendone le mansioni, siano in possesso di un diploma specifico o attestato professionale riconosciuto dallo stato o enti pubblici.

 

Prima categoria. Vi appartengono coloro che con piena autonomia e responsabilità presiedano all’andamento della casa per esplicito incarico delegato dal datore di lavoro, o comunque svolgano mansioni per le quali occorra una specifica elevata competenza professionale ( es. addetto alla compagnia, governante, maggiordomo, assistente geriatrico, infermiere diplomato, capo cuoco).

 

Seconda categoria. Vi appartengono coloro che svolgono mansioni relative alla vita familiare con la necessaria specifica capacità professionale ( es. baby sitter, autista, cameriere, addetto alla stiratura o alla lavanderia, aiuto cucina, addetto alle pulizie).

 

Terza categoria. Vi appartengono i prestatori di lavoro generico ( dopo 14 mesi di anzianità

di servizio passeranno automaticamente alla seconda categoria ).

L’individuazione della categoria di inquadramento dipende dal grado di professionalità posseduta dalla badante e dalle mansioni che le verranno assegnate (che possono andare da una semplice sorveglianza ed accudimento di persone che conservano una certa autosufficienza, all’assistenza intensiva e continuata di anziani allettati).

 

Dalla scelta della categoria dipenderà la quantificazione retributiva e contributiva, ma anche la durata del periodo di prova (30 giorni per la 1^ categoria e 8 giorni per la

2^ e 3^).

 

4. Svolgimento del rapporto di lavoro

 

L’orario di lavoro può essere stabilito liberamente fra le parti, con osservanza dei seguenti limiti:

 

non più di 10 ore giornaliere non consecutive e fino ad un totale massimo di

54 ore settimanali, nel caso la badante sia convivente;

 

non più di 8 ore giornaliere non consecutive e fino ad un totale massimo di 45

ore settimanali, nel caso la badante non sia convivente.

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Il riposo settimanale non può essere inferiore alle 36 ore continuative, corrispondenti all’intera giornata di domenica, oltre ad un’altra mezza giornata da stabilirsi di comune accordo. Quando per necessità inderogabili non è possibile concedere il riposo domenicale, la lavoratrice avrà diritto al recupero in altro giorno, oltre alla maggiorazione prevista dal CCNL, a meno che ciò non venga richiesto dalla stessa lavoratrice professante altra fede religiosa.

 

La lavoratrice ha diritto a 26 giorni di ferie da svolgersi di norma nell’arco dell’anno solare in cui sono state maturate e suddivise in non più di 2 periodi da concordarsi fra le parti. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile: è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio (utilizzabili, ad esempio, per temporanei rientri al Paese d’origine).

 

Il vitto e l’alloggio (laddove previsti) fanno parte integrante della retribuzione spettante alla lavoratrice; i relativi valori convenzionali (stabiliti dal CCNL) sono computati al fini del calcolo dei contributi previdenziali e debbono essere indennizzati nel caso non vengano usufruiti (per esempio durante le ferie).

 

La lavoratrice che effettua almeno 6 ore giornaliere (anche se non convivente) ha diritto al pasto.

 

Il CCNL prescrive che i pasti devono essere tali da assicurare alla lavoratrice una

nutrizione sana e sufficiente.

 

La sistemazione alloggiativa fornita alla badante convivente deve essere idonea a salvaguardarne la dignità e riservatezza.

 

 

Adempimenti fiscali e previdenziali

 

Gli obblighi previdenziali che spettano al datore di lavoro, oltre all’iniziale dichiarazione (mod. LD-09), consistono nel versamento dei contributi INPS. Le scadenze, per i periodi lavorati nel trimestre solare che precede, sono:

 

10 aprile,

                   10 luglio,

                                           10 ottobre

                                                                  e

                                                                              10 gennaio.

 

I contributi previdenziali variano all’inizio di ogni anno e vengono di norma comunicati dall’INPS ogni anno con l’invio al datore di lavoro dei 4 bollettini di conto corrente postale.

 

Il calcolo viene effettuato sulla base della retribuzione oraria e delle ore lavorate nel trimestre, utilizzando due diversi parametri a seconda che alla lavoratrice vengano o meno corrisposti gli assegni famigliari.

 

La quota per il contributo CUAF (cioè comprensivo degli assegni famigliari) non è dovuta nel caso in cui la badante sia coniuge del datore di lavoro ovvero parente o affine entro il terzo grado e con lui convivente.

 

La retribuzione oraria da assoggettare al corrispondente contributo viene determinata sommando:

 

salario settimanale, mensile o quindicinale diviso per le ore prestate nel periodo;

 

quota di tredicesima mensilità, da calcolare dividendo per 12 la paga oraria;

 

vitto e/o alloggio, eventualmente fruiti diviso per le ore lavorate nel periodo.

 

I giorni di ferie pagati devono essere considerati come giorni di lavoro. A ciascuno di

tali giorni va attribuito un numero di ore secondo il seguente calcolo: Il lavoro delle “badanti” vademecum ad {PAGE } uso delle famiglie

 

a) sommare le ore lavorate nelle ultime quattro settimane precedenti l’inizio del periodo feriale;

 

b) dividere la somma ottenuta per il numero fisso 24, si ottiene così il numero di ore da attribuire a ogni giorno di ferie;

 

c) moltiplicare le ore giornaliere ricavate per i giorni di ferie pagati per avere il totale ore del periodo feriale da aggiungere alle lavorate nel trimestre.

 

Una parte dei contributi previdenziali versati dal datore di lavoro (che, tra l’altro, coprono anche l’assicurazione INAIL contro gli infortuni) grava sul lavoratore e quindi può essere trattenuta a titolo di rivalsa sullo stipendio (si tratta di una quota minima ed in genere la trattenuta non viene effettuata).

Non essendo sostituto d'imposta, il datore di lavoro domestico non è invece tenuto a fare ritenute ai fini fiscali. Ha però l'obbligo di rilasciare al lavoratore una dichiarazione relativa alle retribuzioni percepite durante l'anno: mod. CUD che evidenzi l'importo trattenuto quale contribuzione all'assicurazione generale obbligatoria.

 

Tale dichiarazione dovrà essere utilizzata dalla lavoratrice per la denuncia fiscale dei propri redditi.

 

Per le spese sostenute dal datore di lavoro sono riconosciute delle detrazioni fiscali (attraverso la presentazione del MOD 730 o UNICO).

 

6. Contributi regionali

La Regione Veneto ha promosso un bando (scaduto il 31/3/2003) per la concessione di contributi a favore delle famiglie che si avvalgono di un’assistente familiare regolarmente assunta per la cura di persone non autosufficienti. Per informazioni su eventuali riaperture di tali opportunità di sostegno economico è

possibile rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di residenza.

 

7. Malattie ed infortuni

In caso di malattia la lavoratrice è tenuta, qualora non convivente, a trasmettere entro 3 giorni il certificato medico al datore di lavoro. E’ riconosciuto il seguente

trattamento:

 

per anzianità fino a sei mesi: 8 giorni retribuiti (10 giorni di conservazione del posto);

 

per anzianità da più di 6 mesi: 10 giorni retribuiti (45 giorni di conservazione del posto);

 

per anzianità oltre 2 anni: 15 giorni retribuiti (180 giorni di conservazione del posto);

 

L'indennità di malattia è retribuita dal datore di lavoro nella seguente misura:

al 50% fino al terzo giorno di malattia;

al 100% dal quarto giorno in poi di malattia;

Il lavoro delle “badanti” vademecum ad {PAGE } uso delle famiglie

 

In caso di infortunio sul lavoro il datore di lavoro è tenuto a fare una denuncia all'INAIL, utilizzando un apposito modulo e allegando il referto medico del pronto soccorso, entro:

 

24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;

 

2 giorni dall'accertamento per quelli pronosticati non guaribili entro tre

giorni;

 

2 giorni a partire dal quarto per quelli pronosticati guaribili entro tre giorni

ma non guariti;

 

Nessuna denuncia occorrerà nel caso di infortunio guaribile in 3 giorni. Le assenze

per infortunio debbono essere comprovate da relativo certificato medico.

 

La dipendente infortunata ha diritto alla conservazione del posto:

 

Per 10 giorni di calendario, se con anzianità fino a sei mesi;

 

Per 45 giorni di calendario, se con anzianità di più di sei mesi e fino a due anni;

 

Per 180 giorni di calendario, se con anzianità di oltre due anni.

Alla lavoratrice in caso di infortunio spettano, a seconda dei casi, le seguenti prestazioni erogate dall'INAIL:

 

Una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;

 

Una rendita per l'inabilità permanente;

 

Un assegno per l'assistenza personale continuativa;

 

Una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte;

 

Le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;

 

La fornitura degli apparecchi di protesi.

 

Per quanto riguarda la retribuzione durante l’astensione per infortunio:

 

I primi tre giorni vengono retribuiti dal datore di lavoro;

 

Dal quarto giorno in poi erogati dall'INAIL;

 

L'aggiunta della quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, si dovrà nel caso che il lavoratore infortunato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

 

8. Cessazione del rapporto di lavoro

Il contratto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle due parti con l’osservanza di un termine di preavviso.

 

Nel caso di contratti di lavoro con almeno 25 ore settimanali (cioè superiore alle 25 ore settimanali) il preavviso è di

15 giorni di calendario fino a 5 anni di anzianità;

 

30 giorni di calendario oltre i 5 anni di anzianità.

 

Nel caso di contratti di lavoro con meno 25 ore settimanali il preavviso è di

8 giorni di calendario fino a 2 anni di anzianità;

 

15 giorni di calendario oltre i 2 anni di anzianità.

 

Il lavoro delle “badanti” vademecum ad {PAGE } uso delle famiglie

I suddetti termini sono dimezzati nel caso la risoluzione sia chiesta dalla lavoratrice.

Nel caso alla badante sia stato assegnato un alloggio indipendente, i termini vengono

portati a 30 giorni per anzianità inferiore ad 1 anno e 60 se superiore.

 

I giorni di ferie non vengono computati ai fini del compimento del periodo di preavviso.

 

La risoluzione del contratto senza preavviso può essere fatta solo per giusta causa (gravi ragioni che rendono intollerabile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto).

 

Per il licenziamento del lavoratore domestico non è prescritto l’obbligo di motivazione (ad nutum), fatta eccezione per il periodo di gravidanza (e fino al compimento del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro), in cui la lavoratrice non può essere licenziata se non per giusta causa.

 

In caso di dimissioni o licenziamento, il datore di lavoro deve provvedere al versamento dei contributi previdenziali entro dieci giorni dalla fine del rapporto di lavoro. Il datore restituirà il libretto di lavoro con indicazione della data di cessazione e fornirà una dichiarazione relativa alle retribuzioni erogate.

Oltre ai casi di risoluzione sopra descritti, il contratto di lavoro cessa per morte della badante o dell’assistito.

Della cessazione del rapporto deve essere data comunicazione all’INAIL

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